Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27061 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1804/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ALESSANDRO ACCARDI, giusta procura speciale prodotta in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 192/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, emessa il 25/06/2012 e depositata il

19/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Riccardo Carnevali, per la resistente, che chiede il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 25 giugno 2012 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 220/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di C.C. contro il silenzio rifiuto sulla sua istanza di rimborso IRAP 1998/2007. La CTR in particolare rilevava l’inammissibilità, per tardività, del gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate e comunque affermava l’infondatezza dello stesso, specificamente argomentando che il fatto che la C., medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale, si avvalesse di due ambulatori non costituiva di per sè elemento decisivo al fine di ritenere sussistente il presupposto dell’imposta de qua dell'”autonoma organizzazione” e che allo stesso fine l’Ente impositore non aveva comprovato l’esatto dettaglio delle prestazioni lavorative di terzi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi. La contribuente non si è costituita.

Con il primo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58, in relazione alla affermazione della sentenza impugnata circa la tardività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale.

La censura si palesa fondata.

Nel presente procedimento trova applicazione il nuovo minor termine “lungo” di mesi 6 come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, poichè il presente procedimento è stato instaurato mediante notifica del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio il 6 luglio 2009 (fatto ammesso dalla ricorrente stessa) e quindi appunto allorchè la nuova previsione normativa era entrata in vigore (L. n. 69 del 2009, art. 58).

Ciò posto, risulta tuttavia che la proposizione dell’appello alla sentenza di primo grado è stata tempestiva, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del secondo grado del giudizio è pacificamente avvenuta, per quanto riguarda l’appellante, con la spedizione della raccomandata il 29 giugno 2011, quindi entro il termine di mesi 6 dal deposito della sentenza appellata avvenuto il 31 dicembre 2010.

Del pari risultano fondati il secondo ed il quarto motivo del ricorso, deducenti, rispettivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'”autonoma organizzazione” quale presupposto impositivo dell’IRAP.

Vi è da premettere che recentemente, con la sentenza n. 9451 del 2016, le Sezioni Unite di questa Corte hanno sancito che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”.

La decisione impugnata non è evidentemente conforme a detti principi, posto che superficialmente e non adeguatamente omette di considerare i fatti che la contribuente si avvalesse di due ambulatori, quindi di strutture materiali eccedenti il “minimo indispensabile”, ed altresì della collaborazione di soggetti terzi, per importi di rilievo e prestazioni non meglio specificate.

Sotto tale secondo profilo fattuale si evidenzia altresì la falsa applicazione delle regole sull’onus probandi fissate dall’art. 2697 c.c., posto che è anche giurisprudenza consolidata di questa Corte che è appunto onere probatorio del contribuente che chiede il rimborso provare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi, nel caso di specie, l’esatta dimensione dell’apporto collaborativo dei soggetti terzi al fine dell’esclusione del presupposto di imposta.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’ art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria (anche per le spese del presente giudizio) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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