Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27058 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. I, 26/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 26/11/2020), n.27058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16754/2019 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’Avv.to Maria Pia Rizzo,

elettivamente domiciliato in Veggiano Via Borgo S.Maria 53 presso il

suo studio;

– ricorrente –

contro

Prefettura Padova, Questura Padova;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il

17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 17/4/2019 il Giudice di Pace di Padova ha respinto l’opposizione proposta da A.T., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Padova in data 18/2/2019.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione A.T. con tre motivi.

La Prefettura di Padova non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e artt. 2,10 e 32 Cost. nonchè art. 25 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e art. 3 CEDU in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 perchè il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente ritenendo che lo straniero non aveva prodotto documentazione medica attestante la necessità di cure mediche indifferibili ed urgenti.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e artt. 2 e 3 Cedu in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 perchè il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione e deciso la controversia nonostante la pendenza dell’impugnativa da parte del ricorrente del rigetto della richiesta di protezione internazionale.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo che se valutato avrebbe comportato l’annullamento del decreto di espulsione per violazione e falsa applicazione del T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 perchè il Giudice di Pace non ha valutato la documentazione attestante la avvenuta integrazione sociale e lavorativa del ricorrente e la documentazione sanitaria da lui prodotta.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito a tal riguardo che(Sez. 1 -, Sentenza n. 8371 del 26/03/2019) “La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l’espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall’immediata esecuzione del provvedimento, sia esposto ad un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Secondo Sez. 1, Sentenza n. 7615 del 04/04/2011 “Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute, previsto nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35 è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o della medicina d’urgenza, ma esteso, perchè la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quoad vitam”. Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una “spes vitae” per il paziente, fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto, un permesso di soggiorno per motivi di salute.”.

Nella fattispecie il ricorrente lamenta di essere affetto da asma, malattia cronica, che richiede senz’altro assistenza e cure mediche ma non interventi quoad vitam per scongiurare immediato pericolo di vita. Il giudice di pace ha esaminato e valutato la documentazione medica ritenendo che essa non attestava la necessità di interventi salvavita e che le patologie del ricorrente potevano essere curate anche in patria. Tale valutazione appare insindacabile in quanto immune da vizi logici e le censure si sostanziano in una serie di critiche agli accertamenti in fatto, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Quanto poi alla attualità del pericolo alla vita o all’incolumità dello straniero in caso di rientro in patria il Giudice di pace ha ritenuto con motivazione insindacabile che il ricorrente non aveva fornito la prova di una persecuzione personale e di un pericolo concreto nei suoi confronti non essendo sufficiente la notoria situazione di conflitto esistente nel paese di provenienza.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Infatti recentemente questa Corte ha avuto modo di precisare con Sez. 1, Ordinanza n. 12206 del 22/06/2020 “E’ illegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell’entrata in vigore (il 18.4.2017) del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, che ha abrogato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 poichè il ridetto art. 19, comma 4 disponendo che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”, tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l’effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.”.

Nella fattispecie tuttavia il decreto di espulsione è stato emesso il 18/2/2019 e risulta confermato dal Giudice di Pace in data 17/4/2019 quando già si era concluso il giudizio davanti al Tribunale di Venezia che in data 21/5/2017 ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale con provvedimento confermato in data 22/1/2018 dalla Corte di Appello di Venezia.

Infine inammissibile è il terzo motivo di ricorso tenuto conto che la documentazione attestante l’integrazione sociale del ricorrente non è di per sè sufficiente a far dichiarare illegittimo il decreto di espulsione. La censura non coglie nel segno nemmeno in ordine all’omesso esame del profilo dell’avviato percorso di integrazione lavorativa del richiedente in quanto è stata dedotta senza nulla allegare in ordine al mancato godimento in patria del minimun di diritti fondamentali garantiti ad ogni persona umana; profilo, questo, decisivo ai fini del giudizio comparativo da compiersi – nel senso dell’incolmabile sproporzione tra la situazione del paese di origine e quella del paese ospitante – in funzione del riconoscimento della misura tutoria di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 5, comma 6.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, respinto senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della Prefettura di Padova. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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