Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ECO Ambiente s.r.l. (già Glionna Vivai Eco Ambiente s.r.l.), in

persona dell’amministratore unico T.G. – elettivamente

domiciliata in ROMA, via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avv.

Rizzo Carla, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente e

disgiuntamente all’avv. STRADOLINI Gennaro, in virtù di procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della Di Corato s.p.a., in persona del Curatore

fallimentare;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 13 maggio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

dicembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Abbritti Pietro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia

dichiarato inammissibile o, in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Curatore del fallimento della Di Corato s.p.a. (di seguito fallimento) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la Glionna Vivai Eco Ambiente s.r.l. (infra, Società), chiedendo che fossero dichiarati inefficaci, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, i pagamenti effettuati in favore di detta società nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 19 giugno 2002 accoglieva in parte la domanda, limitatamente alla somma di L. 294.636.727.

2. Avverso detta pronuncia proponeva appello la convenuta, al quale resisteva il Fallimento.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 13 maggio 2004, rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale esponeva che la Società fallita, appaltatrice di lavori commissionati dal Consorzio di bonifica Apulo – Lucano, aveva, in parte, subappaltato detti lavori alla Società e, “con tre note di disposizione di pagamento” aveva invitato detto Consorzio a pagare “direttamente le somme maturate sui SAL in favore dei propri fornitori”, tra questi anche la Glionna.

A suo avviso, era incensurabile la configurazione offerta dal Tribunale, secondo la quale tali atti “costituivano delle delegazioni passive di pagamento, aventi natura solutoria da qualificare (…) quale mezzo anormale di pagamento”. Infatti, ancora come ritenuto nella sentenza di primo grado, ®si può ritenere “atto esecutivo della cessione di credito” pattuita nel contratto scritto di subappalto soltanto la prima disposizione di pagamento sino a concorrenza di L. 75.000.000, mentre costituisce una semplice illazione, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, che le parti abbiano inteso dare seguito ad ulteriori cessioni di credito per facta concludentia”.

Nella specie, sussisteva una “diversa modalità di pagamento”, ®qualificabile nella categoria della delegazione passiva di pagamento, in quanto l’ente appaltante estingueva la propria obbligazione verso l’Impresa Di Corato pagando direttamente alla Glionna Vivai, in esecuzione delle disposizioni impartitele da quest’ultima. In contrario non poteva invocarsi la semplice e laconica dichiarazione resa (…) dal legale rappresentante della convenuta, che si è limitato a negare la valenza di delegazioni passive di pagamento nelle somme ricevute¯, inidonea ad invertire l’onere probatorio.

La sentenza reputava, inoltre, sussistente la condizione soggettiva dell’azione comprovata dai seguenti elementi: la notorietà della società fallita ed il fatto che negli anni 1994/1995 la stessa estingueva i debiti mediante cessione dei crediti; i bilanci negativi della società, anche quello relativo al 1994; le “diverse miliardarie procedure esecutive immobiliari” “subite a partire dal 1994” e le “numerose iscrizioni ipotecarie altrettanto ingenti subite da parte delle banche a partire dal 1993, tutte manifestazioni inequivoche dello stato di impotenza funzionale in cui versava l’impresa”, cronologicamente anteriori o coincidenti con i pagamenti.

3.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la ECO Ambiente s.r.l. (nuova denominazione sociale della Glionna Vivai Eco Ambiente s.r.l.), affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva il Fallimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, degli artt. 1260 e 1259 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, deducendo che erroneamente non sarebbe stata ritenuta provata la cessione del credito.

A suo avviso, “l’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante p.t. della società appellante ha escluso inequivocabilmente l’esistenza di uno o più delegazioni di pagamento ovvero di modalità di adempimento diverse dalla cessione del credito ed è perciò inspiegabile la deduzione a contrariis che dall’interrogatorio ha ricavato il giudice di merito”.

Secondo la ricorrente, la configurazione dell’atto come delegazione di pagamento sarebbe “frutto di una mera congettura”, smentita dall’interrogatorio formale e dalle “missive intestate dalla società fallita al Consorzio” (tali atti non sono ulteriormente meglio indicati nè riprodotti nel ricorso). Inoltre, la cessione di crediti sarebbe stata stipulata in relazione e a garanzia di crediti non ancora sorti e “non si capirebbe (…) perchè la Glionna vivai s.r.l. avrebbe dovuto accettare delle delegazioni passive di pagamento (…) anzichè ricorrere preventivamente allo strumento già utilmente impiegato della cessione dei crediti futuri”.

Il secondo motivo denuncia violazione della l. Fall., art. 67, degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’azione.

La Società contesta che sia stata provata la scientia decoctionis, sussistendo anzi elementi a conforto della inscientia decoctionis, poichè la documentazione prodotta dal Fallimento riguarderebbe fatti successivi al contratto di subappalto, del (OMISSIS) ed alla cessione di credito. Dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine a tale elemento soggettivo, la ricorrente, da un canto sostiene che la “cessione impugnata non va intesa come mezzo anormale di pagamento”; dall’altro, svolge astratte deduzioni, per sostenere che non sussisteva la conoscibilità dello stato di decozione della società poi fallita.

2.- I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1.- La Società, con il primo motivo, contesta la correttezza della conclusione affermata nella sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che tra le parti fosse stata stipulata una cessione di credito.

Al riguardo, dando continuità al consolidato orientamento di questa Corte, occorre quindi premettere che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (per tutte, Cass. n. 7500 del 2007; n. 27168 del 2006).

Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè e la censura non può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, essendo imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche asseritamente violate, con la precisazione – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato (Cass. n. 5273 e n. 4178 del 2007). Pertanto, non è sufficiente una mera critica della decisione sfavorevole, svolta attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dalla sentenza di merito (Cass. n. 12946 del 2007; n. 420 del 2006; n. 8296 del 2005).

Inoltre, nella formulazione della censura, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, occorre trascrivere il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (Cass. n. 2560 del 2007; n. 3075 del 2006), anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riportandone solo in parte il contenuto, se tanto non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire (Cass. n. 4063 del 2005).

Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicchè quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 12123 del 2006; n. 15197 del 2004; n. 11193 del 2003).

2.2.- Posta questa premessa, va osservato che la Corte d’appello ha offerto una sintetica ma sufficiente esposizione delle ragioni che l’hanno condotta ad escludere la configurabilità nella specie, in parte, di una cessione di credito, svolgendo una motivazione adeguata, anche perchè il relativo onere deve ritenersi adempiuto nel caso di conferma della pronuncia di primo grado, mediante richiamo delle argomentazioni svolte dal primo giudice, purchè, come è accaduto, siano presi in esame i motivi di appello (argomenta da Cass., S.L. n. 10892 del 2001).

Le censure in esame, in contrasto con i principi sopra richiamati, da un canto, si risolvono invece in una mera critica dell’interpretazione del giudice del merito, peraltro questa si affidata ad argomenti congetturali (quali l’asserita impossibilità di comprendere le ragioni della mancata stipula di una cessione di credito), svolta senza evidenziare vizi della motivazione deducibili in questa sede; dall’altro, evocano a conforto della interpretazione contrapposta a quella fatta propria dai giudici del merito missive della società fallita delle quali, in violazione del principio di autosufficienza, neppure è stato trascritto il testo.

Il mezzo, in buona sostanza, risulta così affidato alle deduzioni che evocano la rilevanza dell’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della ricorrente, in quanto asseritamente comprovante la stipulazione di una cessione di credito e che sono manifestamente infondate.

La risposta data dalla parte all’interrogatorio deferitole non può, infatti, fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa (Cass. n. 2000 del 2002; n. 2479 del 1975) e, comunque, non può concernere la qualificazione giuridica dei medesimi, e ciò va rilevato senza peraltro considerare che le deduzioni appaiono prima ancora anche inammissibili, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto delle dichiarazioni che sarebbero state rese dal legale rappresentante.

2.3.- Relativamente alle censure articolate nel secondo motivo, va ribadito che la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, benchè debba essere effettiva e non potenziale, può essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purchè idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità e l’unico sindacato ammissibile in questa sede è quello sulla coerenza, congruenza e logicità della relativa motivazione (per tutte, Cass. n. 14978 e n. 5332 del 2007; n. 27284 del 2006).

La sentenza impugnata ha ritenuto provato l’elemento soggettivo dell’azione sulla scorta dei seguenti elementi: la notorietà della società fallita ed il fatto che negli anni 1994/1995 la stessa estingueva i debiti mediante cessione dei crediti; i bilanci negativi della società, anche quello relativo al 1994; le “diverse miliardarie procedure esecutive immobiliari” “subite a partire dal 1994¯ e le “numerose iscrizioni ipotecarie altrettanto ingenti subite da parte delle banche a partire dal 1993, tutte manifestazioni inequivoche dello stato di impotenza funzionale in cui versava l’impresa”, cronologicamente anteriori o coincidenti con i pagamenti.

Si tratta di motivazione sufficiente, completa e coerente, fondata su elementi presuntivi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, bene possono essere valorizzati per ritenere provata la conoscenza dell’insolvenza (tra le molte, Cass. n. 15939 del 2007; n. 26935 del 2006); quindi, essa è immune dalle censure mosse dalla ricorrente che, peraltro, neppure evidenziano manchevolezze ed illogicità, ma si limitano, sotto un primo profilo, a prospettare, mediante astratte deduzioni, che l’insolvenza non sarebbe stata conoscibile; sotto un secondo profilo, ripropongono la tesi che, nella specie, sarebbe stata stipulata una cessione di credito, senza addurre elementi nuovi o ulteriori a quelli svolti nel primo mezzo, la cui inammissibilità ed infondatezza è stata sopra affermata.

Il ricorso va quindi rigettato; non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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