Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27065 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27065 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20795-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2965

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA,
VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LOMBARDI ROSA C.F. LMBRS042D46C4240, elettivamente

Data pubblicazione: 03/12/2013

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2,

presso lo

studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE
GIOVANNI GAETANO, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1538/2008

D’APPELLO di LECCE, depositata

della CORTE

il 03/10/2008

R.G.N.

432/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega RICCIO
ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione.

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R. G. n. 20795/09
Ud. 22.10.13
INPS c. Lombardi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3.10.08 la Corte d’appello di Lecce, in riforma della
pronuncia emessa il 21.2.06 dal Tribunale di Brindisi, dichiarava il diritto di Rosa
Lombardi a vedersi liquidare la pensione di vecchiaia per gli operai agricoli a tempo

determinato sulla base delle retribuzioni giornaliere medie (per detti operai) relative
ai 5 anni precedenti il pensionamento, come rilevate, ex art. 28 d.P.R. n. 488/68,
con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti cinque anni, nell’anno
immediatamente successivo, con condanna dell’INPS a pagare i ratei differenziali
di pensione maturati.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo,
poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso Rosa Lombardi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, artt. 5 e 28; della L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3;
della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21; della L. n. 153 del 1962, art.
14; della L. n. 160 del 1975, art. 26, comma 3; del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146,
art. 4 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene l’INPS che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la
liquidazione della pensione di vecchiaia per gli operai agricoli a tempo determinato,
dovesse essere calcolata sulla base della determinazione operata anno per anno dai
D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale dell’anno
successivo ritenendo che la L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 3 come interpretato
autenticamente dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21 si riferisse solo ai
compensi per le prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato
con esclusione della liquidazione del trattamento pensionistico.

2- Il ricorso è fondato.

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R. G. n. 20795/09
Ud. 22.10.13
INPS c. Lombardi

Questa S.C., rimeditando il precedente orientamento espresso con sentenza n.
2377/2007, è ormai più volte pervenuta alla conclusione (v., da ultimo, Cass. n.
1146/13 e Cass. n. 22547/13) che, in tema di pensione di vecchiaia degli operai
agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di

lavoro va calcolata applicando l’art. 28 d.P.R. 27.4.1968 n. 488 e, dunque, in forza
della determinazione operata anno per anno da apposito decreto ministeriale sulla
media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno
precedente.
Ciò trova confelina – oltre che nell’impossibilità di rinvenire un diverso e più
funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione
previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui all’art. 45 co. 21 legge n.
144/1999, che nell’interpretare autenticamente l’art. 3 legge n. 457/1972
concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso
estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della
retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema
ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le
retribuzioni dell’anno precedente (v., e pluribus, Cass. 30.1.09 n. 2531, Cass.
23.2.09 n. 4355 e le successive pronunce di questa S.C., tutte conformi).
Deve ritenersi superato il dubbio che il richiamo all’interpretazione autentica data
dal cit. art. 3 legge n. 144/99 non sia pertinente in quanto l’interpretazione stessa è
testualmente riferita alla “determinazione della retribuzione media da porre a base
per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo
determinato” e non anche delle prestazioni previdenziali: infatti, la legge 23.12.
2009 n. 191, art. 2 comma 5, ha reiterato l’interpretazione autentica precisando che
“la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine
ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della
determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le
prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli

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RG. n. 20795/09
Ud. 22.10.13
INPS c. Lombardi

a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972,
art. 3, comma 2 per gli operai a tempo indeterminato”.
Tale ultimo intervento del legislatore rafforza ulteriormente il principio più
recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Né sussisterebbero margini per sollevare l’incidente di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 5, di detta legge 23.12.2009 n. 191, atteso che con sentenza n.
257/2011 la Corte cost. si è già pronunciata a riguardo, dichiarando non fondata la
relativa questione proposta con riferimento agli artt. 3, 111, primo e secondo
comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Né la questione potrebbe essere oggi riproposta in relazione agli ulteriori
parametri degli artt. 3 e 24 Cost. (già in sostanza esaminati dalla cit. sentenza n.
257/2011) o degli artt. 38 e 53 Cost.
Infatti, l’art. 38 Cost. non vincola il legislatore ad un dato sistema di calcolo della
retribuzione a fini pensionistici.
Il richiamo all’art. 53 Cost. sarebbe, poi, inconferente, trattandosi di disposizione
concernente la partecipazione dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della
capacità contributiva e i criteri di progressività del sistema tributario.
Né potrebbe sollevarsi una questione che facesse leva su un contrasto con gli artt.
101, 102 e 104 Cost. in quanto ostativi a una norma di interpretazione autentica tale
da snaturare l’originario portato precettivo da interpretare, attribuendogli un
significato estraneo a quelli in origine autorizzati dal testo normativo ed
intervenendo su un tema scevro da incertezze ermeneutiche, con conseguente
violazione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario.
Ebbene, la cit. sentenza n. 257/2011 della Corte cost. si è già pronunciata a
riguardo con il dire che “l’opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha
affatto introdotto nella disposizione interpretata un elemento ad essa del tutto
estraneo, ma si è limitata ad assegnarle un significato riconoscibile come una delle
possibili letture del testo originario. Il che è reso evidente dai contrastanti

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R. G. n. 20795/09
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INPS c. Lombardi

orientamenti della giurisprudenza di legittimità, di cui la medesima ordinanza di
rimessione dà conto e che sono anteriori alla norma censurata”.
Il fatto, poi, che non esistesse contrasto interpretativo è smentito dal rilievo che la

avviso rispetto al precedente arrét costituito da Cass. n. 2377/07 (oltre che da Cass.
n. 3212/07), è anteriore alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2,
comma 5, di detta legge n. 191/2009.
Dunque, proprio a livello di legittimità esisteva una situazione di oggettiva
incertezza del dato normativo.

3- Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata.
Decidendosi la causa nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c., non essendo necessari
ulteriori accertamenti in punto di fatto, la domanda va rigettata.
Non è dovuta pronuncia sulle spese dell’intero processo, trattandosi domanda
proposta il 4.6.03 e, quindi, nel vigore del testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
anteriore alla novella di cui all’art. 42 co. 11° d.l. 30.9.03 n. 269, convertito, con
modificazioni, in legge 24.11.03 n. 326.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda. Nulla spese per l’intero processo.
Così deciso in Roma, in data 22.10.13.

sopra ricordata sentenza 30.1.09 n. 2531 di questa S.C., che era andata in contrario

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