Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27067 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 06/10/2021), n.27067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17605-2020 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona rappresentante

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo

studio dell’avvocato MARIO RENATO CRUPI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA ROSSANA URSINO;

– ricorrente –

contro

C.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

VITTORIO COLONNA 196, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO MANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CONCETTA CATERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 416/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 17/2/2020, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato l’estinzione del giudizio d’appello promosso avverso la decisione con la quale il Tribunale di Ragusa ha condannato Poste Italiane s.p.a. al rimborso, in favore di C.A.S. e Cu.Sa., dei buoni postali fruttiferi dalle stesse posseduti, alle condizioni dalle stesse rivendicate; condizioni nella specie più favorevoli di quelle viceversa ritenute applicabili dalla società emittente;

a fondamento della decisione di estinzione, la corte territoriale ha evidenziato come le parti avessero disertato, in appello, due consecutive udienze di trattazione, da tanto conseguendo il necessario provvedimento di attestazione dell’avvenuta estinzione del procedimento, a nulla rilevando le successive istanze di rimessione in termini avanzate da Poste Italiane s.p.a., siccome proposte solo a seguito della già avvenuta estinzione del giudizio;

avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Catania, Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione;

C.A.S. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

Considerato

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, Poste Italiane s.p.a. censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 153 c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il giudice a quo erroneamente dichiarato l’estinzione del processo d’appello senza preventivamente disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, in ogni caso, disattendendo, senza alcun giustificato motivo, le istanze di rimessione in termini avanzate dalla società ricorrente, a seguito delle quali pure aveva disposto la rimessione delle parti dinanzi al Collegio ai fini della decisione della causa;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente dichiarato l’estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti a due udienze di trattazione consecutive, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 181 e 307 c.p.c. nella parte in cui dispongono che, nel caso in cui nessuna delle parti costituite compaia all’udienza successiva a quella già disertata dalle stesse parti, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo”;

e’ appena il caso di precisare come l’effetto estintivo del processo proceda in via automatica a seguito della diserzione delle parti a due consecutive udienze, e non già in forza della volontà consacrata nel provvedimento giudiziario che rileva l’estinzione del processo (avente mera natura dichiarativa: cfr. l’art. 307 c.p.c., u.c.), con la conseguente insussistenza di alcuna dipendenza del ridetto effetto estintivo dall’eventuale previa formale pronuncia della cancellazione della causa dal ruolo prevista dall’art. 181 c.p.c.;

sotto altro profilo, deve ritenersi del tutto priva di fondamento la doglianza della società ricorrente, nella parte in cui afferma il carattere ingiustificato del rigetto delle istanze di rimessione in termini avanzate dalla stessa ricorrente, dovendo rilevarsi, da un lato, come la corte territoriale abbia espressamente giustificato il rigetto di dette istanze di rimessione in termini in ragione della già intercorsa estinzione del processo (secondo la disciplina applicabile ratione temporis) (ratio decidendi in nessun modo censurata in questa sede) e, dall’altro, che l’avvenuta fissazione in appello di una successiva udienza dinanzi al Collegio, a seguito della proposizione delle istanze di rimessione della causa sul ruolo avanzate da Poste Italiane s.p.a., non valse in alcun modo a determinare l’implicito accoglimento delle richiamate istanze, avendo il giudice a quo espressamente giustificato detta fissazione di udienza al solo scopo di procedere alla discussione sulle stesse istanze;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

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