Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27062 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27062 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 27735-2009 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. 06382641006, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

SANTORO PIER LUIGI, giusta delegaj in atti;
– ricorrente –

2838

contro

NENCINI SILVANO NNCSVN39E30A564G, MAESTRIPIERI SERGIO
MSTSRG40L17G7130, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 03/12/2013

VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato
IGNAZIO SERRA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERRADINI GUIDO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1734/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/12/2008. r.g.n.
1965/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SANTORO PIER LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
4
1′ inammissibilità, ■rrigetto.

N

RG 27735-09

. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, accoglieva
la domanda dei lavoratori in epigrafe, tutti telecineoperatori, proposta
nei confronti delle società RAI – Radiotelevisione Italiana, diretta ad
ottenere la condanna della detta società al pagamento dell’indennità di
cui all’art. 9 ( già art.7) del contratto integrativo USIGRAI negata dal
datore di lavoro sul presupposto che la stessa competeva ai soli

ai

redattori.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo
il quale l’accordo 5 giugno del 1989 parificava, quanto alla retribuzione
ed al trattamento economico fondamentale i telecineoperatori ai redattori,
senza distinguere a secondo delle mansioni, svolgendo gli uni e gli altri
lavoro giornalistico. Né mancava di sottolineare la Corte del merito che
non si trattava di una indennità in quanto la norma collettiva definiva
l’emolumento in questione come ” aumento di anzianità”.

Avverso questa sentenza la predetta società ricorre in cassazione sulla
base di un’unica censura, illustrata da memoria.

Resistono con controricorso le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– Con l’unica censura la società appellante, deducendo violazione del CCNL
giornalistico del 1 ° ottobre 1995 e successivi rinnovi e dell’accordo

,

)1/

:

integrativo RAI – USIG.RAI del 15 febbraio 1996 e successivi rinnovi ed
ancora di quelli del 5 giugno 1998, 3 luglio 1990 e 10 aprile 1991 nonché
violazione

degli artt. 1362,1363,1364, 1368, 1369 cc e conseguente

– contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 2069,2070,2071e 2077
cc, formula il seguente interpello: se sulla base dei denunciati accordi

da tale disposizione prevista per i redattori ordinari, gli inviati
speciali e i capi servizio”.

Rileva la Corte che la censura facendo riferimento ad una determinata
interpretazione delle norme di contratto collettivo integrativo ( in
particolare l’art. 7 – ora 9 – dell’accordo integrativo RAI – USIG.RAI del
15 febbraio 1996 e successivi rinnovi) che si assume corretta,
contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di
merito è inammissibile in quanto si risolve nella mera prospettazione di
una diversa (e più favorevole) esegesi rispetto a quella adottata dal
giudicante .

Trattandosi difatti di norme di contratto collettivo integrativo non è
consentito a questa Corte procedere ad una interpretazione diretta della
clausola contrattuale denunciata in quanto la nuova formulazione,

ex art.

2 del D.lvo 2 febbraio 2006 n. 40, del n. 3 dell’art. 360 cpc l in ragione
della quale è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione
dei contratti collettivi

I

riguarda esclusivamente quelli nazionali di

, lavoro.

2

collettivi ai cineoperatori competa l’aumento di cui all’art. 7 ( ora 9)

L’interpretazione del contratto collettivo integrativo è rimasta attività
riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità
soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale
ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a
logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del

Questa Corte ha precisato che ai fini della censura di violazione dei
canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle
regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei
canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle
considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La
denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la
precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità
consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da
mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta
incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano
appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario
che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la
migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o
• più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto
l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità

3

procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

:

del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra( V. per tutte Cass 22
febbraio 2007 n. 4178).

Nella specie, invece,come desumesi anche dal formulato quesito di diritto,
la società ricorrente, ancorchè nella rubrica del ricorso richiami le

canoni in concreto violati, con la specificazione del modo e delle
considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

Né sotto l’aspetto del vizio di motivazione – non accompagnato dal quesito
di fatto e perciò come tale già di per sé inammissibile- non vi è
individuazione delle lacune argomentative o delle illogicità.
Il ricorso va in conclusione rigettato per genericità della censura.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 100,00 per
esborsi ed E. 4000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 9 ottobre 2013

Il Presidente

norme codicistiche relative alle regole d’interpretazione, non precisa i

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