Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27056 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27056 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 10288-2012 proposto da:
SANTORO MARIA C.F. SNTMRA67E55L492M, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2720

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

Data pubblicazione: 03/12/2013

rappresentato e

difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, STUMPO
VINCENZO, giusta delega in atti;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2011 della CORTE D’APPELLO

550/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2011 R.G.N.

Udienza 26.9.2013, causa n. 13

n.10288/12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Santoro Maria chiedeva al Tribunale del lavoro di Crotone la condanna dell’INPS alla
corresponsione degli interessi legali sulle somme pagate in ritardo sull’indennità di
disoccupazione agricola e la rivalutazione della stessa secondo quanto stabilito dalla
Corte costituzionale nelle sentenze n. 497/88 e n. 288/04; il Tribunale di Crotone
rigettava la domanda. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 48/06
dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto tardivamente, dopo i 30 gg. dalla
notifica della sentenza impugnata ex art. 325 c.p.c. La Corte di cassazione con
sentenza n. 16392/2008 del 16.4.2008 riteneva carente l’accertamento delle modalità
di notifica del ricorso in appello e cassava con rinvio la sentenza impugnata. La Corte
di appello di Reggio Calabria in sede di rinvio osservava che la notifica era avvenuta in
Crotone ” all’INPS in persona del leg. Rappres, p.t. aw.to M. G. Carnovale nel
domicilio indicato a mani di t.q. Pennestrì impiegata”; il Carnovale era il procuratore
dell’INPS che aveva eletto domicilio negli Uffici dell’avvocatura siti in Crotone via G.
Deledda n. 1 come da intestazione della sentenza, che menzionava anche i nomi dei
procuratori della parte privata ( Avv. Antonio Pellicanò e Maria Basile) . La notifica
risultava richiesta dai procuratori attestati in sentenza come emergeva dalla dizione
“richiesto come in atti” ed aveva avuto come destinatario non la parte ma il suo
procuratore che aveva ricevuto copia nel domicilio eletto. Il luogo di notifica doveva
ritenersi alla stregua del richiamo “all’ Avv.to M. G. Carnovale nel domicilio indicato” gli
uffici dell’awocatura dell’INPS, ubicati nella via G. Deledda n. 1 di Crotone come
emergeva dall’intestazione della sentenza. Pertanto la richiesta era stata effettuata dai
procuratori della parte all’INPS presso il procuratore domiciliatario dell’INPS e nel
domicilio eletto ( negli uffici dell’Avvocatura dell’Istituto, come detto); la notifica alla
parte presso il procuratore costituito equivaleva- in virtù della giurisprudenza di
legittimità- alla notifica presso il procuratore stesso e quindi la notifica era idonea a far
scattare il cosidetto termine breve per l’impugnazione.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Santoro con due motivi; resiste
l’INPS con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 379
c.p.c. nonché memoria di replica sulle conclusioni del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. La Corte di
cassazione aveva escluso che la notifica alla parte potesse far scattare il termine

R.G.

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Il motivo è infondato essendosi la Corte di appello attenuta rigorosamente alle
indicazioni offerte nella sentenza di cassazione con rinvio della Suprema Corte. La
Corte di cassazione, infatti, ha rilevato che l’accertamento operato dalla Corte
territoriale in ordine alla modalità della sentenza di primo grado era carente con
riguardo alla individuazione del destinatario della medesima ai fini della decorrenza del
termine breve di impugnazione ( cfr. pag. 4 della decisione) . La Corte ha quindi
ribadito il principio di diritto per cui la notificazione è idonea a far decorrere il termine
breve di impugnazione anche per il notificante soltanto se fatta al procuratore costituito
in giudizio a norma degli artt. 285 e 170 primo comma c.p.c. mentre tale decorrenza
deve escludersi allorché la medesima notifica sia indirizzata alla parte personalmente
anche se la notifica sia di fatto avvenuta a mani del difensore ( pag. 5 della sentenza).
Ora La Corte territoriale in sede di rinvio ha compiuto scrupolosamente gli accertamenti
demandati ed ha osservato che la notifica, sebbene eseguita all’INPS in persona del
legale rapp.te, doveva intendersi come eseguita al procuratore in virtù di molteplici
elementi descritti analiticamente in sentenza. La notifica era stata eseguita su richiesta
dei procuratori della parte privata, la notifica indicava dopo l’INPS ” l’Avv.to M.G.
Carnovale nel domicilio indicato”; l’avvocato Carnovale era il procuratore dell’INPS che
aveva eletto domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura siti in Crotone Via G. Deledda n.
1 (come emergeva dall’intestazione della sentenza), ove era avvenuta la notifica
stessa. Indipendentemente dalla giurisprudenza ( cass. N. 13546/09 e cass. n.9712/11
) che ritiene che la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore
costituito sia equivalente alla notificazione al procuratore stesso ex artt. 280 e 170
c.p.c. ( pur richiamata in sentenza), la Corte territoriale ha comunque accertato in base
agli elementi prima riportati che la notifica è stata eseguita ( cfr. ultimo rigo pag. 3 del
provvedimento impugnato) non alla parte personalmente, ma al suo procuratore che ne
ha ricevuto copia nel domicilio eletto. Pertanto la sentenza impugnata è in toto
coerente con la decisione di rinvio e ne rispetta in pieno le indicazioni.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art., 384 comma
secondo c.p.c. in relazione agli artt. 285 e 170 c.p.c., nonché la violazione degli artt.
326 e 327 c.p.c., ed ancora si allega l’illogicità, erroneità e contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata. La notificazione era stata indirizzata alla parte
personalmente ed a fini esecutivi all’INPS in persona del legale rapp.te pro-tempore,
alla sede INPS di Crotone ed era stata ricevuta da un impiegato INPS.
Il motivo appare infondato. La Corte territoriale ha ottemperato alle indicazioni della
SupremekCorte ed ha verificato che la notificazione della sentenza fosse stata eseguita
al procuratore e non alla parte personalmente, il che è stato accertato in base agli
elementi prima ricordati in base ai quali si deve ritenere non decisiva la circostanza che
la notificazione sia stata indirizzata all’INPS in persona del legale rapp.te pro-tempore,
stante la presenza di ulteriori circostanze evidenziate nella sentenza impugnata. La
motivazione pertanto appare congrua, rispettosa della decisione di rinvio della
Suprema Corte e coerente con la giurisprudenza in materia; mentre le censure si
rivelano in sostanza di mero fatto, dirette – inammissibilmente in questa sede- a

2

breve. Emerge dalla stessa sentenza che la notifica era avvenuta all’INPS in persona
del legale rappresentante pro-tempore.

sindacare un accertamento di merito motivato con riferimento a precisi elementi fattuali
ed immune da vizi logico-argomentativi.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante l’epoca di presentazione del ricorso e
la sua natura nulla sulle spese.
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2013

La Corte:

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