Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2706 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Varimed s.r.1., già Medi Center Group Italia s.r.l.in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via A. Gramsci 14, presso lo studio dell’avv. Domenico Siciliano, rapp.to e difeso dall’avv. Gioanni Altavilla , giusta procura in atti—-Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
142/2011/17

depositata il 5/5/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Medi Center Group Italia s.r.l.

contro l’Agenzia delle

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento
dell’appello proposto dalla società contribuente
nia n. 486/3/2006 che aveva respinto

contro la sentenza della CTP di Cata-

il ricorso avverso l’avviso di diniego di condono

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13539/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 06/02/2014

n. 30481. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società
contribuente 11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

zione della procura. Allorché l’Agenzia delle Entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione,
del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura
alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione dell’art. 1, secondo comma, del r.d.
30 ottobre 1933 n. 1611, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Sez. 5, Sentenza n. 11227
del 16/05/2007).
Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 bis della L.
289/2002 laddove la CTR ha ritenuto efficace il condono nonostante il tardivo pagamento
delle somme dovute.
La censura è fondata essendo il condono di cui all’art. 9 bis cit. condizionato dall’integrale e
tempestivo pagamento di quanto dovuto (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10650 del 07/05/2013).
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Sicilia
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Sicilia
Così deciso in Roma, 23/1/2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indica-

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