Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27061 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27061 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 27843-2010 proposto da:
AMITRANO ALFONSO MTRLNS5ORO3G795L, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SANNINO GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2811.

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,
■, 01,s-7″ -i- o es
presso lo studieN-3771’avvocato DE LUCA TAMAJO

Data pubblicazione: 03/12/2013

RAFFAELE, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 2067/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 08/04/2010 R.G.N. 5172/2006;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

031 – 1 O

RG 27(

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza di cui si chiede la
.cassazione,in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, rigettava la

Ferroviaria Italiana,avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per
non essere stato adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute.

La Corte del merito, ritenuto, a differenza del giudice di primo grado,
ammissibile il ricorso introduttivo per contenere questo la compiuta
esposizione delle circostanze di fatto poste a base della domanda,
respingeva il ricorso sul rilevo fondante che il lavoratore non aveva
dedotto né provato di aver informato la società dell’aggravarsi delle
proprie condizioni di salute a causa della posizione lavorativa ricoperta e
di aver chiesto l’assegnazione a mansioni superiori. Né mancava di
sottolineare la predetta Corte ch9 nella specie, non risultava provata la
derivazione causale del lamentato pregiudizio alla salute dalle mansioni
svolte.

Avverso questa sentenza il lavoratore ricorre in cassazione sulla base di
un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

, Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione,
deduce,innanzitutto, che vi è contraddittorietà nell’argomentazione della

1

domanda di Amitrano Alfonso, proposta nei confronti delle società Rete

Corte del merito tra la ritenuta ammissibilità del ricorso introduttivo ed
il rigetto della domanda per carenza di prova.

Sostiene, poi, il ricorrente che erroneamente la Corte del merito, mal
valutando le certificazioni mediche e le richieste presentate alla società,

affidategli non fossero compatibili con il suo stato di salute.

La censura è infondata.

Mette conto, in primo luogo, annotare che differenti sono i presupposti per
l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio da quelli concernenti
la sua fondatezza.

I primi, difatti, attengono alla compiuta esposizione degli elementi di
fatto e diritto posti a fondamento della domanda, gli altri invece,
riguardano la dimostrazione della fondatezza nel merito dell’azione
proposta.

Non vi è, quindi, contraddizione nella sentenza impugnata per aver la Corte
del merito, per un verso valutato come ammissibile il ricorso introduttivo
del giudizio, e dall’altro ritenuto non provati gli elementi di fatto
idonei a provare la fondatezza della pretesa.

Nel resto la censura si risolve nella prospettazione di un diversa
valutazione dei documenti posti a base della decisione impugnata.
Rivisitazione questa non consentita in sede di legittimità, ove, come nella
, specie, l’apprezzamento degli atti si fonda su di una adeguata e non
illogica argomentazione.

2

ha ritenuto che il datore di lavoro non fosse a conoscenza che le mansioni

Né va sottaciuto che i documenti di cui trattasi non risultano depositati
insieme al ricorso, a norma dell’art. 369 n. 4 cpc il CCNL , né è
specificato in quale sede processuale detti documenti sono stati
eventualmente prodotti( Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n.28547, Cass. Cass. 23
settembre 2009 n.20535, Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161 e Cass. S.U. 3

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 100,00 per esborsi ed
E. 3500,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 8 ottobre 2013

Il Presidente

novembre 2011 n. 22726).

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