Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 19/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11927-2015 proposto da:

C.M., C.J., elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA

50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PASQUALE SCALAMBRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello, giudicando in sede di rinvio, dopo annullamento della Cassazione, confermata la sentenza di primo grado, rigettò l’appello di M. e C.J., che condannò a reimmettere nel possesso di una cantina, “per quanto di spettanza”, il fratello I.;

che M. e J. avevano citato in giudizio I. per sentir dichiarare che la cantina, facente parte di un immobile a più piani, era di loro esclusiva proprietà, chiedendo che il fratello fosse condannato al rilascio e al risarcimento del danno per l’indebita occupazione (nel 1957 i genitori delle parti in causa avevano edificato un appartamento al piano rialzato con una cantina, posta al piano seminterrato; dopo alcuni anni avevano costruito anche un primo piano, composto da due appartamenti e un solaio; nel 1971 trasferirono a I. e a M.A. la nuda proprietà dei due appartamenti al primo piano e il sottotetto; con testamento del 1979 la madre dispose che la propria quota di comproprietà dell’appartamento posto al piano terreno rialzato andasse alle figlie in parti uguali e che la propria quota di comproprietà del box posto allo stesso piano andasse ai figli L. e I. in parti uguali; il padre con il secondo ed ultimo testamento del 1996, legò alle figlie tutti i diritti da lui vantati sulla cantina);

che I. si era difeso assumendo che: a) la cantina, in quanto pertinenza dell’edificio, era di sua proprietà, ai sensi dell’art. 817 c.c.; b) in subordine, che la stessa gli apparteneva per usucapione; c) e in ulteriore subordine, per successione dai genitori, almeno quanto alla quota di successione della madre, la quale non aveva disposto dei suoi diritti sulla cantina;

che a fronte del rigetto delle domande attoree la Corte d’appello, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, affermata la pertinenzialità della cantina al solo appartamento posto al piano terra rialzato, abitato dai genitori, e considerato che la successiva edificazione non aveva mutato una tale pertinenzialità, aveva dichiarato la proprietà esclusiva di M. e J. della predetta cantina;

che l’eccezione d’usucapione era stata rigettata affermandosi che le prove richieste tendevano a dimostrare un possesso del bene non esclusivo, ritenuto inidoneo ai fini dell’usucapione;

– che la Cassazione, con la sentenza n. 19914/2011, accolto il terzo motivo del ricorso di I., cassò la sentenza d’appello, affermando il principio che: “può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato”;

che la Corte locale in sede di rinvio, recepito il principio di diritto di cui sopra, giungeva alla conclusione che I. “abbia sufficientemente provato di aver usucapito il diritto di comproprietà nella misura corrispondente al possesso esercitato ininterrottamente per oltre un ventennio”;

ritenuto che avverso la sentenza di rinvio propongono ricorso M. e C.J. sulla base di due motivi di doglianza e che C.I. resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo le ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1141,1158 e 2697 c.c., in relazione art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base di quanto appresso:

– dal 1958 I. insieme a tutta la famiglia era stato immesso dai genitori nel possesso dell’immobile edificato, ma mai si era registrato un autonomo e spontaneo atto d’impossessamento da parte di costui, stante che aveva goduto dell’immobile per volontà dei genitori, che avevano adibito lo stabile a casa familiare, di talchè era da escludere che costui avesse mai posseduto utilmente al fine d’usucapire, in assenza di un atto d’interversione; di conseguenza, essendo da escludere un mero atto d’interna volizione, poichè fino al decesso del padre, avvenuto nel (OMISSIS), I. non aveva sollevato contestazione od opposizione di sorta, il potere di fatto esercitato dal 1958 al 1999, era da ritenersi privo di rilevanza al rivendicato fine, essendosi, al più, trattato di mera tolleranza, ampiamente giustificata dall’intimo rapporto di parentela;

– le innovazioni effettuate da Italo all’interno della cantina erano del tutto marginali e il minuscolo nuovo locale ricavato, peraltro, non era mai stato asservito in via esclusiva, essendo privo di porta d’accesso;

– in ogni caso, non era stata data la necessaria rigorosa prova dell’usucapione;

ritenuto che con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per quanto di seguito:

– la Corte d’appello aveva totalmente omesso di considerare che il godimento della cantina da parte di I. non era derivato da un suo impossessamento contro la volontà dei titolari, ma da una scelta dei di lui genitori risalente al 1958 e, peraltro, solo nel 1961 era stato edificato il primo piano;

– la sentenza di rinvio avrebbe dovuto vagliare la quaestio facti dirimente capace di vincere la presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1;

– la Corte d’appello, che avrebbe dovuto dar corso alle richieste istruttorie delle odierne ricorrenti, senza svolgere alcuna indagine, si era limitata ad applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, che, pertanto, non aveva trovato conforto nelle emergenze di causa;

– non era stata accertata la misura del compossesso riconosciuto.

Diritto

CONSIDERATO

che entrambi i motivi, osmotici fra loro, unitariamente esaminati, non meritano di essere accolti, in quanto:

a) in base al principio fissato dall’art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l’onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (ex multis, Sez. 2, n. 17339, 23/7/2009, Rv. 609317);

b) le ricorrenti non specificano quali prove decisive avrebbero chiesto e alle quali ingiustamente non sarebbero state ammesse e, pertanto, la evocazione delle norme di legge di cui alla rubrica del primo motivo perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dalle ricorrenti;

c) con la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo le ricorrenti non precisano in alcun modo, nel rispetto del principio enunciato dalle S.U. (sent. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831), dove e quando la questione aveva formato oggetto di dibattito;

inoltre, l’art. 360 c.p.c., n. 5 post riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (pur dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi, che qui non ricorrono, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte d’appello deciso sulla base del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, fornendone motivazione (si veda, in particolare la sentenza a pag. 6);

d) in particolare la Corte d’appello ha accertato che C.I. ha sempre avuto il possesso delle chiavi della cantina; che questi nel 1971, dopo l’acquisto della nuda proprietà degli immobili posti al primo piano e del solaio, ha realizzato a sue spese nella cantina un locale delle dimensioni di 2 m x 2, elevando tavolati con sfiatatoi da terra a soffitto; che detto vano è stato adibito in via esclusiva come deposito di riserve di generi alimentari e di bevande, vino e olio; che egli ha provveduto ad illuminare il vano cantina con l’energia elettrica proveniente dal proprio appartamento e alimentato un refrigeratore di sua proprietà ivi collocato, realizzando una condotta elettrica di collegamento; che la cantina è stata sempre utilizzata per il deposito di biciclette e motocicli; in questo contesto, la Corte di Milano ha escluso che il compossesso di C.I. – esercitato per oltre vent’anni in maniera continuativa e non viziata – sia stato frutto di mera tolleranza, sul rilievo che il comportamento come sopra delineato, l’estensione delle modalità di esercizio del possesso e la sua durata dimostrano inequivocabilmente un possesso uti dominus e smentiscono qualsivoglia adesione o riconoscimento del diritto esclusivo in capo alle sorelle o ammissione dell’insussistenza del proprio compossesso; anche là dove deducono violazione e falsa applicazione di norme di legge, le ricorrenti tendono in realtà a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie; questa Corte ha del resto statuito (Cass. 16 aprile 2018, n. 9275) che in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poichè l’uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà e occasionaliltà, in di presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza;

e) il riferimento, infine, alla misura del compossesso di I. costituisce un mero accenno inesplicato, privo di attitudine censuratoria;

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte delle ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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