Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27067 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20639/2018 proposto da:

U.R.A., elettivamente domiciliato in Forlì, al Viale

Matteotti n. 115, presso lo studio dell’avvocato Rosaria Tassinari,

che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 19 marzo 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 18 agosto 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da U.R.A., cittadino nigeriano proveniente dal (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto che il timore, allegato dall’appellante, di rimanere vittima, in caso di rimpatrio, della vendetta degli abitanti del suo villaggio, adoratori dell’alligatore, per l’uccisione di un esemplare del detto animale e della ritorsione dei parenti di un ragazzo morto a seguito di questo episodio – fatto, quello della morte del ragazzo, per il quale egli, prima, aveva subito torture e, poi, era stato arrestato – era stato affidato a dichiarazioni del tutto inattendibili – giudicate come tali sia da parte della Commissione territoriale che dal Tribunale – delle quali, con i motivi di gravame, non erano stati chiariti i profili di vaghezza, contraddittorietà e inverosimiglianza, ricadenti su aspetti fondamentali della vicenda narrata.

2. Il ricorso per cassazione è articolato su tre motivi, che denunciano:

I. Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per non avere la Corte territoriale esercitato i propri poteri di integrazione probatoria officiosa rispetto ai fatti allegati dal richiedente relativi al rischio di venire ucciso dagli adoratori dell’alligatore: donde il racconto giudicato come scarno, confuso ed evasivo su circostanze fondamentali avrebbe dovuto essere corroborato dagli approfondimenti probatori disposti dai giudici di merito;

II. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere la Corte territoriale omesso di compulsare, in forza del dovere di collaborazione istruttoria officiosa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ulteriori fonti qualificate, onde pervenire ad un più consapevole convincimento circa la situazione di violenza indiscriminata esistente nel (OMISSIS), quale paese di origine del richiedente la protezione internazionale invero pure dilaniato dagli attacchi perpetrati contro l’inerme popolazione civile dagli aderenti al gruppo estremista (OMISSIS);

III. il vizio di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale fondato il diniego della protezione umanitaria sulla rilevata assenza di credibilità soggettiva del richiedente, senza punto considerare l’intrapreso percorso di integrazione sociale nel paese ospitante, come comprovato dall’impegno nello studio della lingua italiana e in opere di volontariato.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. La censura di cui al primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Pur vero che l’Autorità decidente ha l’obbligo di esperire un approfondimento istruttorio officioso, allorchè il richiedente, pur in maniera deficitaria, descriva una situazione di rischio per la sua vita o per la sua incolumità fisica – riconducibile alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – derivante da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01), tuttavia, nel caso censito, il principio di diritto evocato è privo di rilievo, risultando decisivi i passaggi motivazionali della sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha congruamente argomentato in ordine all’inverosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente e alla contraddittorietà rispetto agli stessi fatti da lui allegati. La valutazione negativa svolta dal giudice del merito in ordine alla credibilità del richiedente, che, in quanto apprezzamento di fatto, avrebbe dovuto essere specificamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5 (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549), esclude, infatti, la necessità dell’approfondimento istruttorio richiesto.

2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Al cospetto, infatti, di una motivazione che ha dato conto, in maniera compiuta e argomentata, dell’assenza nel (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato tale da esporre a pericolo la popolazione civile, il richiamo, attraverso il riferimento al dovere di integrazione istruttoria ufficiosa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a fonti ulteriori quanto alla situazione del detto Stato, si appalesa come un tentativo di rimettere in discussione un accertamento in fatto congruamente compiuto dai giudici di merito.

3. Inammissibile è anche il motivo che attinge il diniego della protezione umanitaria.

La riproposizione in sede di legittimità delle stesse deduzioni – l’intrapreso studio della lingua italiana e l’impegno in opere di volontariato – correttamente ritenute inidonee dal Collegio di merito a fondare il diritto ad ottenere il presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in quanto non denotanti alcuna integrazione nel paese ospitante, tanto più in difetto di allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità individuale da parte del richiedente, rende la censura generica.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

5. Non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione dei compensi a spese dello Stato richiesta dal difensore del ricorrente in forza del principio di diritto secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione (Sez. 6 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018, Rv. 648695 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009, Rv. 608343 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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