Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27059 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. I, 26/11/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 26/11/2020), n.27059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30617-2018 r.g. proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Ameriga Maria Petrucci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Foggia, Questura

Foggia;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FOGGIA depositato il

31/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.R., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Foggia, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8 e D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 18 ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Foggia e ne chiede la cassazione.

2. La ordinanza, pubblicata il 31.1.2018, è stata impugnata da C.R. con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

Ordinata con ordinanza interlocutoria del 13.12.2019, comunicata in data 18.2.2020, la rinnovazione della notificazione alla Prefettura di Foggia, il ricorrente provvedeva tempestivamente al disposto adempimento, depositando l’atto di rinnovazione della notifica nel termine assegnato, ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 posto che, contrariamente a quanto asserito dai decidente, la copia del provvedimento espulsivo consegnata al ricorrente era priva dell’attestazione di conformità all’originale.

2. Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo che il provvedimento in questione non era stato sottoscritto dal Prefetto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente articola vizio di violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, avendo il decidente rigettato la censura in punto di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento L. n. 241 del 1990, ex art. 7 con motivazione apparente e ferma per contro l’applicabilità di detta disposizione nella specie.

4. Il quarto motivo di censura deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, lett. c), avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo che il ricorrente era coniugato con una cittadina italiana.

5. Con la quinta censura si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, avendo il decidente respinto il rilievo in punto di difetto di motivazione del provvedimento espulsivo con motivazione viziata per relationem ed apparente.

6. Il sesto mezzo denuncia violazione della direttiva 2008/115CE, non essendo il provvedimento espulsivo frutto di una ponderata valutazione del singolo caso.

7. Il settimo mezzo articola vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo della durata del divieto di espulsione.

8. L’ultima censura denuncia la nullità dell’ordine del Questore di Foggia, avendo il decidente omesso di pronunciarsi riguardo al rilievo in punto di nullità dell’ordine in parola, perchè privo di attestazione di conformità all’originale.

9. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

9.1 Il primo motivo di censura, che può essere esaminato unitamente all’ottavo (riguardando, invero, la medesima doglianza), è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

9.1.1 Sotto il primo profilo, va evidenziato come la censura non sia autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, posto che il ricorrente non ha allegato al ricorso introduttivo il documento (decreto di espulsione) nei cui confronti è indirizzata la censura relativa alla mancanza di autenticazione della copia del decreto espulsivo.

9.1.2 Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

9.1.3 Sotto altro profilo, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che – in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato – in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell’attestazione del prefetto di conformità della copia all’originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte della questura (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 31928 del 06/12/2019).

9.2 Il secondo motivo ripete i difetti già qui sopra stigmatizzati in relazione al primo motivo.

9.2.1 Il motivo difetta infatti di autosufficienza per le medesime ragioni già sopra evidenziate.

9.2.2 Sotto altro profilo di riflessione, occorre comunque ricordare che, secondo la qui condivisa giurisprudenza espressa da questa Corte, deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice-prefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28330 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Sentenza n. 28115 del 05/11/2018).

9.3 Il terzo motivo è invece infondato.

Sul punto, è necessario ricordare che la giurisprudenza di legittimità, con voce unanime, ha sempre affermato il principio secondo cui – in tema di espulsione amministrativa dello straniero – l’autorità che procede nei casi di ingresso e soggiorno irregolare previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), b) e c), non ha obbligo di comunicare – ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7 – l’avvio del procedimento allo straniero, rivestendo il relativo provvedimento – nei casi predetti carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il contraddittorio tra l’autorità che emette il provvedimento e chi ne è destinatario (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 5050 del 09/04/2002; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5080 del 28/02/2013; Sez. 1 -, Sentenza n. 27682 del 30/10/2018).

9.4 Il quarto motivo è invece fondato, risultando dalla lettura del provvedimento impugnato che, nonostante l’odierno ricorrente avesse prospettato al giudice di pace la sussistenza della causa ostativa alla espulsione di cui al sopra ricordato art. 19, comma 2, lett. c t.u. imm., il giudice del merito non si è pronunciato sul punto qui da ultimo evidenziato, non potendosi ritenere statuizione in ordine alla insussistenza della predetta causa ostativa il mero richiamo all’altro contenzioso innanzi al giudice amministrativo per la impugnativa del diniego della richiesta di soggiorno per motivi familiari.

Risulta pertanto fondata la denuncia di omesso esame di una circostanza dedotta e comunque decisiva ai fini del decidere, riguardando la stessa la ricorrenza o meno di una causa ostativa alla espulsione.

9.5 I restanti motivi di censura rimangono assorbiti.

La decisione sulle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

rigetta il primo, secondo, terzo e ottavo motivo di ricorso; accoglie il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Foggia, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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