Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27058 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.27/12/2016),  n. 27058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7161/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CLAREX S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/12/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, emessa il 24/10/2011 e depositata il

22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle dogane emetteva nei confronti della società Clarex s.r.l. 18 avvisi di rettifica relativi al mancato pagamento dell’IVA all’importazione di merce mai introdotta materialmente nel deposito IVA della Franco Vago spa.

La società importatrice impugnava l’atto innanzi alla CTP di La Spezia che accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza impugnata dall’Agenzia delle dogane innanzi alla CTR della Liguria. Quest’ultima, con sentenza n. 8/2013, depositata il 22.2.2013, ha respinto l’appello dell’Agenzia, dichiarando non dovuta la sanzione per l’omesso versamento dell’IVA.

La CTR riteneva che l’obbligo di introduzione fisica della merce in deposito era inesistente in altri paesi europei, essendo sufficiente la presa in carico della merce attraverso l’indicazione nei registri. Aggiungeva che non poteva applicarsi la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, relativa all’omesso versamento dell’IVA all’importazione, in realtà versata con l’autofattura emessa in sede di estrazione della merce.

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nessuna difesa ha depositato la società intimata.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1. Aveva errato il giudice di appello nel ritenere la compensazione fra l’IVA interna versata col sistema dell’autofattura e l’IVA all’importazione non corrisposta all’atto della dichiarazione di immissione della merce nei depositi IVA che non poteva compiersi virtualmente, ma presupponeva la materiale introduzione della merce in deposito.

L’Agenzia ricorrente deduce con il secondo motivo la violazione dell’art. 98, letta) CDC reg. 2913/92 e D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, conv. nella L. n. 427 del 1993, successivamente novellato dal D.L. n. 185 del 2008. Erroneamente il giudice di appello aveva applicato alla fattispecie del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. h). L’immissione reale dei beni nel deposito IVA costituisce requisito indefettibile, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte. La novella del 2009 non può incidere sulla fattispecie e non interferisce sulla necessaria introduzione della merce nel deposito, riguardando unicamente le prestazioni di servizi eseguite in luoghi limitrofi.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il giudice di primo grado era incorso nel vizio di ultrapetizione essendosi pronunziato anche in relazione alla legittimità delle sanzioni applicate dall’ufficio, ancorchè per gli avvisi di irrogazione di sanzione autonomamente emessi dall’Ufficio la società contribuente aveva proposto autonomi giudizi. La CTR, omettendo di esaminare la censura esposta in primo grado, era incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione, essendosi pronunziata sulla non debenza delle sanzioni ancorchè le stesse non facessero parte dell’oggetto del giudizio.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.

Ha errato la CTR nel considerare che l’immissione reale nel deposito IVA non fosse requisito essenziale ai fini dell’esenzione del versamento dell’IVA all’importazione. La giurisprudenza di questa Corte, che di recente è stata ribadita, fra le altre, da numerose pronunzie rese in procedimenti analoghi decisi da questa stessa sezione all’udienza del 10 giugno 2015 – v., tra le altre, Cass. n. 15980/2015; Cass. 16109/2015 – è ferma nel ritenere che l’introduzione della merce d’importazione nel deposito IVA costituisce il presupposto per l’esenzione dall’IVA all’importazione su merci comunitarie, parificate dal Reg. CEE 2932/92 a merci non comunitarie immagazzinate (art. 98, lett. a) e b), codice doganale comunitario), fruenti dell’esenzione daziaria perchè vincolate al regime del deposito doganale, stabilito nell’autorizzazione. Ragion per cui, essendo il presupposto per fruire di tale esenzione da dazi ed IVA costituito proprio da quell’immagazzinamento, consegue che, in difetto del presupposto, l’IVA all’importazione è dovuta – cfr. Cass. n. 12581/2010 -. Si è poi aggiunto che tale conclusione non risulta minata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, come convertito dalla L. n. 2 del 2009, secondo cui “del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, comma 4, lett. h), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 1993, n. 427. Ciò perchè “… considerare non incidenti sulla introduzione in deposito le prestazioni di servizi (comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali) non interferisce sulla introduzione medesima, propriamente intesa: in locali limitrofi possono eseguirsi attività accessorie – senza incidenza negativa sull’introduzione -, ma non è dato equiparare ad essa una sistemazione “in locali limitrofi ai depositi IVA”…, perchè ciò equivarrebbe ad eliminare una seria e coerente nozione di deposito IVA – cfr. Cass. nn. 18171/2015; 17815/2015; 16109/2015; 25430/2015. Va peraltro rammentato che questa stessa Corte ha di recente affrontato la questione relativa alla rilevanza dell’autofatturazione dell’IVA interna all’atto dell’estrazione delle merci irregolarmente immesse in deposito IVA, ritenendo che in tema d’IVA, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sia pur tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland – Cass. n. 17815/2015.

In conclusione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei superiori principi e merita pertanto di essere cassata.

Anche il terzo motivo è manifestamente fondato. La CTR, invero, non ha esaminato la censura di ultrapetizione, formulata dall’Ufficio avverso la decisione di primo grado che aveva statuito sulle sanzioni conseguenti all’immissione irregolare in deposito ancorchè l’Agenzia avesse sostenuto che dette sanzioni non costituivano oggetto del contenzioso promosso dalla parte contribuente nel presente procedimento, attenendo ad autonomi atti di irrogazione di sanzione.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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