Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2707 del 06/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2707 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Nuova Cet s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
ì
piazza Santiago del Cile 8, presso lo studio dell’avv. Marco Battaglia, rapp.to e difeso
dall’avv. Luca Di Eugenio, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Comune di Teramo
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.
140/2011/1
depositata il 25/11/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Nuova Cet s.r.l. contro il Comune di Teramo è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello
proposto dalla società
respinto
contro la sentenza della CTP di Teramo n.11/2/2011 che aveva
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 20063 Tia 2005 2006. Il ricorso
proposto si articola in unico motivo Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimatoil relato-
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13598/11
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Data pubblicazione: 06/02/2014
re ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha
La censura è fondata. Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla
parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non
l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio”
la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia
costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il
principio generale dettato dall’art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. (Sez. 5, Sentenza n.
1156 del 21/01/2008)
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR
dell’Abruzzo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo
Così deciso in Roma, 23/1/2014
dott.
dichiarato inammissibile l’appello in quanto notificato alla parte personalmente