Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27069 del 27/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13351/2015 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO FRANCESCON giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1842/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 17/10/2014, depositata il 17/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI;

udito l’Avvocato Marco Francescon difensore del ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

V.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi contro la sentenza resa dalla CTR Veneto meglio indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità dell’accertamento redditometrico effettuato a carico del contribuente per gli anni 2006 e 2007. Secondo la CTR la circostanza che la parte contribuente avesse ricevuto nel periodo di riferimento numerose regalie dai genitori non era idoneo ad assolvere l’onere della prova contraria previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, occorrendo anche la dimostrazione dell’esistenza della casualità tra il possesso del reddito ed il sostentamento della spesa. Aggiungeva che i documenti prodotti dal contribuente, in aggiunta a quelli indicati nel questionario inviatogli dall’ufficio, non potevano essere considerati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Merita un esame preliminare il secondo motivo, che è fondato.

Sul punto, v’è da dire che la CTR non ha fatto scorretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con le sentenze nn. 6396/2014, 8095/14, 17665/14, 25104/14, 7339/2015. Con tali decisioni si è ritenuto che per vincere la presunzione nascente dall’accertamento redditometrico, nella versione normativa anche qui rilevante ai fini del giudizio, la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda la dimostrazione dell’impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati ma anche l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Orbene, tali principi risultano violati dalla CTR la quale ha invece ritenuto che la prova contraria idonea a vincere quella nascente dall’accertamento redditometrico richiedesse ineludibilmente la dimostrazione del nesso di c alità fra il possesso delle disponibilità del contribuente ed il sostentamento delle spese indicate dall’ufficio.

Anche il terzo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già ritenuto che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco – cfr. Cass. n.11765/2014-.

Orbene, nel caso di specie la C l’R si è limitata ad affermare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria sulla mera circostanza che si trattasse di documentazione non prodotta dal contribuente all’atto della risposta al questionario, nemmeno considerando che la prova dell’avvertimento, al fine di fame derivare l’inutilizzabilità della documentazione, spetta all‘Ufficio – cfr. Cass. n. 7978/2014; Cass. n. 28271/2013; Cass. n. 25334/2014-.

L’accoglimento del motivo assorbe l’esame del primo e del quarto motivo.

In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA