Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27068 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26973/2009 proposto da:

M.P. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, M.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 20 ottobre 2008, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste, con controricorso, il Ministero.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

E’ vero che – secondo giurisprudenza consolidata la proposizione di difese manifestamente infondate costituisce elemento sufficiente per escludere il patema d’animo derivante dalla lungaggine processuale, e dunque per rigettare la domanda di equa riparazione (tra le altre Cass., n. 12175/07).

Tuttavia, nella specie, il Giudice a quo avrebbe dovuto fornire più specifica motivazione al riguardo, limitandosi invece ad affermare che si trattava di diritto prescritto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa.

Può decidersi nel merito, determinando il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto davanti al T.A.R.: maggio 1992 – Giugno 2007, per l’importo di Euro 7.500,00, con interessi dalla domanda, non risultando che l’odierno ricorrente abbia presentato istanza di prelievo, ciò che indubbiamente incide sulla determinazione del quantum).

Le spese seguono la soccombenza per il giudizio di merito, e, considerato il parziale accoglimento della domanda in ordine all’importo liquidato, vanno compensate per metà e per l’altra metà poste a carico dell’Amministrazione, nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte quali ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.500,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra, antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese in ragione di metà, liquidandole in misura ridotta in Euro 450,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario, e le compensa tra le parti per la residua metà.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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