Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27061 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. I, 15/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1545/2009 proposto da:

FILIPPO FOCHI ENERGIA S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

(c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona dei Commissari Liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI

LANTE 76, presso l’avvocato SCIUBBA Pietro, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato POLI STEFANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE ANGELIS Lucio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALTABIANO ALBERTO,

giusta procura speciale per Notaio ANTONELLO FARAONE di ROMA – Rep.

n. 4.615 del 18.2.2009;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1355/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in camera

di consiglio la relazione fatta dal Consigliere rel. Dott. M. R.

Cultrera;

sentito il Pubblico Ministero che ha concluso per l’estinzione del

processo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la ricorrente società Filippo Fochi Energia s.r.l. ha depositato rinunzia al ricorso ritualmente accettata dalla resistente Banca Nazionale del Lavoro e che per l’effetto, ai sensi degli artt. 375, 390 e 391 c.p.c., il processo di cassazione devesi dichiarare estinto senza farsi luogo al governo delle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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