Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27067 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 15/12/2011), n.27067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26797/2009 proposto da:

L.B. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, L.B. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 20 ottobre 2008, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, essendo stato esso notificato nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. (un anno + 46 giorni).

Il ricorso merita accoglimento.

E’ vero che – secondo giurisprudenza consolidata – la proposizione di difese manifestamente infondate costituisce elemento sufficiente per escludere il patema d’animo derivante dalla lungaggine processuale e dunque per rigettare la domanda di equa riparazione (tra le altre Cass., n. 12175/07).

Tuttavia, nella specie, il Giudice a quo avrebbe dovuto fornire più specifica motivazione al riguardo, limitandosi ad affermare che si trattava di diritto prescritto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa.

Può decidersi nel merito, determinando il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto davanti al T.A.R.: maggio 2006 – gennaio 2007, trattandosi di periodo residuo, rispetto ad altra precedente decisione in ordine all’equa riparazione) per l’importo di Euro 600,00, con interessi dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza per il giudizio di merito, e, considerata la modestia dell’importo liquidato, vanno compensate per due terzi e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione, nel presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 600,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 173,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A.L. Marra, antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese in ragione di un terzo, liquidandole in Euro 100,00 per onorari ed Euro 35,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A.L. Marra antistatario, e le compensa tra le parti per i residui due terzi.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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