Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27058 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31073-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.P., domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo

studio dell’avvocato D’ALESSIO FRANCESCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELE RAFFAELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5977/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/12/2006 r.g.n. 10295/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 5977/06 del 4 dicembre 2006, accoglieva l’appello proposto da Z.P. nei confronti di Poste Italiane spa, avverso la sentenza del 19 aprile 2004 del Tribunale di Benevento e per l’effetto dichiarava priva di effetti l’apposizione del termine al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra le parti.

La Corte d’Appello condannava, altresì, la società Poste a pagare , a titolo di risarcimento del danno, una somma di ammontare pari alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. alla presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c..

2. Z.P. aveva, infatti, adito il Tribunale premettendo di essere stato assunto da Poste Italiane spa con contratto a termine, per il periodo 1 luglio 2002 -30 settembre 2002, “per esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,anche derivanti da innovazioni tecnologi che, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002.

La Corte d’Appello riteneva che la società Poste era venuta meno all’obbligo di specificare e dimostrare la sussistenza della concomitante ricorrenza delle ragioni in relazione al caso concreto, come imposto dal D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 1, comma 2. Anzi, come risultava dall’istruttoria svoltasi in primo grado, l’assunzione a termine dello Z. era avvenuta all’interno di un vero e proprio ricorso generalizzato al procedimento di assunzioni a tempo determinato per un lungo periodo temporale di due anni per far fronte alle croniche carenze organiche di personale.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste italiane prospettando cinque motivi di impugnazione.

4. Resiste Z.P. con controricorso.

5. La società Poste ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 414 c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2, della L. n. 230 del 1962, art. 3 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

I quesiti di diritto sono stati così articolati:

a) se sia affetta da ultrapetizione, in violazione degli artt. 99, 112, 115, 414, 420 e 434 c.p.c., e art. 437 c.p.c., comma 2; della L. n. 230 del 1962, art. 3 ovvero da omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, la sentenza di merito che prenda in considerazione ipotesi di nullità dei contratti stessi non dedotte dai ricorrenti avuto riguardo alla particolare accentuazione dell’onere di allegazione, specificazione del principio di concentrazione e di immediatezza, che si verifica nel rito del lavoro ed al principio di corrispondenza del chiesto con il pronunciato, e ciò anche a fronte della specifica eccezione sollevata dalla convenuta in merito alla delimitazione dell’oggetto del giudizio e alle preclusioni avversarie;

b) se il potere decisorio del giudice è strettamente vincolato da quanto affermato ed allegato dall’attore in sede di domanda introduttiva e, pertanto, nel decidere in ordine alla validità del termine finale di durata apposto ad un contratto di lavoro egli non può prendere in considerazione ragioni di nullità del termine, fatti, situazioni e documenti, estranei alla materia del contendere perchè nuovi e diversi rispetto a quelli enunciati e allegati dall’attore a sostegno della pretesa;

c) se è viziata da ultrapetizione la sentenza del giudice del merito che abbia preso a fondamento della decisione motivi di nullità del termine finale di durata apposto ad un contratto di lavoro non dedotti da parte ricorrente in seno al ricorso introduttivo del giudizio e sui quali quindi non è stato instaurato il contraddittorio.

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, e art. 1 all’art. 2697 c.c., agli artt. 244, 253 c.p.c., e art. 421 c.p.c., comma 2.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore:

se risulti conforme al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., porre a carico del datore di lavoro l’onere della dimostrazione delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine al primo contratto di lavoro a termine pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 ed in presenza della espressa previsione (nel medesimo Decreto n. 368 del 2001, art. 4) di un onere probatorio a carico del datore di lavoro limitatamente alle esigenze legittimanti la eventuale proroga del contratto.

3. Con il terzo motivo d’impugnazione è prospettata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 11 nonchè dell’art. 1362 e ss. c.c.. Omessa e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare, afferma la ricorrente, è dimostrabile l’assoluta incongruenza della tesi prospettata dalla Corte d’Appello, frutto di valutazioni evidentemente ancorate all’impianto caratterizzante le fattispecie causali previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1 che pretendono che il datore di lavoro fornisca inutili o improbabili dimostrazioni in ordine al nesso di causalità che dovrebbe legittimare la singola assunzione relativamente alla fattispecie causale stabilita dalla contrattazione collettiva.

I quesiti di diritto hanno il seguente oggetto:

a) se il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 che fa carico al datore di lavoro di dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni e delle ragioni organizzative che giustificano la stipulazione dei contratti a termine, possa essere validamente richiamato nella sentenza di merito al fine di prendere in considerazione ipotesi di nullità dei contratti stessi non dedotte dai ricorrenti avuto riguardo alla particolare accentuazione dell’onere di allegazione, specificazione del principio di concentrazione e di immediatezza, che si verifica nel rito del lavoro ed al principio di corrispondenza del chiesto con il pronunciato;

b) se costituisca violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 nonchè dell’art. 1362 e ss. c.c., ovvero ancora erronea o contraddittoria motivazione richiamare la mancanza del requisito di specificità nella causale del contratto individuale a fronte del rimando a specifici accordi sindacali che disciplinano compiutamente il processo di allocazione delle risorse a tempo indeterminato, che a sua volta rappresenta l’esigenza aziendale – univoca su tutto il territorio – retrostante l’assunzione per cui è causa e nei quali viene condivisa la necessità di assumere personale a termine;

c) se costituisca violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 2697 c.c., l’aver subordinato la legittimità del termine apposto al contratto alla prova della correlazione tra l’assunzione del singolo lavoratore e la ristrutturazione dell’ufficio ove è stato applicato.

4) Con il quarto motivo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 dell’art. 12 disp. gen., degli artt. 1419 e ssg. c.c..

La pronuncia sarebbe incorsa in error in indicando, laddove ha fornito una erronea interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ed ha ritenuto (in violazione del art. 5 medesimo decreto e dell’art. 12 preleggi in relazione alla intrinseca ratio legis), che la violazione di tale norma comporterebbe una sanzione (non prevista dal legislatore), in evidente analogia con la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, che sanciva la conversione in rapporto a tempo indeterminato del rapporto a termine sorto in assenza dei presupposti legali. I quesiti di diritto hanno il seguente tenore:

a) se costituisce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 e dell’art. 12 preleggi, in difetto di una espressa previsione in tal senso, applicare la sanzione della conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato qualora si accerti la nullità del termine per violazione dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto e l’insussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del (primo) contratto a termine nonostante la sanzione della conversione a tempo indeterminato sia espressamente prevista unicamente nelle ipotesi di cui al Decreto 2001, art. 5 comma 2, 3 e 4;

b) se costituisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., e art. 1419 c.c. (attesa la mancata previsione della conversione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato) non estendere la accertata nullità della clausola oppositiva del termine all’intero contratto, ove risulti che le parti abbiano espressamente attribuito alla clausola del termine il carattere della essenzialità.

6. I primi quattro motivi d’impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

7. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenza n. 1576 del 2010), deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione Europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione Europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità Europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti (art. 2).

9. Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001 che, nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede, al comma 1, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

10. Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia determinato la causale dell’apposizione del termine riferendosi a ragioni di carattere sostitutivo.

11. Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto.

D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

12. Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

13. Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche in nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

13.1. Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr, in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.

13.2. Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e “l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori” deve passare necessariamente attraverso la “specificazione dei motivi”, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

13.3. Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza stessa che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza.

14. Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

15. Nel caso in esame appare corretta, congrua e assistita da adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione.

Afferma il giudice d’appello, infatti, che Poste Italiane è venuta meno all’obbligo di dimostrare la sussistenza della concomitante ricorrenza delle ragioni, in relazione al caso concreto, come imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, e che, anzi, dall’istruttoria svoltasi in primo grado era emerso che l’assunzione a termine dello Z. avveniva all’interno di un vero e proprio ricorso generalizzato al procedimento di assunzione a tempo determinato per un lungo periodo temporale di due anni per far fronte alle croniche carenze organiche del personale.

16. Con il quinto motivo di impugnazione è dedotta, con riguardo alle conseguenze economiche dell’illegittima apposizione del termine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c..

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 e ss. c.c..

Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

“nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le 00.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della, domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.

17. Con riguardo alla richiesta della società, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, etc.; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile.

In caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

17.1. Premessi tali principi di diritto, si rileva che, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 14381/02, la società sostiene che la situazione di mora accipiendi necessaria per la decorrenza del danno da risarcire nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine, a posteriori dichiarato nullo non è intergrata dalla domanda di annullamento del preteso licenziamento illegittimo e tantomeno dalla istanza pregiudiziale di tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale.

La ricorrente aggiunge che ingiustamente i giudici di merito avrebbero respinto le sue istanze istruttorie (ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del ricorrente) tese a dimostrare la percezione da parte della lavoratrice di redditi alternativi nel periodo di inoccupazione presso le poste, come tali incidenti sulla misura del risarcimento danni.

17.2. Il quesito di diritto sopra richiamata non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e, comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi, è generico (ma già nell’illustrazione del motivo la società non indica del resto quale atto in concreto i giudici abbiano erroneamente qualificato come di mora credendi, riferendosi viceversa alle due ipotesi astratte della impugnazione del licenziamento e della richiesta pregiudiziale del tentativo di conciliazione) e non è pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma del codice di rito richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve infatti essere formulato, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.

In proposito, come rilevato da Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658, a fini indicativi “potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata”, le ragioni della cui erroneità sono adeguatamente illustrate nel motivo.

17.3. Concludendo, nel caso in esame la genericità, astrattezza e quindi non pertinenza del quesito ne determina l’inesistenza e con essa l’inammissibilità del relativo quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..

18. Pertanto il ricorso va rigettato.

19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemilacinquecento per onorario, Euro 50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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