Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27064 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27064 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 22454-2010 proposto da:
TUGNOLO FRANCO C.F. TGNFNC50T2OL026W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B, presso
lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2859

G.T.T.

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

P.I.

08559940013, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR 19, presso lo studio TOFFOLETTO – DE LUCA

Data pubblicazione: 03/12/2013

• • •

TAMAJO RAFFAELE, rappresentata e difesa dagli avvocati
ROPOLO LUCA, DIRUTIGLIANO DIEGO, DE LUCA TAMAJO
RAFFAELE, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 245/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di TORINO, depositata il 08/04/2010 r.g.n. 1061/2009;

r.g.n. 22454/2010 Tugnolo Franco c/GTT s.p.a.
ud. 10 ottobre 2013

Svolgimento del processo

Tugnolo Franco chiedeva al Giudice del lavoro di Torino la condanna della ex
datrice di lavoro, GTT Gruppo torinese trasporti s.p.a., al pagamento della somma
indicata in ricorso per premio di risultato per l’anno 2005; resisteva la società GTT
chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Con la decisione di prime cure veniva dichiarata l’improponibilità della domanda,
alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 23726/2007,
per avere il ricorrente indebitamente frazionato il credito dipendente dal
medesimo rapporto obbligatorio giacché con altro ricorso, precedentemente
depositato, aveva preteso il calcolo dell’incidenza, sul TFR, di alcune voci
retributive percepite in via continuativa; la domanda concernente il Premio di
risultato sarebbe stata pertanto azionabile fin dalla proposizione del primo ricorso.
3. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8.4.2010, rigettava il gravame
svolto da Tugnolo Franco.
4. Per la Corte territoriale veniva in rilievo, nella specie, un credito unitario posto che
si trattava di pretese, benché di fonte legale l’una e contrattuale l’altra, comunque
attinenti al medesimo rapporto di lavoro; alla cessazione del rapporto, in data 31
dicembre 2005, il lavoratore ben avrebbe potuto, unitariamente ed in un’unica
soluzione, agire per tutti i crediti vantati nei confronti dell’ex datore di lavoro;
nessun rilievo assumeva la circostanza che il datore di lavoro non avesse pagato il
dovuto e che la violazione del principio di correttezza fosse a lui imputabile, posto
che la stessa Corte di cassazione aveva riconosciuto, al debitore che avesse
ritenuto di non essere tale, il diritto di resistere alla pretese avverse.
5. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Tugnolo, affidato a tre
motivi; resiste la GTT s.p.a. con controricorso, corredato da memoria difensiva ex
art. 378 c.p.c., ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

6.

I motivi del ricorso, di seguito riprodotti in sintesi, svolgono le seguenti censure:

– con il primo si lamenta l’omesso esame su un punto decisivo della
controversia, assumendo che non vi era stato, nella specie, alcun aggravio della
1
Rossana Mancino est.
r.g.n. 22454/2010 Tugnolo Franco c/GTT s.p.a.

L

posizione della GTT s.p.a., la quale era solita conciliare tutte le cause sul TFR,
e che i titoli ed i presupposti giuridici delle due cause azionate erano differenti;

del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Si allega, inoltre, la
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 24 Cost. La
doglianza è imperniata sul rilievo secondo cui le controversie esaminate dalla
Cassazione a sezioni unite concernevano un rapporto obbligatorio in senso
stretto, e cioè con un’unica fonte primaria (Cass. n. 15476/2008), e dunque un
“rapporto obbligatorio” in senso stretto e non un rapporto tout court, come il
rapporto di lavoro. Nella vicenda all’esame i titoli dedotti nelle due
controversie erano diversi, di fonte legale il primo e contrattuale il secondo, e
ciò si riverberava anche sui diversi regimi giuridici applicabili;
infine, con il terzo, si allega la violazione e falsa applicazione di norme di
diritto per la ritenuta improponibilità della domanda giudiziale per il fatto che
la stessa riguardasse una parte di un credito unitario attinente al rapporto di
lavoro intercorso con la società, pur in mancanza di espresse disposizioni o di
principi generali desumibili dall’Ordinamento.
Occorre premettere che la decisione della Corte territoriale ora impugnata si è
informata esplicitamente ai principi espressi dalle Sezioni unite della Corte, con
sentenza n. 23726 del 2007, così massimati: “non è consentito al creditore di una
determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio,
di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o
scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione,
operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di
correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo
durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione
giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto
processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che
l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse
sostanziale”.
8.

All’arresto delle Sezioni unite del 2007 numerose successive decisioni della Corte
si sono reiteratamente conformate e valga, per tutte, richiamare Cass. n. 28286 del
2011 ed il rilievo secondo cui “non si tratta di impedire ex post l’esercizio di una
tutela di cui l’ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non
più consentire di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti
incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo
funzionamento del servizio della giustizia”.

2
Rossana Mancino est.
r.g.n. 22454/2010 Tugnolo Franco c/GTT s.p.a.

con il secondo si allega la violazione del principio di diritto fissato dalla
Cassazione, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione per la tralasciata
valutazione di elementi di fatto e documentali tali da escludere la violazione

9. Osserva il Collegio che il presente ricorso, nell’avversare la decisione uniformatasi
al dictum delle Sezioni unite, non prospetta ed illustra argomenti tali da indurre la
Corte ad una modifica degli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza
stessa e risulta, pertanto, in contrasto con l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
(applicabile, nella specie, ratione temporis).
10. È noto che le Sezioni unite di questa Corte, con ordinanza 6 settembre 2010, n.

inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza
di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che
anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto
cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove,
al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere
verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di
legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo
mutata».
Dalla lettura del suindicato principio (e del provvedimento nel suo complesso) si
desume che, nella fattispecie esaminata, le Sezioni unite non hanno avuto modo di
pronunciarsi in merito all’ipotesi – che ricorre nella specie – di un ricorso
inammissibile che venga proposto avverso una sentenza che abbia deciso
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e che sia
formulato in modo da tale da muovere dal presupposto della contestazione
dell’interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata
senza però offrire clementi validi a modificare – in ipotesi – gli orientamenti
espressi dalla suddetta giurisprudenza da essa seguita.
12. Tale ipotesi, come già affermato da Cass. 15523/2012, cui il Collegio intende dare
continuità, non risulta esterna al perimetro applicativo dell’art. 360-bis, n. 1, cod.
proc. civ., nella sua interpretazione letterale e logico-finalistica effettuata in
conformità alla suindicata decisione delle Sezioni unite, in quanto corrisponde alla
funzione di nomofilachia propria della Corte di cassazione, che la nonna è tesa a
rafforzare.
13. In tale ottica, la violazione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. assume carattere
prevalente rispetto alle altre ragioni di inammissibilità e il ricorso non può non
essere dichiarato inammissibile a causa della suindicata violazione, in assenza della
condizione che ha portato le Sezioni unite ad affermare la necessità dell’adozione
di una pronuncia di manifesta infondatezza, tenuto conto che il ricorso
inammissibile non potrebbe in nessun caso essere esaminato nel merito e trovare
accoglimento (arg. ex Cass. nn. 1258, 5093, 6686 del 2012).
3
Rossana Mancino est.
r.g.n. 22454/2010 Tugnolo Franco c/GTT s.p.a.

19051, hanno stabilito che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA