Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27055 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 165-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA

5/D, presso lo studio dell’avvocato FALLA TRELLA MARIA LUISA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIOMMI MAURIZIO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 563/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 09/10/2007 r.g.n. 30/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2 011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO per delega RIOMMI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9.10.2007, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto il ricorso di T. G. e dichiarata l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, per nullità del termine apposto al contratto, per il periodo 1.3.2000- 31.5.2000, per esigenze eccezionali ai sensi dell’art. 8 ccnl del 1994, nonchè condannato la società al risarcimento del danno a far data dal 26.1.2005, data di ricezione di raccomandata a/r di offerta formale della prestazione.

Rilevava la Corte territoriale che non erano stati dedotti da Poste elementi ulteriori rispetto al decorrere del tempo per ritenere realizzata un’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso e che la delega alla contrattazione a termine era temporalmente limitata alla data del 30 aprile 1998.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1175 c.c., art. 1375 c.c., art. 2697 c.c., artt. 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevandosi che il contratto era scaduto il 31.5.2000 ed ricorso introduttivo notificato il 21.2.2006, con ciò evidenziandosi un prolungato disinteresse delle parti, idoneo a fare ritenere realizzata un’ipotesi di risoluzione per mutuo consenso.

2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 c.c.n.l 26.11.1994, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e ss. (art. 360 c.p.c., n. 3); si domanda, nei quesiti, a) se, in applicazione dei principi che regolano la successione dei contratti collettivi nel tempo, in termini di efficacia e validità, ad un accordo collettivo che integra il contratto collettivo con riguardo alla introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso a contratto a termine deve riconoscersi valenza ed efficacia anche temporale, pari al contratto di cui costituisce integrazione; b) se, nell’interpretare un accordo collettivo, si deve tenere conto del comportamento complessivo anche successivo delle parti; c) se gli accordi ed i verbali avevano natura ricognitiva; d) se doveva ritenersi la persistenza delle esigenze riorganizzative; e) se la posizione giuridica affermata in giudizio possa definirsi “diritto quesito” indisponibile dagli agenti contrattuali.

3) Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevandosi che gli accordi attuativi si riferiscono solo ad una delle ragioni poste a base dell’accordo del 25.9.1997 e non alle altre, che, quindi, non possono ritenersi temporalmente limitate.

4) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c., con richiamo al concetto di mora accipiendi ed a quello di aliunde perceptum e formulazione di quesito volto a chiedere se il lavoratore abbia diritto al pagamento delle retribuzioni solo se abbia offerto espressamente la prestazione lavorativa e nel rispetto degli artt. 1206 e ss. c.c..

Resiste il T., con controricorso. La società ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

In ordine al primo motivo, deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Sassari, ha osservato, con motivazione immune da vizi logico giuridici, che non vi era stato alcun comportamento del lavoratore che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto e che il solo decorrere del tempo tra la cessazione di quest’ultimo e la contestazione formulata dal lavoratore non poteva essere in alcun modo interpretato come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

I motivi secondo e terzo meritano trattazione congiunta, riguardando entrambi il valore interpretativo da attribuire all’art. 25 dell’accordo sindacale del 1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994, in rapporto alla delega in bianco conferita dalla L. n. 56 del 1987, alle parti sociali.

Osserva in proposito il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’ari. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti per cui è causa. Nè a diverse conclusioni può giungersi dall’esame dell’accordo del 18.1.2001, ovvero della disposizione di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.

Si ha riguardo ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza dall’ultima proroga-che non potrebbe coprire mai il “vuoto” normativo creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi nel periodo intermedio (cfr. in termini Cass. n. 15331 del 7.8.2004).

Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia perchè esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perchè la possibilità di procedere ad assunzioni a termine ” per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione” è subordinata all’esito di confronto con la controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale tipo di assunzioni.

Quanto al quarto motivo di impugnazione, deve rilevarsi l’inammissibilità del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e comunque del tutto astratto quanto alla mora accipiendi, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato. Peraltro, quanto alla questione dell’aliunde perceptum, manca la formulazione di ogni quesito, sicchè anche sotto tale profilo deve rilevarsene l’inammissibilità Infine, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie, benchè, con sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2011 siano state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1.

La soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite del presente giudizio a carico della stessa.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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