Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27057 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli n. 43, presso lo studio

dell’avv. Elena Rossi, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente

all’avv. Francesco D’Ayala Valva, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

L.M., C.R.;

– intimati –

relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 9815/2016

del 12/5/2016;

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della ordinanza in epigrafe laddove, nella motivazione, si afferma: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, nonostante l’avvenuta costituzione della (OMISSIS) s.r.l. in Fallimento.

L’istanza di correzione è fondata risultando agli atti l’avvenuta costituzione della società e la mancata costituzione di L.M. e di C.R.;

Va pertanto disposta la correzione dell’ordinanza nel senso che, nella motivazione, laddove leggesi: Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, debba leggersi ed intendersi: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati L.M. e di C.R. svolto attività difensiva”.

Il regime delle spese nei confronti della costituita (OMISSIS) s.r.l. in Fallimento può essere regolato solo a seguito di eventuale ricorso per revocazione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in epigrafe nel senso che laddove leggesi: Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, debba leggersi ed intendersi: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati L.M. e di C.R. svolto attività, difensiva”.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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