Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27064 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 15/12/2011), n.27064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.N. – S.F., elettivamente domiciliati in

Roma, Viale Parioli, n. 60, nello studio dell’avv. MARULLO DI

CONDOJANNI Francesco, che li rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PATTI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da

Palestrina, nello studio dell’avv. Paola Balducci; rappresentato e

difeso dall’avv. PIZZUTO Francesco, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA TIMETUS A R.L., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lima, n. 15, nello studio dell’avv.

Gianguido Porcacchia, che la rappresenta e difende, unitamente

all’avv. Vittoria Fazio, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Corte di Appello di Messina n. 503,

depositata in data 29 ottobre 2002 e n. 319, depositata in data 9

giugno 2005;

sentita la relazione all’udienza del 19 maggio 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott.ssa Immacolata Zeno, la quale ha concluso per il rigetto del

ricorso, o, in subordine, per l’accoglimento del sesto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 9 novembre 1993 N. e S.F. convenivano davanti al Tribunale di Patti il Comune di Patti e la società cooperativa a r.l. Timetus, chiedendo il ristoro dei danni conseguenti all’occupazione di due terreni di loro proprietà, effettuata nell’ambito di un procedimento ablativo finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari, senza che entro il termine previsto, durante il quale le costruzioni erano state ultimate, ancorchè prorogato di tre anni con ordinanza del Sindaco del Comune di Patti del 10 gennaio 1985, fosse stato emesso il decreto di esproprio.

1.1 – Con sentenza depositata in data 9 novembre 1999 il Tribunale adito rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, e rilevando, in proposito, l’assenza di validi atti interrottivi.

1.2 – La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 503, depositata il 29 ottobre 2002, rigettava l’appello proposto dagli S., ritenendo, sotto un primo profilo, che non potesse tenersi conto del provvedimento in data 10 gennaio 1985, di proroga della durata dell’occupazione, in quanto emesso quando il termine di tre anni dall’immissione in possesso, che aveva avuto luogo il 3 gennaio 1983, era già scaduto. Veniva, per altro verso, esclusa l’efficacia interruttiva di una sentenza del T.A.R. di Catania, conseguente all’impugnazione proposta in sede amministrativa in merito al procedimento ablativo, rilevandosi l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 2945 c.c., comma 2, e aggiungendosi che di tale sentenza – in assenza di specifica allegazione della parte appellante – non si conosceva neppure la data di pubblicazione, ai fini della verifica della decorrenza o meno del termine quinquennale di prescrizione.

1.3 – Avverso tale decisione veniva proposta impugnazione per revocazione, fondata sull’erronea affermazione, da parte della corte territoriale, dell’omessa acquisizione della menzionata decisione del T.A.R. di Catania, con istanza, che veniva accolta, di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.

1.4 – Con sentenza n. 319 depositata il 9 giugno 2005 lo corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione per revocazione, escludendo qualsiasi profilo di decisività in ordine alla sentenza intervenuta in sede amministrativa, la cui allegazioni in atti sarebbe stata erroneamente esclusa. In particolare, il nesso causale fra l’errore denunziato e l’adozione del provvedimento impugnato veniva escluso poichè, a prescindere dalla necessità di verificare la data della decisione del TAR di Catania, l’efficacia interruttiva dell’intera azione intrapresa dagli S. in via amministrativa era stata esclusa in radice, in quanto non tendente “al pagamento di una qualche indennità”.

2 – Avverso tale decisione, e congiuntamente avverso la sentenza n. 503 del 2020, N. e S.F. propongono ricorso, affidato a sette motivi.

2.1 – Resistono con controricorso il Comune di Patti e la soc. coop. Timetus. Tutte le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 – Deve preliminarmente rilevarsi l’ammissibilità dell’impugnazione, tramite unico ricorso, della sentenza di appello e di quella emessa nel successivo giudizio di revocazione, soprattutto quando, come nel caso di specie, le censure riguardino capi identici o connessi delle due decisioni (Cass., 20 marzo 2009, n. 6878).

Giova precisare che, a fronte dell’unicità del ricorso, vengono in considerazione due distinte impugnazioni (Cass., 22 marzo 1991, n. 3107), in relazione alle quali, secondo un indirizzo consolidato di questa Corte (anche nell’ipotesi, non infrequente, della riunione dei due giudizi, quando siano stati proposti distinti ricorsi: per tutte, cfr. Cass., 29 maggio 2008, n. 14442; Cass., 29 novembre 2006, n. 25376), poichè le questioni inerenti alla revocazione assumono carattere pregiudiziale (Cass., 2 febbraio 2004, n. 1814), è necessario che il loro esame abbia la precedenza su quelle relative al ricorso contro la sentenza di appello.

Con la conseguenza che, in caso di rigetto dell’impugnazione della decisione in merito alla revocazione, potrà procedersi all’esame dei motivi inerenti al ricorso avverso la sentenza di appello; in caso contrario, quest’ultimo dovrà intendersi sospeso fino alla decisione del giudizio di rinvio, che, ove conclusosi con l’accoglimento dell’impugnazione per revocazione, comporterà la caducazione di tale ricorso (cfr., per tutte, la recente Cass., 12 ottobre 2011, n. 20975).

3.1 – Tanto premesso, e rilevato che la vicenda processuale è incentrata sul delicato tema della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno in tema di accessione invertita del bene oggetto di procedimento ablativo, che, secondo attenta dottrina, costituisce il punto debole della figura dell’occupazione acquisitiva o espropriativi (che, in chiave ermeneutica, deve essere esaminato alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riferimento all’esigenza di una tutela effettiva in sede giudiziaria: Cass., Sez. un., 23 luglio 2008, n. 20543; Cass., Sez. un., 5 settembre 2008, n. 22407), va osservato che, avendo i ricorrenti proposto le censure indistintamente avverso entrambe le decisioni impugnate, vanno preliminarmente considerati, in virtù dell’evidenziata pregiudizialità, quei motivi che attengono alla sussistenza del vizio revocatorio e – sotto il profilo della decisività del documento disatteso dalla corte di Messina nel giudizio di merito – alla valenza giuridica della proposizione di impugnazione in sede amministrativa e della durata stessa di quel giudizio.

Ed invero con il settimo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla sussistenza del denunciato errore di fatto, mentre con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2944 c.c. e art. 1945 c.c., comma 2, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rispettivamente, ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, riferibile alla decisività del documento.

Tali motivi, la cui intima connessione ne impone l’esame congiunto, attengono all’impugnazione proposta dai proprietari dei terreni occupati con ricorso proposto davanti al T.A.R. di Catania il 27 gennaio 1983, relativamente – si sostiene – a tutti gli atti della procedura ablativa, compreso il decreto di occupazione temporanea e di urgenza e i provvedimenti successivi e consequenziali.

La corte d’appello di Messina, con la decisione n. 503 del 2002, pronunciando sul motivo relativo alla efficacia interruttivo- sospensiva di tale giudizio, la escludeva, rilevando che “il ricorso al TAR fu proposto dagli S. (durante la vigenza del periodo biennale di occupazione legittima) non già per ottenere il pagamento di una qualche indennità, ma soltanto per ottenere l’annullamento ..

del citato provvedimento sindacale”, ed aggiungendo che “anche nell’ipotesi in cui volesse ritenersi applicabile la norma di cui al capoverso del citato art. 2945, gli appellanti non hanno mai precisato la data in cui fu definito il giudizio amministrativo, ragion per cui il Collegio non è in grado di sapere se da quella data alla notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio il termine quinquennale fosse o meno trascorso”.

La stessa corte territoriale, nella successiva decisione n. 319 del 2005 relativa all’impugnazione per revocazione, pur dando atto dell’esistenza in atti della decisione, della quale venivano anche indicati gli estremi (sentenza n. 504 del 1993 del TAR di Catania), ed anzi meglio precisando i limiti dell’azione promossa dai proprietari in sede amministrativa “annullamento dei provvedimenti di localizzazione e assegnazione delle aree, della redazione dello stato di consistenza e del decreto autorizzativo dell’occupazione di urgenza”), escludeva che il fatto erroneamente escluso (la produzione del menzionato documento) potesse incidere sulla decisione, in quanto il giudizio intrapreso in sede amministrativa, che non era “nemmeno indirettamente rivolto alla tutela dello stesso diritto fatto valere con la domanda risarcitoria proposta innanzi al giudice ordinario”, “non avrebbe mai potuto essere invocato ai fini interruttivi della prescrizione”.

Il thema decidendum involge, quindi, anche in sede revocatoria, la questione già in parte affrontata nella sentenza di appello del 2002, in quanto il dedotto travisamento del fatto, di natura processuale, si intreccia con l’attribuzione o meno di efficacia interruttiva, permanente durante l’intera durata del giudizio, all’azione proposta dai proprietari del terreno oggetto di espropriazione per contestare, come nella specie, la legittimità del procedimento ablativo.

Tale questione costituisce l’aspetto principale del quarto motivo di ricorso, nel quale, come già precisato, viene denunciata la violazione degli artt. 2935, 2943, 2944 c.c. e art. 1945 c.c., comma 2, nonchè vizio motivazionale, adducendosi l’efficacia interruttivo- sospensiva dell’azione proposta in sede amministrativa, non solo con riferimento al momento della proposizione del ricorso, ma anche in relazione alla durata del giudizio svoltosi davanti al T.A.R. di Catania.

Il motivo è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (Cass., 8 aprile 2008, n. 9040) hanno, invero, affermato il principio, poi ribadito in numerose decisione (per tutte, Cass., ord., 28 febbraio 2011, n. 8474), secondo cui la possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, sussistente già prima che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l’esistenza dell’atto amministrativo un impedimento all’esercizio dell’azione. E’ stato tuttavia precisato che la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima, ed è idonea ad interrompere, per tutta la durata di quel processo, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte Cost. n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.

Appare del tutto evidente come, in considerazione di tale aspetto, la valutazione del documento non apprezzato nella sentenza di appello – la cui esistenza, per altro, è data per pacifica anche nelle difese della parti intimate – per esserne stata erroneamente esclusa l’allegazione e l’acquisizione, assuma importanza decisiva, anche ai fini della verifica della data di pubblicazione della sentenza del T.A.R. di Catania più volte menzionata, come termine nuovo termine di prescrizione dell’azione risarcitoria. Mette conto di precisare che l’efficacia sospensiva del giudizio amministrativo deve intendersi operante anche nell’ipotesi in cui la c.d. irreversibile trasformazione del bene, vale a dire la possibilità di esperire l’azione risarcitola, si sia verificata dopo la proposizione del ricorso davanti al T.A.R.: la contraria tesi al riguardo sostenuta dalla corte territoriale riposa su un orientamento (già affermato da Cass., Sez. Un., 21 luglio 1999, n. 483), che le stesse Sezioni unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 9040 del 2008, hanno ritenuto non più sostenibile, aggiungendo condivisibilmente, che “quella domanda, pur non costituendo (oggi) il prodromo necessario per conseguire i risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo affievolimento del diritto di proprietà, dimostra la volontà (di allora) della parte, di reagire all’azione amministrativa, reputata illegittima”, ragion per cui la pretesa risarcitoria “è da ritenere azionata fin dal momento in cui (il proprietario) ritenne di adire il giudice amministrativo per la rimozione dell’atto, del quale l’annullamento, in definitiva, si rivela oggi rimedio superfluo sotto il profilo sostanziale, ma (all’epoca) necessario sotto il profilo processuale”. In altri termini, la volontà di “reagire” all’azione amministrativa persiste per tutta la durata del giudizio davanti al T.A.R., e come tale si riverbera, nello stesso periodo, sulla volontà di ottenere il ristoro di quel pregiudizio che, prima della grande svolta attuata dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 500 del 1999, si riteneva pregiudicato dalla demolizione dell’atto amministrativo.

Deve, pertanto, procedersi, con gli effetti già indicati, alla cassazione della sentenza relativa all’impugnazione per revocazione n. 319 del 2005, con rinvio alla Corte di appello di Messina, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso la sentenza n. 319 del 2005 in tema di revocazione, che cassa con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 maggio 2011 e il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA