Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27056 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.27/12/2016),  n. 27056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16775/2015 proposto da:

AVV. D.F.P., SAN DAMIANO IMMOBILIARE S.R.L., in persona del

suo liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABIOLA IANNUZZI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 177/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 22/12/2014 e depositata il

12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.”, per avere la C.T.R. ritenuto, a fronte di un avviso di accertamento emesso nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese, che la cancellazione “non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali”, in contrasto col disposto del novellato art. 2495 c.c..

2. Il motivo è fondato, con assorbimento dei restanti due, proposti per “contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo” (ossia che l’avv. D.F.P. non era l’ultimo liquidatore della società) e “violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e del D.P.R. n. 322, art. 8, comma 3” (ritenuta inesistenza di credito Iva originato nel 2002 e riportato nella dichiarazione del secondo anno successivo).

3. Invero, questa Corte ha più volte affermato – con riferimento a diverse tipologie di enti collettivi (società di capital, società di persone, associazioni non riconosciute) ed a diverse tipologie di atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) – che “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione consegue l’annullamento senta rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito”, rilevabile anche d’ufficio (ex plurimis Cass. sez. 5, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14).

4. Nè può applicarsi lo ius superveniens di cui al D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto non avente efficacia retroattiva (Cass. nn. 8140/16, 7923/16, 15648/15, 6743/15).

5. In simili ipotesi, dei debiti rimasti insoddisfatti sono chiamati a rispondere i soci, nei limiti di quanto conseguito con la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione (Cass., s.u. n. 6070/13; Cass. un. 13259/15, 5736/16), gravando sul creditore l’onere della prova sia della “reale percezione delle somme” a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3 (Cass. un. 11968/12, 19611/15), sia della “entità di tali somme” (Cass. n. 25507/13).

6. Nel caso di specie, è pacifico che l’avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso nei confronti della società “San Damiano Immobiliare s.r.l.” (cessata il 12/12/2011) quando essa era già estinta, con la cancellazione dal Reg. Imprese; la sentenza impugnata va perciò cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo.

7. L’esistenza di variegati orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese dei gradi di merito e, in assenza di difese della parte intimata, l’irripetibilità di quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità e compensa quelle dei due gradi di perito.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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