Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2707 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2707 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 12515-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,
ope legis;
– ricorrente contro

2017
4167

FILOCAMO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio
dell’avvocato BARBARA NOVELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONINO PALERMITI, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 05/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 81/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/02/2012 r.g.n.

1493/2009;

N. R.G. 12515 2012

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero della Giustizia
a pagare a Filocamo Francesca, ufficiale giudiziario Cl, le differenze retributive, per il

quanto percepito in relazione all’inquadramento attribuito e, per il periodo dal 14.9.2007
all’8.4.2009, tra quanto spettante in relazione alla posizione economica F4 e quanto
percepito in relazione alla posizione economica F1;
che la Corte territoriale ha richiamato l’art. 25 del contratto collettivo integrativo del 5
aprile del 2000, le sentenze di questa Corte n. 16522 del 2006, n. 255 del 2009, in
materia di inquadramento degli ufficiali giudiziari dirigenti e n. 27018 del 2008, secondo
cui la qualifica corrispondente alla nuova classificazione contrattuale non può
prescindere dal provvedimento della P.A. datrice di lavoro con il quale vengono
individuati i posti nelle piante organiche degli uffici;
che la Corte territoriale ha rilevato che la Filocamo rivestiva, per effetto del
provvedimento di nomina ministeriale in data 12.12.1990, la posizione apicale di
dirigente dell’Ufficio N.E.P. (successivamente UNEP) della Corte di Appello di Reggio
Calabria, Ufficio che il Ministero con decreto del 2 agosto 2002 aveva individuato come
ufficio di notevole complessità e rilevanza ed al quale erano state attribuite una
posizione apicale C3, quattro posizioni C2 ed altre posizioni C1 e B3, per un totale di 48
lavoratori;
che la corte territoriale ha ritenuto che alle posizioni C1 e C3 previste dal CCNL
1998/2002 orrispondevano le posizioni F1 ed F4 p- reviste dal CCNL del 2006/2009;
che avverso detta sentenza il Ministero della Giustizia- ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi al quale ha resistito con controricorso Francesca
Filocamo;
CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza di erroneità sostenendo che il
presupposto posto a base della sentenza impugnata era venuto meno per effetto del
D.P.C.M.15.12.2008, che aveva soppresso le posizioni economiche C2 e C3 della figura

1

periodo dal 18.11.2004 al 13.9.2007, tra quanto spettante con inquadramento in C3 e

N. R.G. 12515 2012

professionale dell’Ufficiale Giudiziario e per effetto del D.M. del 15.11.2009, che aveva
ridefinito “I’UNEP di Piacenza” che non comprende più le posizioni economiche C2 e C3;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.,
carenza di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in
maniera sufficiente le ragioni per le quali aveva ritenuto irrilevante l’accertamento delle

che il primo motivo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, devono essere
rigettati;
che il Collegio ritiene di condividere i principi già affermati da questa Corte secondo cui
“In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione di una nuova
classificazione contrattuale corrispondente alla pregressa qualifica impiegatizia (nella
specie, per il personale dirigente dell’ufficio NEP) presuppone che l’amministrazione
abbia preventivamente individuato – con atto di macroorganizzazione di portata
generale – i relativi posti nella pianta organica, dovendosi escludere che, in mancanza,
possa provvedervi, sulla base dei criteri identificatori contrattuali, il giudice, alla cui
cognizione sono devoluti solo gli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro” (Cass. 21280/2006, Cass. 11358/2009, Cass.
Ord. 3588/2012, quest’ultima pronunciata con riguardo alle differenze retributive
azionate dalla odierna ricorrente in relazione a diversa frazione temporale);
che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati alla
fattispecie dedotta in giudizio;
che la Corte territoriale ha accertato che l’atto di macro-organizzazione era stato
emanato dal Ministero nell’agosto 2002 che aveva classificato l’Ufficio UNEP di Reggio
Calabria (dove la Filocamo prestava servizio), come ufficio di notevole complessità ed
aveva attribuito a detto Ufficio un posto apicale di Ufficiale Giudiziario di posizione C3,
quattro ufficiali giudiziari di posizione C2 e varie figure in posizione Cl e B per un totale
di 48 lavoratori e che la Filocamo aveva svolto le mansioni di dirigente dell’Ufficio UNEP,
affidate con provvedimento del Ministero in data 9.10.1990;
che il primo motivo del ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente invoca il
DPCM 15.12.2008 ed il D.M. del 15.11.2009;
che tali decreti, atti amministrativi, sottratti perciò al principio “iura novit curia” di cui
all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1
preleggi, che non comprende, appunto, tali decreti tra le fonti del diritto (Cass. SSUU
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mansioni espletate dalla Filocamo;

N. R.G. 12515 2012

9941/2009; Cass., 15065/2014) non sono riprodotti nel ricorso, nelle parti significative
e rilevanti, non risultano a questo allegati e nemmeno ne è stata indicata la specificata
sede di produzione; va anche rilevato che il Ministero non spiega le ragioni della
rilevanza del D.M. del 15.11.2009 che, per quanto afferma, è riferito ad un ufficio
(Piacenza) diverso da quello dove la controricorrente presta servizio;

puntuale, esaustiva e lineare che, nell’ambito dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello di
Reggio Calabria, che era stato classificato dal Ministero come Ufficio di rilevante
complessità e nella cui pianta organica era stata prevista, tra le altre, la posizione C3,
la Filocamo svolgeva le funzioni proprie della figura apicale del profilo in virtù di formale
preposizione al medesimo;
che il motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia di vizi
motivazionali, sollecita in realtà il riesame del merito della causa non consentito in sede
di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, Cass.15208/2014,
Cass.24148/2013, Cass. 21485/2011, Cass. 9043/2011, Cass.20731/2007;
Cass.181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);
che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato;
che le spese vanno poste a carico del ricorrente in applicazione del principio di
soccombenza;

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C 4.000,00 per compensi professionali ed C 200,00
per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 25 ottobre 2017

che il secondo motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha spiegato in maniera

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