Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27057 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27057 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17376 2011 proposto da:

COMUNE DI REVERE C.F. 00186660205, in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA NIZZA
59, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS,
rappresentato e difeso dall’avvocato MAGALINI
GIANFRANCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2724

GUIDORZI PAOLO C.F. GDRPLA53P29D527W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio
dell’avvocato

PROSPERI

HANGILI

LORENZO,

che

lo

Data pubblicazione: 03/12/2013


rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
PAGANI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

266/2010 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 02/07/2010 r.g.n. 530/09;

udienza del

26/09/2013

dal Consigliere Dott. FEDERICO

BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ANDRESONI AMOS per delega verbale
MAGALINI GIANFRANCO;
udito l’Avvocato PAGANI CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del rUcorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Guidorzi Paolo, premesso di essere stato assunto il 1.10.1991 alle
dipendenze del Comune di Revere con contratto a tempo
indeterminato come responsabile dell’Ufficio Tecnico e di essere
stato licenziato, con lettera del 28.10.2005, per assenza
ingiustificata dall’8.8.05, adiva il Tribunale di Mantova

quanto egli si trovava legittimamente in ferie.
Si costituiva in giudizio il Comune di Revere, che contestava
quanto dedotto, difendendo la regolarità formale e sostanziale
del licenziamento e negando di dovere alcunché come differenze
retributive.
Il primo giudice, sentito il superiore gerarchico del Guidorzi, che
riconosceva come propria la firma apposta alla domanda di ferie,
accoglieva parzialmente le domande, ritenendo illegittimo il
licenziamento in quanto l’assenza era giustificata dalla
concessione delle ferie, e condannando il Comune alla
reintegrazione e al risarcimento del danno ex art. 18 L.300\70,
detratto l’allunde perceptum, oltre alla corresponsione di una
parte degli incentivi richiesti.
Appellava il Comune lamentando l’erroneità della sentenza che
non aveva tenuto conto del fatto che il licenziamento era seguito
a due ordini di riprendere servizio, a cui il dipendente non aveva
adempiuto; poiché egli era tenuto, da una precisa norma del
contratto collettivo, ad essere reperibile, il fatto che non vi
avesse proweduto rendeva automaticamente conosciute tutte le
comunicazioni inviategli al domicilio inizialmente dichiarato,
benché non ritirate. Il datore di lavoro, infatti, manteneva
sempre il potere di revocare le ferie già concesse e il non aver
adempiuto all’obbligo di presentarsi al lavoro rendeva illegittima
la condotta contestata.

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contestando la legittimità formale e sostanziale del recesso in

Si costituiva il Guidorzi resistendo al gravame e proponendo
appello incidentale circa il mancato riconoscimento di taluni
compensi aggiuntivi richiesti.
Quanto all’appello principale evidenziava che, essendo l’assenza
legittima, il dipendente non aveva nessun obbligo di reperibilità
durante le ferie.

Brescia respingeva entrambi i gravami.
Per la cassazione propone ricorso il Comune di Revere, affidato a
tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste il Guidorzi con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1335 c.c. e 45 e 23 del c.c.n.l. 6 luglio
1995 per il personale dipendente dalle amministrazioni del
Comparto Regioni-Autonomie locali, così come sostituito dall’art.
24 del c.c.n.l. 22.1.04. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che il giudice di appello negò erroneamente che le
comunicazioni (di richiamo in servizio) inviate al dipendente
presso il suo domicilio fossero irrilevanti essendo questi in ferie.
Ciò in base al principio di cui all’art. 1335 c.c. nonché al principio
secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140
c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si
perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della
raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della
compiuta giacenza, owero, in caso contrario, con il decorso del
termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. n. 4748\11).
Evidenzia che l’art. 23 del c.c.n.l. di comparto prevedeva tra i
doveri del dipendente quello di “comunicare all’Amministrazione

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Con sentenza depositata il 2 luglio 2010, la Corte d’appello di

la propria residenza

e, ove non coincidente, la dimora

temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse”.
Ne conseguiva che il dipendente in ferie fosse tenuto a
comunicare la sua dimora temporanea ed i successivi eventuali
mutamenti.
Il motivo è infondato. La norma contrattuale invocata tutela il
diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare

non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi
comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo
godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse
pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che
ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche),
risolvendosi l’opposta interpretazione in una compressione del
diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a
far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi
spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività
di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi
spostamenti.
2. Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione
dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 18 del c.c.n.l. 6.7.95, così come
confermato dall’art. 45 del c.c.n.l. 22.1.04.
Lamenta che in ogni caso la Corte di merito avrebbe dovuto
riconoscere che il datore aveva il diritto di richiamare dalle ferie il
dipendente con ordine per quest’ultimo vincolante, permanendo,
anche durante il godimento delle ferie, il potere del datore di
lavoro di modificare il periodo feriale anche a seguito di una
riconsiderazione delle esigenze aziendali, come del resto previsto
dal citato art. 18 del c.c.n.l. che prevede la possibilità per il
datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale
già in godimento.
3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165\01 e dell’art. 25 del c.c.n.l.

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comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e

per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 6.7.95
e 22.1.04. Lamenta che dal combinato disposto delle norme
invocate doveva evincersi la legittimità del licenziamento per
l’assenza ingiustificata, quale che fosse la causa dell’assenza,
evidenziando che il Comune aveva inviato al domicilio del
Guidorzi (in ferie) l’invito a riprendere il servizio.

congiuntamente, sono infondati. In realtà l’invocato art. 18
stabilisce, per quanto qui interessa, che “Le ferie sono un diritto
irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel
comma 16 (attinente l’impossibilità di fruirne). Esse sono fruite
nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del
dipendente” (comma 9); ancora che “Compatibilmente con le
oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le
ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al
dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30
settembre” (comma 10); ancora che “Qualora le ferie già in
godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il
dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di
svolgimento delle ferie, nonchè all’indennità di missione per la
durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto”
(comma 11); ancora che “In caso di indifferibili esigenze di
servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell’anno successivo” (comma 12); quindi che “Le ferie
sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L’amministrazione deve essere

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4. I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi

stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione”
(comma 14).
Come risulta evidente non vi è, nell’invocato art. 18, alcuna
norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore
di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in
godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di

interrotte o sospese per motivi di servizio”, che nulla dice circa le
modalità con cui l’interruzione o la sospensione possa essere
adottata e debba essere comunicata. Deve anzi evidenziarsi che
questa Corte, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro
di modificare il periodo feriale in base soltanto a una
riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto
che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con
congruo preawiso (Cass. n. 1557\00). Ciò presuppone
all’evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea
cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del
godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è
tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il
godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata
malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il
decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari,
Cass.n.12406\99).
Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di
godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa
questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass.
sez.un.n.1892\82), mentre la reperibilità del lavoratore può
essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto
individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del
lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali
o collettive.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

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cui al comma 11 “Qualora le ferie già in godimento siano

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.50,00 per esborsi, E.4.500,00 per compensi, oltre accessori di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre
2013

legge.

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