Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27068 del 27/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.27/12/2016), n. 27068
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13275/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ETC EPITAXIAL TECHNOLOGY CENTER SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3642/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 12/11/2014,
depositata il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata ritenuta l’illegittimità del diniego della domanda di esenzione decennale dell’IRPEG avanzata dalla società E.T.C. Epitaxial Twecnology Center srl.
La società contribuente non ha depositato difese scritte.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto la definitività della sentenza resa dalla CTR Sicilia n. 498/34/10, ancorchè la parte contribuente avesse omesso di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, è palesemente fondato.
Ed invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere nè che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza. – cfr. Cass. 19883/2013.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto la definitività della sentenza ancorchè la stessa non risultasse dagli atti, nè la parte contribuente avesse dedotto e provato la definitività della sentenza anzidetta.
Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016