Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27066 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27066 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 20841-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3031

contro

SERRA ROBERTA C.F. SRRRR766S55F839Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE
N. 145, presso lo studio dell’avvocato BALZANO

Data pubblicazione: 03/12/2013

ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato POMARICO
CIRO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5272/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/08/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
ì
rigetto del ricorso.

3408/2005;

Poste Italiane! Serra Roberta
RG n 20841/2008
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 16/8/2007 la Corte d’Appello di Napoli , in riforma della sentenza del
Tribunale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 7/2/02 tra Poste
Italiane e Serra Roberta per “esigenze tecniche, organizzative, e produttive, anche di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio , anche derivanti da innovazioni tecnologiche , ovvero
conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 novembre 2001 e il
gennaio 2002”. Ha riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’8/2/02
ed ha condannato Poste Italiane a pagare le retribuzioni con decorrenza dal 10/11/2003.
La Corte ha rilevato che il contratto doveva ritenersi disciplinato unicamente dal dlgs n
368/2001con esclusione dell’art 25 del ceni 2001 non più in vigore nonché dell’accordo
17/10/2001 con il quale il termine della procedura di mobilità verso il recapito e la sportelleria fu
stabilito, rispettivamente al 31/1/2002 e al 31/3/2002, (termine quest’ultimo prorogato al
30/11/2002 con accordo del 18/9/2002) , atteso che il contratto in esame era estraneo alla mobilità
verso la sportelleria ( la ricorrente era addetta al recapito) .
Ritenuto il contratto valido pur prevedendo molteplici esigenze per il ricorso all’assunzione a
termine, la Corte territoriale ha affermato che il datore di lavoro aveva l’onere di dimostrare non
solo l’effettiva ricorrenza delle esigenze indicate nel contratto individuale ma pure lo stretto nesso
causale tra quelle esigenze e la specifica assunzione a termine. Secondo la Corte territoriale non
aveva adempiuto a tale onere in quanto gli accordi sindacali menzionati nel contratto dimostravano
solo che, sul piano nazionale, vi erano determinate esigenze ,ma Poste non aveva provato che
quelle esigenze avevano determinato , con nesso causale, la specifica necessità di assumere a
termine ; inoltre, la prova per testi era del tutto generica.
Circa le conseguenze derivanti dall’accertata illegittimità del termine la Corte ha ritenuto che la
caducazione di tale elemento accidentale non travolgeva il contratto di lavoro da intendersi a tempo
indeterminato.
Contesta inoltre la sussistenza di una clausola di “essenzialità” del termine che, comunque, sarebbe
nulla in quanto in contrasto ( art 1418 cc ) con la norma imperativa dell’art 1 dlgs n 368 del 2001
parti.
La Corte ha quindi affermato il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno da commisurarsi
alle retribuzioni perdute a decorrere dalla costituzione in mora e cioè dalla notifica del ricorso
giudiziario.
Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Poste Italiane formulando sei motivi .
Si costituisce Serra Roberta depositando controricorso
Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste denuncia violazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 368
del 2001, dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, dell’articolo 12 delle preleggi, degli
articoli 1362 seguenti CC e dell’articolo 1325 seguenti c.c.
Rileva che nel contratto in esame era specificata la causale dell’apposizione del termine non
imponendo la norma al datore di lavoro di fornire in seno al contratto una descrizione
particolareggiata e dettagliata delle ragioni medesime che comunque nella specie era soddisfatta
attraverso il richiamo gli accordi collettivi .
Con il secondo motivo denuncia omessa insufficiente motivazione. Osserva che era
irrilevante che il medesimo contratto a termine fosse finalizzato al soddisfacimento di una pluralità
di esigenze aziendali ,purché queste non fossero incompatibili fra di loro.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.
368 del 2001, dell’articolo 2697 CC, dell’articolo 115,116,244,253,421, secondo comma, c.p.c.
Rileva che l’attuale disposto dell’articolo 4 del decreto legislativo esonerava il datore di lavoro da
ogni onere probatorio circa le ragioni che indussero le parti alla stipula di un contratto a termine

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essendo ciò limitato, dalla norma, solo ed esclusivamente al caso di proroga. Era onere del
lavoratore provare o chiedere di provare la pretestuosità dell’apposizione del termine. Osserva che,
comunque, la società, sebbene non onerata aveva offerto la prova dell’esigenze organizzative
connesse con il processo di mobilità attraverso gli accordi sindacali e la prova per testi richiesta.
Con il quarto motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che la corte ha
omesso di valutare e di spiegare per quali ragioni la prova testimoniale non fosse meritevole di
accoglimento.
Con il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del decreto
legislativo 368 del 2001, dell’articolo 12 della disposizione della legge in generale, dell’articolo
1362 seguenti CC e dell’articolo 1419.
Censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che la nullità della clausola del termine
determinava la conversione del rapporto a tempo indeterminato tenuto conto della mancata
riproposizione nel nuovo testo normativo di una disposizione analoga all’articolo 1 comma 1 della
legge 230 del 1962 e che, comunque, nel contratto le parti avevano riconosciuto la natura
essenziale della clausola con cui era stato apposto il termine al contratto
Con il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1206,1207, 1217,
1219, 2094, 2099, CC, ( art 360 n 3 cpc). In via subordinata lamenta la violazione dei principi e
delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni.
Le censure , congiuntamente esaminate, sono infondate.
Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70
CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal
CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della
L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa.
Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il
quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che “è
consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale
sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2).
Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368, ha disposto dalla data della
propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo
1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge
incompatibili (art. 11, comma I). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato
dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione
delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione della L. n. 79 del
1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole
generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l’atto
scritto e di “specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo adottate.
Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n 2279/2010, n
10033/2010 , n 16705/2010 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l’onere di
“specificazione” nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta
all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta
gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a
prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla
legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del
contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti
impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma
obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto

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di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo
giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.
Ciò premesso va rilevato che le considerazioni della ricorrente sul significato da attribuire al
termine “specificate” non appaiono condivisibili in quanto, come ritenuto da questa Corte con
sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010, con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già
alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214); il decreto legislativo n. 368 del
2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono
l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da
parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole
generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le
singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è posto il problema, nel quadro
disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a
tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito
nell’adozione di una tale tecnica;per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il
legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a
giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro,
attraverso la previsione dell’onere di :specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente
dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che
con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale; in altri termini, per
le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza
dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse;che questo debba
ritenersi il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, 2 comma del decreto legislativo,
risulta del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della
direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione ( cfr sull’argomento Cass. n
1931/2011).
Va, peraltro, affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può
risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti
accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessiticolazione del fatto
organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo
risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole
e/o concordata con i rappresentanti del personale.
La ricorrente deduce che ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur
enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in
concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11
dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 . Da tali accordi si desumerebbe, infatti, l’attivazione, nel periodo
dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità
del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio
nazionale nonché quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il
servizio di recapito, carente di personale.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza della pretesa della ricorrente secondo la quale, nel
nuovo sistema introdotto dal D.Lgs n. 368 del 2001 non graverebbe più sul datore di lavoro l’onere
di provare le ragioni obiettive che giustificherebbero la clausola oppositiva del termine, ma
dovrebbe essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso concreto della
situazione legittimante il termine ( cfr primo motivo ).
Questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonché gli obiter dieta in Cass. 21 maggio 2002
n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha, infatti ,avuto già modo di osservare che, anche anteriormente
alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. 24 dicembre 2007. n. 247, art. 39,

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secondo cui “11 contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, l’art. I
del D.Lgs. n. 368 del 2001, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro
subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del
termine una ipotesi derogatoria come risulta confermato dalla stessa tecnica legislativa adottata dal
decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di
determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le
deduce a sostegno delle proprie difese. Ulteriore conferma è ravvisabile nella circostanza relativa
alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni derogatorie, anch’essa elemento normalmente
significativo del conseguente carico probatorio in giudizio e, infine il richiamo alla cd. clausola di
non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione.
Ciò premesso, considerata l’irrilevanza del secondo motivo atteso che la Corte si è pronunciata nel
senso propugnato da Poste, la sentenza impugnata ha escluso che la ricorrente avesse adempiuto
all’onere probatorio su di essa gravante atteso che gli accordi sindacali depositati da Poste Italiane,
intervenuti con le organizzazioni sindacali , relativi ai processi di mobilità del personale che
dimostrerebbero l’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del termine dimostravano solo
che sul piano nazionale vi erano determinate esigenze corrispondenti a quelle enunciate nel
contratto, ma nessuna prova era data che quelle esigenze, con nesso causale, avessero determinato
la specifica necessità dell’assunzione a termine.
La Corte territoriale, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ha motivato in
ordine alla prova per testi rilevandone la genericità non contenente alcuna specificazione circa la
posizione del lavoratore ed in relazione al nesso causale che deve sussistere tra le esigenze indicate
in contratto e la singola assunzione a tempo determinato .
La stessa società, del resto, nella censura non fa che confermare tale genericità appellandosi ai
poteri istruttori del giudice in sede di escussione dei testi e dunque, alla facoltà del giudice di
chiedere ai testi chiarimenti .
La Corte territoriale ha dunque valutato sia la documentazione prodotta da Poste sia la prova
testimoniale ( non essendo, pertanto, fondate le censure di cui ai motivi tre e quattro) .
L’interpretazione delle disposizioni collettive compiuta dal giudice di merito non è censurabile in
quanto adeguatamente motivata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfi – Cass.
4821/2007 secondo cui l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere
compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di errneneutica contrattuale ed è censurabile in
sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione) .
La ricorrente con i motivi in esame chiede una nuova valutazione delle prove documentali ed
istruttorie già svolta dal giudice di merito.
Quanto al quinto motivo relativo alle conseguenze dell’accertata illegittimità del termine deve
richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte ( cass. n 2279/2010, n 12985/2008) , a cui è
conforme la sentenza impugnata, secondo cui “l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche
anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il
principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo
indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto
nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle
ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la
mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e
di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello
stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il
richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro
subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del
termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale
relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

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Non sono censurabili, neppure, le ulteriori affermazioni della Corte relative alla clausola apposta
nel contratto in base alla quale l’apposizione del termine era ritenuta dalle parti essenziale.
Deve rilevarsi, a riguardo, che Poste ha omesso di depositare, unitamente al ricorso in Cassazione
il contratto intercorso tra le parti al fine di consentire a questa Corte di valutare la clausola né ha
indicato l’attuale collocazione del documento . La stessa Corte territoriale ha manifestato ampi
dubbi sulla stessa sussistenza di detta clausola. In ogni caso la clausola è nulla in quanto in
contrasto con la norma imperativa di cui all’art ldel dlgs n 368/2001 che determina le condizioni
per la legittimità dell’assunzione a termine pena l’inefficacia dell’apposizione del termine.
Infine,circa il sesto motivo, relativo al risarcimento del danno, deve rilevarsi
l’inammissibilità dei quesiti di diritto ex art 366 bis cpc ,formulati nei termini che seguono: “1) Per
il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale
dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto
dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro,
offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1206
c.c. la quale non è concretata dalla domanda di declaratoria della nullità del termine apposto al
contratto e di reintegrazione del posto di lavoro articolata in seno al ricorso introduttivo del
giudizio 2) in ipotesi di accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto di
lavoro e di riconoscimento , a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, in applicazione delle
previsione di cui all’art 1218 cc e seg e degli artt 2043 cc e seg devono detrarsi i ricavi percepiti o
percepibili facendo uso dell’ordinaria diligenza ( rientrando detti ultimi tra le ipotesi di danno
riconducibile a fatto e colpa del soggetto che si assume danneggiato ) dal lavoratore ( sul quale
grava conseguentemente l’onere di provare di aver posto in essere ogni attività utile ad eliminare o
limitare il danno) che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione
lavorativa.”
Osserva il Collegio che il quesito sub 1), riguardante la mora credetzdi risulta del tutto generico e
non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole
vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto
accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass.
29-4-2011 n. 9583). 11 quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in
base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera
specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U.
5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente.
In particolare “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento
impugnato, sia del diverso principio Che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni
rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Va, comunque, rilevato che anche la illustrazione della censura risulta del tutto generica e priva di
autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la asserita mancanza di una verifica da
parte della Corte territoriale sul punto, trascurando che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato
la necessità di una messa a disposizione del datore di lavoro della prestazione lavorativa in termini
chiari ed inequivocabili, ha espressamente affermato che nel caso in esame la certa manifestazione
di volontà della lavoratrice andava fatta risalire alla data notifica del ricorso giudiziario . Nel
censurare tale statuizione, infatti, la ricorrente, anziché lamentare genericamente una mancata
verifica della messa in mora, avrebbe dovuto riportare il ricorso , nel rispetto del principio di
autosufficienza , al fine di enucleare i punti dello stesso che secondo il suo assunto non avrebbe
integrato una costituzione in mora, dai quali doveva desumersi la censurabilità della decisione
impugnata.
Parimenti, per quanto concerne I ‘aliunde perceptum, il quesito sub 2), relativo alla seconda censura
del sesto motivo, risulta assolutamente generico, risolvendosi soltanto nella mera enunciazione
astratta del principio invocato dalla ricorrente, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto

rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito . (v. fra le altre Cass. n 80
/2011 , n 9583/2011, sul medesimo quesito n 7955/2011 e n 17075/2011).
Le argomentazioni della ricorrente , per quanto concerne l’aliunde perceptum, sono poste in
termini di mera possibilità e senza il minimo riscontro di natura obiettiva e la ricorrente neppure
specifica come ed in quali termini sia stata svolta una allegazione, a riguardo, comunque necessaria.
Così risultato inammissibile il sesto motivo , riguardante le conseguenze economiche della
nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius
• supervenietts, rappresentato dall’art. 32, commi 5°, 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in
• vigore dal 24 novembre 2010.
In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveníens che abbia
introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in
ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di
ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente,
il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile
secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
.
PQM
rigetta il ricorso nei confronti di Serra Roberta e condanna la ricorrente a pagare le spese
processuali liquidate in C 100,00 per esborsi, € 3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori
di legge
Roma 24/10/2013

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