Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27067 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23621/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 966/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA – SEZIONE DISTACCATA DI CALTANISSETTA,

emessa il 09/02/2015 e depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, confermava la decisione con la quale la C.T.P. di Caltanissetta aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento che ne aveva rideterminato, ai fini Irpef, il reddito, per l’anno di imposta 2006, in applicazione della presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione alla Sylen Impianti s.r.l., società di capitali a ristretta base.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la sola presuntiva circostanza, sostenuta dall’Ufficio, che la ristretta base societaria potesse legittimare l’asserita distribuzione al socio appellato degli utili extracontabili accertati in capo alla società medesima, non regge, trattandosi di società di capitali ed in mancanza di altri indizi univoci e concordanti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi.

E’, infatti, consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. di recente e tra le tante Cass. n. 8032 del 24/07/2013; id. n. 24572 del 18/11/2014; id. n. 25271 del 28/11/2014). Si è, ancora, costantemente statuito che “rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti” (Cass. n.ri 18640/2008; 5076/2011; 18032 del 24/07/2013).

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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