Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27062 del 15/12/2011
Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso n. R.G. 2421/011 proposto da:
B.A., D.R.V., M.R., T.
R., P.V., tutti rappresentati e difesi, giusta
mandato in calce al ricorso, dall’avv. MOCELLA Marco, elettivamente
domiciliati in Roma, al Lungo Tevere Pietra Papa 185, presso lo
studio dell’avv. Simona Donati;
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO dell’ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di
questa Corte n. 12675/09 del 29.5.2009.
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.11.2011
dal Consigliere Dr. Magda Cristiano;
udito il P.G. in persona del Dr. Ignazio Patrone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al p.m. e notificata ai difensori:
“Rilevato che questa Corte, con sentenza del 29.5.2009 n. 12675/09, in accoglimento dell’impugnazione proposta da B.A., D.R.V., M.R., T.R. e P.V., ha cassato il Decreto 27 settembre 2005 della Corte d’Appello di Roma, che aveva respinto la domanda di equo indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, avanzata dai ricorrenti, e decidendo nel merito, ha liquidato l’indennizzo in Euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, in relazione ad un periodo di durata irragionevole del procedimento presupposto di un anno ed undici mesi;
che tuttavia, nè nella parte motiva della sentenza, nè nel suo dispositivo, è stato precisato che tale somma va riconosciuta in favore di ciascuno dei ricorrenti, che B.A., D.R. V., M.R., T.R. e P. V. hanno depositato istanza ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per la correzione dell’errore materiale, chiedendo che tanto venga specificato nel corpo e nel dispositivo della sentenza;
che la richiesta deve essere accolta, risultando evidente che la mancata specificazione è frutto di errore materiale, sia perchè fra i ricorrenti non v’è rapporto di solidarietà attiva, sia perchè la somma di Euro 1.500,00 corrisponde ad un indennizzo oscillante fra i 700,00 e gli 800,00 Euro annui, usualmente liquidato da questa Corte prò capite in via equitativa qualora non emergano circostanze significative che inducano a ridurne o ad aumentarne la misura;
che, pertanto, in accoglimento dell’istanza, nel corpo e nel dispositivo della sentenza, dopo la frase “Euro 1.500,00 con gli interessi legali dalla domanda”, vanno aggiunte le parole “in favore di ciascuno dei ricorrenti”.
Il Collegio condivide la relazione e ritiene di far proprie le conclusioni in essa raggiunte.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; dispone la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 12675/09 del 29.5.2009, nel senso che dopo la frase “Euro 1.500,00 con gli interessi legali dalla domanda”, contenuta nel corpo e nel dispositivo della stessa, siano aggiunte le parole “in favore di ciascuno dei ricorrenti”. Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011