Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27057 del 27/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.27/12/2016), n. 27057
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli n. 43, presso lo studio
dell’avv. Elena Rossi, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente
all’avv. Francesco D’Ayala Valva, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
L.M., C.R.;
– intimati –
relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 9815/2016
del 12/5/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Fallimento (OMISSIS) ha proposto ricorso ex art. 391 bis, per la correzione di errore materiale della ordinanza in epigrafe laddove, nella motivazione, si afferma: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, nonostante l’avvenuta costituzione della (OMISSIS) s.r.l. in Fallimento.
L’istanza di correzione è fondata risultando agli atti l’avvenuta costituzione della società e la mancata costituzione di L.M. e di C.R.;
Va pertanto disposta la correzione dell’ordinanza nel senso che, nella motivazione, laddove leggesi: Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, debba leggersi ed intendersi: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati L.M. e di C.R. svolto attività difensiva”.
Il regime delle spese nei confronti della costituita (OMISSIS) s.r.l. in Fallimento può essere regolato solo a seguito di eventuale ricorso per revocazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in epigrafe nel senso che laddove leggesi: Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto attività difensiva”, debba leggersi ed intendersi: “Non v’è luogo di provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità non avendo gli intimati L.M. e di C.R. svolto attività, difensiva”.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016