Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27065 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25699/2018 proposto da:

J.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandrini Paolo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 958/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 18 giugno 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da J.A. avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Ancona. La nominata Corte ha escluso che al richiedente spettasse il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria e il diritto a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 8 dir. 2004/83/CE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della dir. 2005/85/CE, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. Le censure investono l’asserita errata applicazione, da parte della Corte del merito, della speciale disciplina dell’onere probatorio nella materia della protezione internazionale e il prospettato mancato impiego, da parte del giudice di appello, dei poteri officiosi di indagine che gli competono.

Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 4 dir. 2004/83/CE. L’istante si duole della mancata considerazione della documentazione prodotta in primo grado consistente in una comunicazione del Consolato del Gambia in Italia ove si dava atto della perdita della cittadinanza da parte del ricorrente.

Il terzo motivo oppone violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 5,7 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis. Viene censurata l’affermazione della Corte di merito secondo cui quanto riferito dall’istante andava “configurato come vicenda di natura privata e di giustizia comune” e doveva essere pertanto esclusa dalla fattispecie prevista dall’art. 2, lett. g), cit..

Il quarto motivo lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6. L’istante si duole del fatto che la Corte di Ancona, nell’assumere la decisione sul punto della protezione umanitaria, abbia trascurato di procedere a una valutazione comparativa tra il grado di integrazione raggiunta dal richiedente nel nostro paese e la situazione in cui lo stesso si trovava in Gambia.

2. – I motivi di censura così riassunti vanno disattesi.

La Corte di appello ha rilevato come il narrato del richiedente – che è spiegato in ricorso sarebbe stato incentrato sul timore di essere ucciso o arrestato da agenti del presidente Y.J. – risultasse non circostanziato e non credibile. La Corte ha in particolare sottolineato che le dichiarazioni rese erano risultate vaghe e confuse, che in esse si parlava genericamente di scontri tra varie etnie sicchè non si comprendeva “perchè lui (fosse) fuggito e perchè non (avesse) richiesto la protezione del suo Stato” e che lo stesso ricorrente aveva taciuto i nomi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda descritta; ha aggiunto che, in ogni caso, J. non era più presidente del Gambia e che a seguito dell’elezione del nuovo capo di Stato le tensioni interne che percorrevano il paese dovevano considerarsi sopite.

Ora, in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportando necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782; in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nel caso in esame il giudice del merito ha motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi sufficientemente circostanziate e plausibili, come invece è richiesto dalla lett. a) e dalla lett. c) dell’art. 3, comma 5, cit.. D’altro canto, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, al quale, oltretutto, compete di svolgere tale accertamento solo in presenza di dichiarazioni munite di adeguata specificità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente la Corte del merito ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’accoglimento delle domande dirette, rispettivamente, al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, con particolare riguardo alle fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Con riguardo ad esse viene infatti in discorso – seppure in diverso grado – una personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275) che pone al centro dell’indagine la situazione individuale del richiedente. Ciò spiega come, con riferimento alle menzionate forme di protezione, non vi sia ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi siano finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della genericità o non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile riferire alla vicenda personale di questo.

Peraltro, la Corte di merito si è preoccupata pure di verificare se il timore prospettato dal richiedente fosse fondato avendo riguardo alla situazione generale del Gambia: e sul punto il giudice distrettuale, con apprezzamento non censurabile, nè censurato in questa sede, ha concluso in senso sostanzialmente negativo, avendo riguardo al fatto che nel paese era stato eletto un nuovo Presidente, il quale aveva inaugurato un corso politico in discontinuità coi passato.

Alla luce delle considerazioni svolte, perdono di significato le deduzioni contenute nel terzo motivo, e basate sulla contestata natura “privata” della vicenda descritta dall’odierno ricorrente: infatti, quel che è assorbente, sul piano della ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, è il dato della mancata prova del fatto che in patria il richiedente fosse esposto al rischio di persecuzione o di danno grave: mancata prova derivante, oltre che dall’assenza di precisi riscontri in tal senso, dalla concreta impossibilità, da parte dell’istante, di potersi giovare della disciplina di deroga al principio dell’onere della prova previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (ciò come si è visto, in ragione dei profili di non credibilità e di genericità del narrato).

Risulta di contro inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura incentrata sulla comunicazione via mail in cui sarebbe stata “confermata la perdita della cittadinanza da parte del richiedente”. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, onera, come è noto, i ricorrente di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nella circostanza, l’istante non ha chiarito quando sia stata trattata la questione relativa alla propria perdita ci cittadinanza (questione di cui la sentenza impugnata non parla): non precisa se essa sia stata fatta valere in primo grado, se sia stata decisa dal Tribunale, se e come sia stata dedotta in appello. Inoltre, il ricorrente, pur menzionando lo scritto da cui il fatto sarebbe dovuto emergere, non fornisce idonei ragguagli su quel documento; si ricorda, infatti, che chi ricorre per cassazione ha l’onere di indicare i documenti su cui il ricorsa è fondato, mediante un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto e l’indicazione del luogo in cui ne è avvenuta a produzione (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; cfr. pure, ad es.: Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784): nella fattispecie, le indicazioni fornite dal ricorrente non consentono di comprenderne il contenuto (tanto più che l’istante fa menzione non già di un vero e proprio provvedimento di revoca della cittadinanza, quanto di una comunicazione consolare avente ad oggetto la conferma di un atto che non viene nemmeno identificato); nel corpo del motivo manca, inoltre, alcuna precisazione in ordine alla localizzazione del documento in questione.

Quanto, da ultimo, al diniego della protezione umanitaria, su cui è incentrato il quarto motivo di impugnazione, occorre anzitutto osservare che non potrebbe attribuirsi rilievo a condizioni di vulnerabilità correlate alla vicenda che la Corte di appello ha ritenuto non circostanziata e non credibile: e ciò proprio in quanto detta vicenda non può dirsi provata alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Al contempo, non risulta chiarito quali diverse ragioni di vulnerabilità fossero state fatte valere nel giudizio di merito, nè la sentenza ha dato atto di situazioni particolari suscettibili di essere fatte valere con la forma di tutela in esame.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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