Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16669/2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Salerno, viale G. Verdi n.

12, presso lo studio dell’avv. D. Barbirotti, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/10/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso proposto da M.M., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria,

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia ovvero per motivazione meramente apparente, perchè il Tribunale non avrebbe espresso i motivi del rigetto della richiesta di protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe attribuito efficacia probatoria esaustiva ad elementi di prova meramente indiziaria, in assenza di un necessario approfondimento istruttorio officioso, (iii) sotto un terzo profilo, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dalla circostanza del clima di violenza indiscriminata e di sostanziale compromissione dei diritti di libera espressione dei cittadini, che determina un grave rischio per l’incolumità di coloro i quali si discostano dai dettami del governo centrale.

Il primo motivo è infondato, in quanto, la motivazione del decreto del Tribunale di Campobasso “si colloca” al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053/14) e dà conto, al di là del merito del giudizio, dei presupposti della decisione adottata.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, nel giudizio di cassazione non può porsi una questione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito, ma solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia deciso sulla base di prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (Cass. n. 27000/16), nè l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove è denunciabile in cassazione nè sub n. 4 ovvero sub n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 11982/16).

Il terzo motivo è infondato, in quanto, il giudice del merito affronta tutte le questioni che il ricorrente aveva a lui sottoposte, mentre la censura è inammissibile, nella parte in cui “mira” neppure troppo velatamente a una “rivisitazione” dei fatti in senso a lui più favorevole.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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