Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27066 del 27/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.27/12/2016), n. 27066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7629/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI GIRARDELLI S.R.L., C.F e P.I. (OMISSIS), in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato ENRICO GIAMMARCO giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TRENTO, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Costruzione Girardelli s.r.l. avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2008.
Avverso la sentenza ricorreva, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resisteva con controricorso.
Con atto, notificato alla controparte e depositato il 17 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate rinunciava al ricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Il processo va dichiarato estinto a seguito della rituale rinuncia al ricorso.
Attesa la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016