Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27069 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. I, 26/11/2020, (ud. 12/10/2020, dep. 26/11/2020), n.27069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18306/2016 proposto da:

P.S., D.P.R., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Panariti, rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Piarulli,

e Tommaso Stanghellini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Chiantibanca – Credito Cooperativo S.C., quale incorporante la Banca

di Pistoia – Credito Cooperativo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pompeo Magno n. 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro Longo,

rappresentata e difesa dall’avvocato Diego Russo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2020 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 luglio 2015, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento, in favore della Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop., della somma di Euro 77.838,38, oltre accessori, a titolo di restituzione di importo erroneamente accreditato come controvalore per la vendita del warrant “(OMISSIS)”, avvenuta in data 19 gennaio 1999.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il soccombente, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la banca.

Il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la corte territoriale ripartito in modo illegittimo l’onere della prova tra le parti, in quanto è il solvens onerato di provare la mancanza di causa del pagamento, laddove la corte del merito ha ritenuto di imporre in capo ai ricorrenti l’onere di provare l’imputazione del pagamento de quo ad altre operazioni finanziarie; inoltre, la sentenza è affetta da motivazione contraddittoria ed insufficiente, in quanto, pur avendo accertato l’apocrifia dell’ordine di vendita dei titoli in data congruente con il detto pagamento supposto indebito, ha poi omesso di trarne le dovute conseguenze;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 194 c.p.c., in quanto la c.t.u. è stata disposta demandando indagini esplorative;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2711 c.c., artt. 184 e 194 c.p.c., in quanto la c.t.u. è stata disposta superando le preclusioni istruttorie, avendo il perito accettato documenti dalla banca e ricercato presso l’ICCREA la schermata anagrafica del sistema informativo;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., non avendo la corte del merito esaminato la censura, proposta alla c.t.u., concernente la distinzione tra covered warrant e warrant, da cui sarebbe emersa l’erroneità delle conclusioni peritali, secondo cui il pagamento per cui è causa non è imputabile alla vendita del diverso titolo “(OMISSIS)”;

2. – La corte d’appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’accredito di Euro 86.790,00 (detratta la commissione di Euro 303,00, pari ad Euro 86.484,50) sia avvenuto per errore, in luogo di quello di Euro 8.679,00, quale ricavo per la vendita di diecimila warrants “(OMISSIS)”.

Ha precisato che l’ordine di vendita dei titoli è risultato apocrifo nella firma; ed ha aggiunto che la domanda è, altresì, provata, sulla base di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ha così individuato:

– l’essere l’accredito pari esattamente a quello dovuto, con l’aggiunta di uno “zero”;

– l’avere la banca commesso, circa un’ora e mezzo prima dell’operazione contestata, un errore similare, accreditando addirittura un importo, al netto della commissione, pari ad Euro 86.486.232,50, ossia mille volte il dovuto, errore in tale occasione rimediato con un immediato storno, ma poi seguito da un errore analogo, benchè di proporzioni inferiori;

– il riscontro specifico tra le note contabili ed il numero delle operazioni, con quello dell’estratto conto.

Solo a questo punto, la corte territoriale ha menzionato le difese dei convenuti, i quali non hanno contestato l’accredito, ma hanno inteso riferirlo ad altre tre operazioni, cercando di imputarlo ad esse: la corte del merito ha precisato che, per le prime due operazioni allegate dai convenuti, la documentazione in atti è ampiamente in grado di smentire l’assunto; per la terza, ha disposto una c.t.u. contabile, al fine di accertare se l’accredito per cui è causa sia imputabile alla diversa vendita, ossia di cinquantamila warrant “(OMISSIS)”, concludendo in senso negativo. Ciò ha ritenuto, sulla base della considerazione che il valore dei titoli era pari a zero e che, dunque, per tale ragione non vi erano scritture relative ai rimborsi alla scadenza.

Ha peraltro precisato la corte del merito che il proprio convincimento risultava già pienamente fondato sulle risultanze che emergevano dal contesto delle prove, soprattutto documentali, prodotte in giudizio.

3. – Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

In primo luogo, nessuna violazione delle invocate disposizioni risulta operata dalla corte territoriale.

La banca ha agito in giudizio allegando la corresponsione, con riguardo alla vendita del titolo sopra indicato (n. 10.000 titoli (OMISSIS)) di una somma pari al decuplo del dovuto, per mero errore materiale.

I convenuti hanno, dal loro canto, sostenuto la presenza di ulteriori vendite all’epoca dei fatti, cui pretendono di imputare il pagamento predetto.

Essa, come emerge dal contenuto della impugnata decisione, ha ritenuto, sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che sia stata raggiunta la piena prova del pagamento indebito.

E’ stato, viceversa, proprio per dare spazio alla prova contraria di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi – che l’art. 2697 c.c. pone, appunto, a carico del convenuto – che è stata disposta la c.t.u., volta ad accertare se il pagamento riguardasse pure altre vendite, asseritamente remunerate dalla banca con il pagamento medesimo, secondo l’assunto introdotto in causa dall’investitore.

Inammissibile è la denuncia del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, all’evidenza fondato sul testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più in vigore, dopo la riforma di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

4. – I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili.

Essi, invero, attengono tutti alla ravvisata illegittimità della c.t.u., sotto vari profili.

Tuttavia, proprio per tale ragione, la loro delibazione diviene non decisiva, una volta che la corte del merito, come sopra esposto, ha ritenuto raggiunta la prova piena del pagamento indebito, già sulla base di una pluralità di indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, di cui all’art. 2729 c.c.

Poichè, dunque, l’elencazione degli indizi, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. – enunciati compiutamente dalla corte territoriale e sopra ricordati – è idonea di per sè a fondare la decisione, ogni questione sui pretesi vizi della c.t.u. diviene irrilevante, appunto in quanto carente di decisività.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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