Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27058 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14725-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6644/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile, per mancata individuazione del “thema decidendum” l’appello da essa proposto avverso una pronuncia della CTP di Roma, di accoglimento del ricorso della contribuente S.R. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006, con il quale erano stati recuperati a tassazione utili extracontabili, da lei percepiti quale socia al 70% della s.r.l. (OMISSIS), ritenuta società a ristretta base sociale;
che, secondo la CTP di Roma, il ricorso della contribuente era fondato, in quanto la stessa CTP aveva emesso sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla citata s.r.l. (OMISSIS), società partecipata dall’odierna contribuente, alla quale era stato attribuito, per trasparenza, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, l’oggetto della controversia era agevolmente individuabile nell’atto di appello da essa proposto, essendo stato con esso sottolineato che il ricorso proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2006 non era stato accolto, si che non era venuta meno la rettifica del reddito di capitale, determinato in capo alla contribuente e che, anzi, l’avviso di accertamento 2006 emesso in capo alla società era divenuto definitivo, con conseguente conseguimento, da parte dell’odierna contribuente, di una maggior ricchezza;
che la contribuente non ha presentato controricorso;
che il motivo di ricorso è fondato;
che invero non sussiste la dedotta inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per difficoltà di individuare l’oggetto della controversia, avendo al contrario l’atto di appello indicato con sufficiente chiarezza i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza di primo grado, avendo sostenuto la correttezza della maggiore IRPEF 2006 ipotizzata dall’Ufficio a carico della contribuente, socia di una società a ristretta base sociale, in quanto l’accertamento svolto nei confronti della società per il 2006 non era stato annullato in sede contenziosa, come erroneamente ritenuto dalla CTP, ma, al contrario, era divenuto definitivo, riferendosi l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società, ipotizzato dal primo giudice, ad una diversa annualità e cioè all’annualità 2005;
che, pertanto, era da ritenere pienamente legittima la presunzione di attribuzione ad un socio, nei limiti della sua partecipazione sociale, degli utili extra bilancio delle società a ristretta base partecipativa, sussistendo, alla stregua di una copiosa giurisprudenza di legittimità, a carico del socio l’onere di provare fatti o circostanze idonee ad escludere la distribuzione di utili in suo favore (cfr. Cass. n. 20721 del 2010);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019