Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27066 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7629/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI GIRARDELLI S.R.L., C.F e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato ENRICO GIAMMARCO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRENTO, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla Costruzione Girardelli s.r.l. avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro per l’anno 2008.

Avverso la sentenza ricorreva, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resisteva con controricorso.

Con atto, notificato alla controparte e depositato il 17 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate rinunciava al ricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata. Il processo va dichiarato estinto a seguito della rituale rinuncia al ricorso.

Attesa la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia le spese vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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