Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27065 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2191/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

LIGHT COOP SOCIETA’ COOPERATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3005/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Società cooperativa a r.l. Light coop di cartella di pagamento portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

Secondo il Giudice di appello “a differenza delle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di presentazione, di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 , le correzioni ex comma 8 bis (quale quella presentata dalla contribuente), se effettuate nei termini non sono soggette a sanzioni. Il maggior credito di imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può utilizzarsi in compensazione. La sanzione relativa alla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine ma entro il 31.7.12 del quarto anno successivo alla presentazione va irrogata con atto successivo alla presentazione”.

La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, commi 8 e 8 bis – la ricorrente, premesso che, in fatto, era pacifico l’errore commesso nella dichiarazione che aveva comportato l’indicazione di un maggior debito di imposta, deduce l’errore in diritto commesso dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che la dichiarazione integrativa proposta dalla contribuente potesse considerarsi tempestiva poichè, sebbene presentata oltre il termine prescritto per la dichiarazione dell’anno di imposta successivo, essa era stata comunque inviata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi e che il decorso del termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1978, art. 2, comma 8 bis, rilevasse ai soli fini dell’applicazione delle sanzioni.

1.1. La censura è fondata alla luce del principio, di recente affermato dalle SS.UU. di questa Corte (sentenza n. 13378/2016), secondo cui in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che provvederà al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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