Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2707 del 05/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2707 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 2359-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende, ape legis;
– ricorrente contro
2012
9911

TARANTO MARIA nella qualità di erede di Greco
Virginia;
– intimata avverso la sentenza n. 253/18/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI dell’1.12.09,
depositata il 02/12/2009;

Data pubblicazione: 05/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E” presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.152/03/2008 della CTI) di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Taranto Maria (siccome erede di Greco Virginia)- ed ha così
annullato l’avviso di classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento
della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il terzo motivo di ricorso (da esaminarsi preliminarmente perché assorbente
rispetto agli altri che precedono e sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicché poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare

33,N
A.2.)

3

Il relatore cons. Giuseppe Caraceiolo,
letti gli atti depositati

effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano
stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dalla impugnata sentenza, l’avviso dell’Agenzia del

“verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi
classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime
caratteristiche”; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla
base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R. 0. 13 aprile
1939, n. 652 … e dal DPR I dicembre 1949,

11.

1142, nonché ai sensi di quanto

previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge il maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla

4

Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla

parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V eiv., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare

classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona., in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato. Consegue poi anche
l’irrilevanza dell’esame dei restanti motivi di impugnazione, atteso che da sé sola
l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che precede risulta
sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.
Roma, 10 settembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agii avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, considerato che —recentemente: Sent. n.9629 del 13 giugno 2012
(emessa il 28 marzo- 25 maggio 2012), ma ricollegandosi ad un più antico
orientamento che sembrava essere stato superato dall’indirizzo interpretativo mutuato
nella relazione: si vedano Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione quinta di

a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

questa Corte ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che
costituisce nucleo logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il
ritenere che:” Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite

relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nei primo caso,
l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla
microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano;
rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassarnento da parte del
contribuente”.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover
aderire al nuovo orientamento, siccome coerente con i principi che sono stati
insegnati da questa Corte a proposito delle modalità di esplicitazione dell’esercizio
del potere provvedimentale nella specifica materia della correzione e del mutamento
del classamento di immobili già censiti in catasto;
che pertanto la sentenza impugnata —che a detti principi si è sostanzialmente
adeguata- non merita cassazione, sicchè il ricorso deve essere rigettato;
che le spese di lite possono restare compensate tra le parti, attesa l’alternanza degli
indirizzi giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese dì tutti i
gradi.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2 01 2 .

dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri

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