Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2707 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 02/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22204-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI 31

INT 11, presso lo studio dell’avvocato FABIO SEVERINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACOPO TOGNON, SERGIO

TOGNON giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PARSIFAL DI B.M.R. & C SAS, in persona

dell’accomandatario B.M.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO 18, presso lo studio

dell’avvocato CARMELO COMEGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO BOSCOLO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 718/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato FABIO SEVERINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 20 marzo 2014, confermava la pronuncia di prime cure con la quale il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda di C.G., promissario acquirente, volta ad ottenere nei confronti di Parsifal s.a.s. di B.M.R., promissario alienante, una pronuncia costituiva dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nonchè la domanda di condanna al risarcimento dei danni corrispondenti alla mancata percezione dei canoni di locazione.

La Corte d’Appello confermava la sentenza di prime cure anche nella parte in cui aveva accertato l’inefficacia del preliminare perchè stipulato dal socio accomandante Ca.Ma., privo dei poteri, e accolto la domanda di restituzione da parte di quest’ultimo in favore dell’attore della somma di Lire 440.000.000, pagata all’atto della stipula del preliminare, oltre interessi. Occorre precisare che, nel giudizio di primo grado a seguito del disconoscimento della sottoscrizione del preliminare da parte della società Parsifal, era stato chiamato in causa il sig. Ca.Ma., quale amministratore di fatto di Parsifal, nei cui confronti erano state prese le medesime conclusioni. I giudici del merito, di primo e secondo grado, ritenevano che Parsifal non fosse responsabile delle attività poste in essere dal socio accomandante, in assenza di una ratifica della società, e in assenza dell’affidamento di buona fede dell’acquirente C..

La Corte d’Appello accoglieva l’appello incidentale della società e pronunciava la cancellazione della trascrizione della domanda ai sensi dell’art. 2668 c.c., condannando il C. alle spese del grado di appello.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione con 4 motivi, illustrato da memoria. La Parsifal si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

Sul 1^ motivo di ricorso: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2320 c.c. con riferimento agli artt. 2639 e 1398 c.c. e art. 112 c.p.c. per essere andata la Corte fuori tema e non aver esaminato fatti fondamentali per la decisione oggetto di discussione tra le parti.

In sintesi C. ritiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato le norme sull’accomandita semplice anzichè quelle sulla società in nome collettivo in cui si sarebbe tacitamente trasformata la Parsifal, atteso che “il Ca. pur formalmente accomandante, nella realtà e nella sostanza era il vero amministratore della società che lui personalmente gestiva in toto”. A tali effetti la Corte di Appello avrebbe eluso il tema del contendere spostando l’accento sulla valutazione del comportamento del promittente acquirente e della sua conoscenza della qualità di accomandante della società.

Il motivo è manifestamente infondato sotto il profilo della violazione di legge e inammissibile sotto quello motivazionale.

Va, innanzitutto, osservato che la tesi difensiva è stata oggetto di disamina nella decisione impugnata, atteso che la Corte di Appello ha evidenziato:

in diritto che la definizione di amministratore di fatto, quale desumibile dall’art. 2639 c.c., postula che “va considerato amministratore responsabile colui che, pur non essendo investito dei poteri di rappresentanza, risulti esercitare i poteri tipici della funzione del primo meramente gestionale “in modo continuativo e significativo”” (pag. 14,15 della sentenza);

in fatto che “il Ca. non poteva essere ritenuto amministratore di fatto, stante che egli aveva solo condotto le ricordate due trattative, per Parsifal, tra cui la prima si era conclusa con l’intervento, al rogito dell’amministratore responsabile” (pag. 15); correlativamente concludendo che “l’esercizio solo episodico e per questo non univoco alla luce di tale ultima considerazione, di poteri rappresentativi non era tale da integrare quell’ingerenza sistematica che la Suprema Corte ritiene necessaria per integrare l’ipotesi dell’amministratore sociale di fatto”.

Nel contempo la Corte territoriale ha rimarcato anche l’inesistenza dei presupposti della tutela dell’apparenza nei rapporti società/terzi, stigmatizzando il comportamento dell’odierno ricorrente per avere provveduto a pagare somme ragguardevoli inusualmente in contanti, senza verificare i poteri rappresentativi del ricevente; e ciò sebbene, in occasione di una precedente vendita, avesse verificato che, in rappresentanza della società, era intervenuta la B..

Gli apprezzamenti in ordine alle risultanze probatorie sono valutazioni di stretto merito, non efficacemente attinte, secondo i canoni fissati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, per attivare il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione; mentre le affermazioni in diritto risultano conformi al principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che – individuando nell’art. 2639 c.c. un’ipotesi di riconoscimento normativo della figura di amministratore di fatto – ha costantemente rimarcato come essa postuli l’inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative (Cass. n. 2586 del 2014) occorrendo che tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza (Cass. n. 4045/2016).

E’ stato, altresì, affermato (da Cass. n. 22666/2005 in una fattispecie similare a quella in oggetto, che è stata ritenuta equiparabile a quella del negozio concluso dal falsus procurator) che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorchè unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 c.c., non si traduce anche nell’acquisto del potere di rappresentanza della società (cfr. anche Cass. 21803/06).

Sotto questo profilo – sia pure con un’esposizione non pregevole sotto il profilo dell’organicità – la sentenza impugnata correttamente distingue i due piani – quello dell’assetto societario interno e quello della responsabilità contrattuale della società – rilevando come non vi fosse un atto impegnativo della medesima società, attesa la natura del contratto (preliminare di compravendita immobiliare), nonchè l’assenza di una giustificazione scritta dei poteri del sottoscrittore o di una ratifica della società (sempre necessariamente scritta) dell’atto posto in essere da soggetto privo di poteri rappresentativi (e la cui carenza di poteri rappresentativi risultava essere nota all’odierno ricorrente).

Sul 2^ motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 101 c.p.c. e all’art. 2320 c.c. per omesso esame ed omessa decisione su fatti decisivi per il giudizio.

Il fatto su cui la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sarebbe la consegna delle chiavi degli appartamenti dalla B. al C., atto dal quale si sarebbe dovuta evincere la ratifica, da parte della B., dell’attività gestoria posta in essere dal Ca..

Il motivo è infondato. La ratifica dei poteri del procuratore apparente deve avvenire attraverso una procura speciale e per atto scritto ai sensi dell’art. 1399 c.c. e non anche per fatta concludentia (in relazione ad un immobile).

Sul 3^ motivo di ricorso: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 2320 c.c. e art. 1398 c.c. con riferimento agli artt. 2033 – 2043 con riguardo agli artt. 1223-1224 avendo erroneamente escluso l’incolpevolezza del C. e non avendo deciso su un tema fondamentale: il danno da svalutazione con violazione anche dell’art. 101 c.p.c..

Il ricorrente ripropone, in sostanza, la domanda di danni già articolata e respinta nei gradi di merito, tornando sulla presunta buona fede del C..

Le norme indicate in epigrafe sono mal invocate dal ricorrente: manca sia la violazione di legge sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Tale fatto consisterebbe nell’aver ritenuto che il consenso dell’accomandante fosse quello previsto dall’art. 7 dello statuto societario (consenso del socio accomandante nei contratti di vendita, permuta, concessione di garanzie) e non anche un atto di amministrazione illegittimamente posto in essere.

Il motivo è inammissibile perchè ripropone un accertamento di fatto escluso in questa sede; il giudice del merito ha ritenuto non provato l’esercizio in modo continuativo dei poteri tipici dell’amministratore di fatto e, soprattutto, ha escluso i presupposti per l’affidamento del terzo contraente sui poteri rappresentativi del Ca.. Di conseguenza l’infondatezza della censura, in parte qua, discende dalle stesse ragioni per cui è stata esclusa la fondatezza dei precedenti motivi.

Quanto al mancato riconoscimento della svalutazione, a fronte di una decisione che ignora la questione, sarebbe stato onere del ricorrente denunciare il vizio di omessa pronuncia (ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4), indicando specificamente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 la parte dell’atto di appello in cui era stata svolta la censura.

Sul 4^ motivo: Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 91 c.p.c. per mancato esame della domanda di condanna alle spese di Ca.Ma. in favore di C.G. perchè soccombente.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato: la reciproca soccombenza di C. e di Ca. era stata affermata dal giudice di primo grado, mentre l’appello è del solo C., unico soccombente.

L’esame complessivo dei motivi comporta il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA