Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27069 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27069 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 27361-2010 proposto da:
MARINI MARCELLO C.F. MRNMCL33P28H501H, domiciliato in
ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato
PUCCINELLI DANIELA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARINI MARCELLO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3088

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
c.f.

80027390584,

rappresentante pro

in

tempore,

persona

del

legale

elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 03/12/2013

in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio
dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3329/2010 della CORTE

700/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato PUCCINELLI DANIELA;
udito l’Avvocato DE STEFANO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO ) che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2010 R.G.N.

Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma, pronunciando sull’appello di Marcello Marini originario ricorrente,
confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere
relativamente alla domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal
• 28.8.1998 con attribuzione degli interessi legali sui ratei arretrati e rigettato le ulteriori domande.
In particolare, per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale confermava il decisum del primo

nelle note conclusive; respingeva inoltre il motivo di gravame inerente il sussidio di cui alla legge n. 141
del 1992, art. 17 in quanto non oggetto di richiesta nell’originario ricorso e perché, comunque, beneficio
erogabile a discrezionale valutazione della Cassa.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Marcello Marini sulla base di due motivi.
La Cassa intimata ha depositato controricorso nonché memoria ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ. .
Parte ricorrente, premesso di prestare acquiescenza alla statuizione che aveva ritenuto precluse in
quanto nuove le domande di quantificazione della pensione di vecchiaia e di restituzione della somma
della quale la Cassa si era indebitamente appropriata, ripropone la questione che assume formulata nelle
conclusioni di primo e secondo grado sulla possibilità di cumulo della pensione di vecchiaia con
l’assegno ordinario di invalidità . Su tale questione- osserva- il primo giudice si era espresso
negativamente mentre il secondo giudice non si era pronunziato affatto.
Con il primo motivo deduce quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. n. 6.7.1939, dell’art.
18 d.p.r. n. 488 del 1968, della sentenza Corte cost. n. 102 del 1982 dell’art. 5 L. n. 576 del 1980,
dell’art. 8 L. n. 638 del 1983 , dell’art. 11, comma 10 e dell’art. 3 L. n. 222 de11984, degli artt. 3 e 38
Cost., dell’art. 1 punto 332 lett. a) L. n. 537 del 1993, dell’art. 72 L. n. 388 del 2000, dell’art. 19 L. n.
133 del 2009, dell’art. 4 L n. 69 del 1009 , della Risoluzione n. 46 del 1991 delle Nazioni Unite per le
persone anziane, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. In sintesi contesta che i due trattamenti in controversia ( pensione di vecchiaia e assegno
di invalidità) non possano essere entrambi fruiti contemporaneamente ed evidenzia che lo statuto della
Cassa forense non vieta il cumulo delle due distinte tutele.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione
evidenziando che il giudice di secondo grado non aveva considerato le conclusioni contenute nell’atto
di appello laddove è formulata richiesta di ripristino del trattamento di invalidità.
L’esame del secondo motivo precede da un punto di vista logico il primo che concerne la possibilità di
cumulo dei trattamenti di invalidità e vecchiaia ..
Nella illustrazione del motivo parte ricorrente richiama il paragrafo 4 della sentenza di primo grado in
cui il giudice di prime cure aveva” focalizzato” la questione del diritto alla erogazione contemporanea,

1

giudice sul carattere di novità della domanda di determinazione del quantum, inserita dal ricorrente solo

tanto della pensione di vecchiaia che di quella di invalidità ; richiama inoltre le conclusioni del punto 3
del ricorso di primo grado dove si chiede la liquidazione dell’assegno di invalidità con gli arretrati ed
interessi e le conclusioni di cui al punto c dell’atto di appello dove si chiede il ripristino del trattamento
per invalidità interrotto dal 31.7.2006 con gli arretrati e gli interessi ponderali Istat maturati da detta
data.
Il motivo difetta di autosufficienza ; le scarne allegazioni del ricorrente non consentono alcuna

pronunciato sulla domanda di ripristino dell’assegno di invalidità che si asserisce reiterata in seconde
cure.
Questa Corte ha affermato che

“Perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di

omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del
merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente
ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile,
e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non
genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per

cassazione, con

l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra
erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la
tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, infatti, si deduca
la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla
prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice
anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che
il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia
condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem”
agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il
suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. (
Cass. n. 6361 del 2007) .
Alla luce di tale condivisibile principio, confermato da pronunce successive ( cfr., tra le altre, Cass.
n. 21226 del 2010 , n. 5344 del 2013), il motivo in esame risulta inammissibile per difetto di
autosufficienza . Parte ricorrente infatti non solo ha omesso di riportare negli esatti termini la
domanda a riguardo formulata in prime cure ma non ha neppure indicato l’atto nel quale tale
domanda era stata formulata, limitandosi contraddittoriamente a dedurre che la stessa era stata
proposta “in limine litis”dopo che, “in corso di causa”, la Cassa forense aveva riconosciuto il suo
2

verifica in ordine alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello

diritto alla pensione a decorrere dal compimento del 65° anno di età e gli aveva soppresso “il diritto
acquisito all’assegno ordinario di invalidità” (v. ricorso per cassazione, pag. 2 ) Quanto ora
rilevato, unitamente alla circostanza che non risulta riprodotto, neppure in forma riassuntiva, il
contenuto del ricorso introduttivo, non consente di stabilire se in primo grado la domanda di
ripristino dell’assegno fosse stata ritualmente proposta . Analoga inadeguatezza di allegazione si
rinviene con riferimento al ricorso in appello in quanto parte ricorrente si limita a riportare le

poste a fondamento della richiesta riforma Tale indicazione era necessaria in quanto solo
conclusioni correlate a specifici motivi di censura alla decisione di primo grado determinavano
l’obbligo del giudice di appello ad una pronuncia nel merito delle stesse.
Alla inammissibilità del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo motivo che
investe il merito della questione relativa alla cumulabilità fra assegno di invalidità e pensione di
vecchiaia ed in relazione al quale era stata formulata istanza di rimessione alle Sezioni unite di
questa Corte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che
liquida in € 3500,00 per compensi professionali e € 100,00 per esborsi.

Roma, camera di consiglio del 29 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

f\/44m-C,0904

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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donat

conclusioni formulate nell’atto di gravame senza indicare le censure alla decisione di primo grado,

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