Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2706 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 6448-2012 proposto da:
COMBERIATI

LUIGI

CMBLGU51D26G5068,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 9, presso lo studio
dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona
2017
4166

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 05/02/2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SANTA SEVERINA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1147/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/11/2011 r.g.n.

287/2009.

N.R.G. 6448 2012

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato
la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Luigi Comberiati
nei confronti del Ministero della Giustizia volto alla condanna di quest’ultimo al

del Giudice di Pace di Santa Severina, di mansioni superiori (C1, in subordine C2)
rispetto a quelle proprie della categoria di appartenenza B3;
che la Corte territoriale ha ritenuto che le censure formulate dal Comberiati in punto di
prescrizione dei crediti azionati erano prive di rilievo in quanto non risultava provato
che l’appellante avesse svolto in via prevalente, dal punto di vista temporale e
quantitativo, le mansioni superiori; il Comberiati per tre giorni alla settimana era stato
applicato presso il Tribunale di Crotone ove aveva svolto pacificamente mansioni proprie
della qualifica di appartenenza (B3); l’esiguità delle iscrizioni e delle pendenze
dell’Ufficio di appartenenza ( Giudice di Pace di Santa Severina) dimostravano che
erano state altrettanto esigue le attività correlate al profilo superiore;
che avverso detta sentenza Luigi Connberiati ha proposto ricorso per cassazione affidato
a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso il
Ministero della Giustizia;
CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.,
travisamento dei fatti, errata ed insufficiente pronuncia sull’eccezione di erroneo
computo del periodo di prescrizione, per avere la Corte territoriale motivato in maniera
incomprensibile ed errata la affermata irrilevanza della questione relativa alla
prescrizione e per avere correlato detta affermazione alla successiva pronuncia di
infondatezza delle domande proposte da esso ricorrente;
che con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5
c.p.c., violazione dell’art. 36 della Costituzione e degli artt. 2103 e 2126 c.c.,
travisamento dei fatti e carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto
che non fosse stata offerta la prova in ordine alla prevalenza quantitativa e temporale
delle mansioni superiori; il ricorrente deduce di avere articolato mezzi di prova orale e
di avere prodotto documentazione a suffragio delle sue allegazioni; assume che era
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pagamento delle differenze retributive correlate al dedotto svolgimento, presso l’Ufficio

N. R.G. 6448 2012

risultato dimostrato che il numero di giorni di applicazione presso il Tribunale di Crotone
era stato equivalente, ovvero in alcuni periodi inferiore, a quello dei giorni di lavoro
nell’Ufficio di appartenenza;
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5
c.p.c., erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio e omessa pronuncia sulle
richieste istruttorie, per non avere la Corte territoriale esaminato tutti gli ordini di

avere ammesso la prova testimoniale richiesta da esso ricorrente e per avere la Corte
territoriale affermato che mancava la descrizione dei compiti svolti e che questi
comunque fossero sussumibili entro la categoria di formale inquadramento;
che il primo motivo è infondato atteso che la Corte territoriale ha spiegato in maniera
chiara ed esaustiva che la censura formulata nell’atto di appello in ordine alla
individuazione del _periodo coperto da preserizione risultava in sostanza assorbita dal
rigetto nel merito delle censure formulate nei confronti della statuizione di primo grado
in ordine all’espletamento di mansioni superiori;
che il secondo motivo è infondato nella parte in cui è dedotta violazione dell’art. 36
della Costituzione e degli artt. 2103 c.c. e 2126 c.c. in quanto la statuizione impugnata
è conforme ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui in materia
di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori
dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della
Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del
1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art.
36 Cost. ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo
quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e che, in relazione all’attività spiegata,
siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori
mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 27887/2009, 18712/2016) 07, n. 9328;
Cass. 11 giugno 2009, n. 13597); la Corte territoriale si è uniformata a tali principi e
con motivazione puntuale, logica e lineare ha posto l’accento sul fatto che non fosse
emerso che le dedotte mansioni superiori fossero state quantitativamente prevalenti
rispetto a quelle proprie della categoria e del profilo di appartenenza; tanto ha fatto in
considerazione dell’avvenuta applicazione del lavoratore per tre giorni a settimana
presso il Tribunale di Crotone, ove il ricorrente aveva svolto pacificamente mansioni
proprie del profilo di inquadramento, e della esiguità degli affari iscritti e pendenti presso
l’Ufficio del Giudice di Pace di Santa Severina;
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servizio prodotti a conforto del dedotto svolgimento di mansioni superiori e per non

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che il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili nella parte in cui, sotto l’apparente
denuncia del vizio di violazione di legge (nemmeno esplicitato nel terzo motivo) e di vizi
motivazionali sollecitano un riesame del materiale istruttorio e del merito della causa,
inammissibile in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/2013 e 8054/2014; Cass.
1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007,
181214/2006, 3436/2005, 8718/2005);

che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in applicazione
del principio di soccombenza;

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio dì legittimità,
liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 25 ottobre 2017

che, in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

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