Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27055 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 20/07/2016, dep.27/12/2016),  n. 27055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27266/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Gabriele Camozzi

n. 1, presso lo studio dell’Avvocato ALBINO ANGILILLO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato LUIGI GIUSEPPE LOCATELLO, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 21/03/2013, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 48/11/13, depositata il 12 aprile 2012, non notificata, la CTR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Dott. P.B. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Ufficio Controlli di Pordenone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pordenone, che aveva accolto, salvo che per le prime annualità 1999-2000, rispetto alle quali era intervenuta decadenza, il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il Dott. P. aveva presentato per l’Irap versata negli anni successivi, sino al 2009. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2082 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenta di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata, che ha accertato che negli anni oggetto dell’istanza di rimborso il professionista ha impiegato alle proprie dipendenze part-time una sola dipendente con mansioni di segretaria, appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato.

L’avere il professionista impiegato, neppure a tempo pieno, alle proprie dipendenze un’impiegata con mansioni di segretaria, non costituisce, infatti, secondo l’arresto dinanzi citato, circostanza di per sè sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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