Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27068 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27068 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 20716-2009 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
C.F. 80027390584, in persona del legale
rappresentante

Ero

tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo STUDIO
LEGALE BDL, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3083

contro

GIAMPIERI DANIELA C.F. GMPDNL69E71A271N;
– intimata –

Data pubblicazione: 03/12/2013

Nonché da:
GIAMPIERI

DANIELA

C.F.

GMPDNL69E71A271N,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNONE
REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO
ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLI

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
C.F. 80027390584;
– intimata –

avverso la sentenza n. 304/2009 della CORTE D’APPELLO
2.0o
23
di ANCONA, depositata il 29/0 /2009 R.G.N. 778/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato GIAMPIERI DANIELA per delega PAOLI
GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO ) che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

GIAMPIERO, FRANCIA STEFANO, giusta delega in atti;

20716/2009 r.g.n. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense c/Daniela Giampieri
udienza 29 ottobre 2013

Svolgimento del processo
1.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 23 giugno 2009, confermava la
pronuncia di prime cure che aveva accolto la domanda svolta dall’avvocato

Assistenza Forense, per la riliquidazione dell’indennità di maternità per libere
professioniste, alla stregua dell’art. 70 del d.lgs. n.151 del 2001, in relazione al
parto avvenuto il 4 novembre 2003; in parziale accoglimento del gravame, ed in
riforma del capo della sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di
cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sul credito previdenziale,
riconosceva alla professionista gli interessi legali e il maggior danno da
svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per la sola percentuale eccedente
il tasso legale degli interessi.

2

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservava che il tetto al trattamento di
maternità per le libere professioniste, introdotto all’art. 70 del digs. n.151/2001
dal comma 3-bis della 1. 15 ottobre 2003, n. 289, non trovava, nella specie,
applicazione giacché la novella disponeva solo per l’avvenire e, in assenza di
disposizioni transitorie, solo per le fattispecie non perfezionatesi prima della sua
entrata in vigore e l’evento parto assumeva rilievo, agli effetti della disciplina
applicabile, per le indennità di maternità i cui presupposti d’insorgenza (il
compimento del sesto mese di gravidanza) si fossero verificati dopo l’entrata in
vigore della legge anzidetta (il 29 ottobre 2003). I fatti costitutivi del diritto della
professionista all’indennità de qua — la domanda presentata 1’8 settembre 2003 al
compimento del sesto mese di gravidanza – si erano, pertanto, realizzati in epoca
antecedente alla novella legislativa. Riteneva, inoltre, applicabile, al beneficio
previdenziale preteso, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria
sul presupposto che tale divieto si estendesse a tutti i crediti vantati nei confronti
degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e che la diversa disposizione
invocata a suffragio della tesi di segno opposto, l’art. 22, comrna 36, 1. 724/1994

Rossana Mancino est.
20716/2009 r.g.n. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense c/Daniela Giampieri

Daniela Giampieri, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed

con la successiva parziale declaratoria di incostituzionalità, non fosse pertinente
giacché inerente ai soli crediti retributivi, pensionistici ed assistenziali vantati dal
dipendente nei confronti del datore di lavoro.

3. Avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex

non ha resistito la Cassa di Previdenza.

Motivi della decisione

4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché
proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo la Cassa ricorrente denuncia violazione degli artt. 70 e 71
d.lgs. n.151/2001; 1 1.n.289 del 2003; 11 disp.prel. c.c., per avere la Corte di merito
erroneamente applicato le disposizioni in materia i ritenendo che elementi
costitutivi del trattamento di maternità per le professioniste fossero
esclusivamente l’iscrizione alla Cassa di previdenza obbligatoria di categoria, il
compimento del sesto mese di gravidanza e la presentazione della domanda. La
ricorrente si duole che i Giudici del gravame abbiano ritenuto inapplicabili le
disposizioni dettate dall’art. 1 della legge n.289/2003 benché il relativo rapporto
previdenziale non fosse esaurito all’atto dell’entrata in vigore della novella
legislativa. Assume, inoltre, che l’indennità in questione è stata dal legislatore
collegata ad un esteso arco temporale, qualificato dalla data del parto, o del
momento diverso ad esso equiparato (aborto), ed è inscindibilmente connessa al
predetto evento, quale discrirnine tra le due frazioni del periodo indennizzato: la
gravidanza (ultimi due mesi) e il puerperio (primi tre mesi dopo il parto).
Conseguentemente, per la parte ricorrente, la novella non poteva incidere
retroattivamente sui presupposti di spettanza del trattamento previdenziale, ma

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20716 / 2009 r.g.n. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense c/Daniela Giampieri

art. 378 c.p.c., e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo cui

poteva spiegare effetti solo sui criteri di liquidazione della relativa indennità,
trattandosi di prestazione non esauritasi in unico atto ma dispiegatasi nel tempo,
quale effetto di un rapporto giuridico previdenziale di durata, qualificato dal parto
(o da altro evento equiparato).

6.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la Cassa di previdenza
critica la sentenza impugnata per avere dapprima ritenuto evento protetto della

dalla legge n.289 cit., e poi negato rilevanza a gravidanza e maternità nella loro
continuità temporale e, dunque, al protrarsi del trattamento in riferimento
all’intero periodo considerato dalla legge, con conseguente immotivato
disconoscimento dell’applicabilità, quantomeno a detto ulteriore periodo, del
novellato criterio di calcolo dell’indennità de qua.

Z Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

8. Occorre brevemente premettere che secondo l’originaria formulazione della 1. 11
dicembre 1990, n. 379, art. 1 (poi riprodotto inalterato nel d.lgs. 26 marzo 2001, n.
151, art 70), l’indennità di maternità alle professioniste si comrnisura “all’80 per
cento di cinque dodicesirni del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla
professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda”.

9. La quantificazione dell’indennità aveva originato non pochi problemi (per il rilievo
del solo reddito professionale denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro
autonomo percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda, cfr.
Cass. 12260/2005), ai quali il Legislatore ha poi ritenuto di dare soluzione con la
legge 15 ottobre 2003, n. 289 – Modifiche all’art. 70 del testo unico di cui al D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere
professioniste – che ha modificato l’assetto precedente.

10. Il Legislatore ha così introdotto un tetto massimo al beneficio (cinque volte
l’importo minimo: art. 70, comma 2-bis); delineato un criterio temporale più stabile
per l’individuazione del reddito di riferimento, che è quello del secondo anno
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normativa il parto in sé, donde la ritenuta irrilevanza dell’innovazione apportata

precedente il momento dell’evento e non più il momento di presentazione della
domanda (che può avvenire entro un arco di tempo complessivo di nove mesi);
riformulato l’art. 70, comma 2, con la previsione che l’indennità debba essere
calcolata sul solo reddito professionale “percepito e denunciato ai fini fiscali come
reddito da lavoro autonomo”.

E’ già stato affermato da questa Corte, e va ora ribadito, che la modifica voluta dal

alle norme di interpretazione autentica e non può, pertanto, influire anche sulle
situazioni manifestatesi prima della sua entrata in vigore (v., ex multis, Cass.
26568/2007).

12

Tanto premesso, nella vicenda in esame, in cui il parto è avvenuto in epoca
immediatamente successiva all’entrata in vigore della novella legislativa e la
domanda per il beneficio previdenziale è stata presentata in epoca precedente, si
pone esclusivamente la questione del discrimine temporale per ritenere applicabile
la più favorevole disciplina del d.lgs. n.151 del 2001 o la meno favorevole novella
introdotta nel 2003.

13. Questa Corte, con la sentenza n. 26568 del 2007 già richiamata, nel delineare í
limiti dell’intervento legislativo del 2003 motivato, nei lavori preparatori, evocando
le finalità di porre riparo alle irrazionalità delle precedenti disposizioni legislative,
specie sotto il profilo della mancanza di un tetto per l’indennità de qua, ha già
rimarcato non potersi dubitare della legittimità della scelta legislativa di limitare
l’intervento di razionalizzazione alle “fattispecie perfezionatesi dopo l’entrata in
vigore della nuova norma”, considerate le cautele e i limiti che il legislatore
incontra nel dettare disposizioni con efficacia retroattiva (v. Cass. n. 26568/2007
ed ivi il riferimento a Corte cost. 274/2006).

14. Rileva il Collegio che per ritenere la fattispecie perfezionata non può darsi, nella
specie, rilievo alla data di presentazione della domanda amministrativa per un
duplice rilievo: la richiesta del beneficio può essere proposta, a mente dell’art.71,

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Legislatore del 2003 non presenta nessuno dei connotati normalmente attribuiti

comma 1, del decreto legislativo n.151/2001, in un ampio arco temporale,
compreso fra il compimento del sesto mese di gravidanza e il 180 0 giorno dopo il
parto, onde ne deriverebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra le
professioniste che, pur partorendo in epoca coeva, risulterebbero beneficiarie del
trattamento più o meno favorevole solo perché la richiesta della prestazione
previdenziale sia caduta nella vigenza dell’una o dell’altra disciplina; la domanda,
nel rapporto previdenziale, costituisce soltanto condizione di erogabilità della

15. Dagli stessi profili di irragionevolezza non sarebbe esente neanche l’opzione
interpretativa che correlasse la disciplina applicabile all’evento, id est al tempo del
parto, giacché coeve domande per il beneficio, presentate al compimento del sesto
mese di gravidanza, sarebbero assoggettate a distinte tutele economiche dipendenti
solo dall’epoca del parto, nel quale caso non va sottaciuto che il parto, di regola a
termine, potrebbe anche essere indotto o provocato in caso di gravidanza oltre il
termine o essere programmato nelle forme del parto cesareo.

16. Ebbene ritiene il Collegio che la soluzione della questione debba muovere dalla

ratio ispiratrice della disciplina in parola, volta a consentire alle professioniste a
dedicarsi con serenità alla maternità evitando che la stessa si colleghi ad uno stato
di bisogno o anche più semplicemente ad una diminuzione del tenore di vita (arg.
da Corte cost., sentenza n. 3 del 1998) ed inserita nell’alveo della tutela della donna
e del nascituro nel periodo di gestazione e della maternità e natalità nel puerperio,
sicché lo stato di gravidanza della professionista, oggetto di protezione, assurge a
discriminante agli effetti in esame.

/7 Ciò tanto più ove si consideri che la gestazione potrebbe sfociare nel parto o
nell’interruzione della gravidanza, eventi entrambi meritevoli della provvidenza
economica.

18. Ne consegue che lo stato di gravidanza della professionista nel periodo

antecedente l’entrata in vigore della legge n. 289 cit. (il 29 ottobre 2003) soggiace al
più favorevole regime reddituale previsto dal decreto legislativo n.151/2001.
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prestazione (v., in tal senso, Cass. 12513/2012).

19. Nella specie pacificamente lo stato di gestazione della professionista ricadeva in
epoca antecedente l’entrata in vigore delle disposizioni novellate dalla 1. n. 289 cit.
che non trovano, pertanto, applicazione.

20. Passando all’esame del ricorso incidentale, con unico motivo la ricorrente
incidentale, impugnando il capo della sentenza che ha riconosciuto il divieto di

dell’art.16, comma 6 1. n.412/1991 ed errata applicazione del divieto ai crediti
previdenziali vantati nei confronti degli enti privati gestori di forme di previdenza
obbligatoria.

21. Anche il ricorso incidentale è infondato.

Invero, la 1. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6, nel disciplinare il regime
degli accessori inerenti alle prestazioni dovute dagli “enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria”, ha disposto (primo periodo) che tali enti “sono tenuti a
corrispondere gli interessi legali … a decorrere dalla data di scadenza del termine
previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda” e (secondo periodo),
che “l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme
eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

23. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con

quest’ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria essendo stato previsto che la mora
debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante
dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione (v., ex multis,

Cass n.

12049/2011; Cass. n. 10709/2010; Cass. n. 4366/2009; Cass. n. 25889/2008; e
4366/2009).

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cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, deduce violazione

24. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in quanto ente gestore di
forme di previdenza obbligatoria, soggiace, pertanto, al divieto di cumulo.

25. In definitiva entrambi i ricorsi vanno respinti.
26. Tenuto conto della novità della questione trattata sussistono giusti motivi per

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.
Così d iso in Roma, il 29 ottobre 2013

Il co

bere estensore

Il presidente

disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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