Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2706 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 02/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21955-2014 proposto da:

SOCIETA’ COOP LA SERENA ONLUS, in persona del suo legale

rappresentante p.t. sig. G.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EMILIANO CLAUDIO POTENZA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO SUORE DISCEPOLE GESU’ EUCARISTICO, in persona del legale

rappresentante Suor F.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato

FERDINANDO MENETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARMANDO MONTEMARANO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito l’Avvocato FERDINANDO MENETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 2 luglio 2014, oggetto di correzione di errore materiale quanto al regime delle spese con successiva ordinanza, confermava la sentenza di primo grado che, in un procedimento per rilascio di immobile adibito ad attività di assistenza agli anziani, aveva accolto la domanda azionata dall’Istituto Suore Discepole di Gesù Eucaristico, locatore, di rilascio di un immobile nei confronti della Onlus La Serena soc. coop., conduttore, e aveva respinto la domanda riconvenzionale della Onlus all’indennità di avviamento commerciale.

Avverso la sentenza d’appello la Onlus ha proposto ricorso per cassazione con 2 motivi. L’Istituto si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

Sul 1^ motivo, sulla nullità parziale del contratto di locazione; violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 392 del 1978, art. 27 degli artt. 1339 e 1419 c.c. nonchè dell’art. 12 preleggi, commi 1 e 2. Con il motivo di ricorso si deduce l’applicabilità della durata minima novennale delle locazioni ad uso alberghiero.

Il primo motivo è inammissibile in quanto propone alla Corte apprezzamenti di fatto, inammissibili in questa sede.

In subordine è comunque infondato: la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione immune da censure, che nel caso in esame, gli elementi relativi all’attività imprenditoriale o all’attività di assistenza fossero entrambi presenti ma non al punto da far prevalere i primi sui secondi, dovendosi piuttosto ravvisare la strumentalità dell’organizzazione di persone e mezzi ai fini dell’esercizio di un’attività professionale.

Impossibile ritenere che la norma di cui all’art. 52 del Codice del Turismo sia una norma meramente interpretativa in quanto è una norma innovativa, posta in un “Codice”, di stretta interpretazione e certamente irretroattiva.

La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza costante di questa sezione (Cass., Sez. 3 n. 5089/96, n. 4505/2001: “In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 esclusa, a norma dell’art. 35 cit. L., in relazione ai contratti di locazione di immobili nei quali venga esercitata un’attività professionale (avente un contenuto fiduciario, che prescinde dalla ubicazione dei locali nei quali l’attività medesima si svolge), nel caso di gestione di una casa di cura per anziani, la sussistenza del diritto alla predetta indennità postula la prevalenza di un’attività organizzativa di natura strettamente imprenditoriale commerciale. Qualora, invece, prevalga un’opera definibile come professionale per la qualità e la quantità del personale impiegato e per il tipo di prestazioni eseguite, deve escludersi la configurabilità del diritto alla indennità in questione”; cfr. la recentissima Cass. n. 13933/2016: “Le locazioni di immobili destinati all’esercizio di case di cura, stipulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 2011, art. 52 (codice del turismo), non sono soggette alla durata minima novennale prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 27 per le locazioni di immobili destinati ad uso alberghiero, trattandosi di attività non assimilabili e la cui equiparazione, introdotta dal citato art. 52 del codice del turismo, non ha effetto retroattivo.”

Sul 2^ motivo di ricorso (diritto alla corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento: violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 della L. n. 392 del 1978, art. 34 della L. n. 381 del 1991, art. 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 nonchè degli artt. 2082 e 2195 c.c.)

Il motivo è inammissibile, l’accertamento della prevalenza dell’attività assistenziale su quella imprenditoriale implica un esame del fatto precluso a questa Corte.

In ogni caso la Corte d’Appello ha motivato in modo immune da censure circa la presenza di una organizzazione imprenditoriale strumentale all’attività di assistenza ed ha correttamente ritenuto, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte, che l’onere della prova del fine di lucro incombesse sul conduttore.

Si veda Cass., sez. 3, n. 4505/2001: In tema di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 esclusa a norma dell’art. 35 cit. legge, in relazione ai contratti di locazione di immobili nei quali venga esercitata un’attività professionale, nel caso di gestione di una casa di cura per anziani la sussistenza del diritto alla predetta indennità postula la prevalenza di un’attività organizzativa di natura strettamente imprenditoriale commerciale. Qualora invece prevalga un’opera definibile come professionale per la qualità e la quantità del personale impiegato e per il tipo delle prestazioni eseguite, deve escludersi la configurabilità del diritto all’indennità in questione.

L’esame complessivo dei motivi comporta il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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