Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27055 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27055 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 9700-2010 proposto da:
B&C S.R.L. C.F. 06217300638, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
ALBISINNI LUIGI,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BUONAFEDE ACHILLE,
2013

giusta

delega in atti;
– ricorrente –

2717

contro

DOTTORESSA MANNA LUISA MNNLSU75T50B963P, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 21, presso lo

Data pubblicazione: 03/12/2013

studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, rappresentata e
difesa dagli avvocati PIAZZA MICHELE, PIAllA
RAFFAELE , giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4237/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PIAZZA MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 08/04/2009 r.g.n. 9860/06;

Udienza 26.9.2013, causa n. 10

R.G.

n. 9700/10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Manna Luisa impugnava avanti il Tribunale del lavoro di Roma il licenziamento intimatole il
24.4.2003 ed allegava che lo stesso era stato intimato entro l’anno dal matrimonio. Si costituiva
la B& C s.r.l. che contestava la fondate77a della domanda. 11 Tribunale di Roma con sentenza
del 3.11.2005 dichiarava la nullità del recesso, condannando la società al pagamento delle
retribuzioni non percepite sino alla riammissione in servizio.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 23.5.2008 rigettava sia l’appello principale della
società che quello incidentale della lavoratrice .La Corte osservava che il recesso doveva
ritenersi effettuato entro l’anno in quanto era stato disposto entro questo termine anche se
differito per l’esecuzione al termine del preavviso. La norma utilizzava il termine ” disposto”
indicando chiaramente che si ci doveva riferire al momento in cui era stato deciso il recesso ed
inoltre la Cassazione si era espressa in tal senso, anche se in un caso di licenziamento di
lavoratrice madre, ma la ratio delle due disposizioni era identica. L’ipotesi di cessazione di
attività dell’azienda non poteva estendersi sino a coprire mere ipotesi di ristrutturazione
organizzativa nei reparti ricevimento e portineria e reparto centralino, come allegato dalla
società appellante.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società con tre motivi; resiste la lavoratrice
con controricorso, che ha anche depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa ed errata applicazione di norme di diritto
con riguardo all’ art. 6 legge 604/66 in relazione all’art. 1 L. 7/1963 ed alle previsioni di cui agli
arti. 1421 e 1422 c.c., nonché l’ insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia. Il recesso non era stato impugnato entro i 60 gg.
Il motivo è infondato alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la
quale” il termine di 60 gg. per l’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 6 legge n.
604/66 deroga al principio generale- desumibile dagli artt. 1421 e 1422 c.c.- secondo il quale,
salvo disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e

.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 1 legge n. 7/1963 in relazione all’art. 12 e
dell’art. 2118 c.c., nonché degli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.p.c. e nel confronto con l’art. 2 commi 1
e 2 legge n. 1024 del 1971 , nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza
impugnata su punto decisivo della controversia. L’operatività del recesso era stabilita dopo il
termine annuale; il caso non era sovrapponibile a quella della lavoratrice madre; la ratio delle
due disposizioni era diversa. Il recesso non era stato impugnato specificamente perché attuato
per ragioni di matrimonio.
Il secondo motivo appare infondato. L’art. 1 legge n. 7 del 1963 dispone “del pari nulli sono i
licenziamenti attuati a causa del matrimonio” specificando al comma 3 “si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle
pubblicazioni di matrimonio…, a un anno dopo la celebrazione.. sia stato disposto per causa di
matrimonio”. Il termine “disposto” non lascia adito a dubbi di sorta, così come correttamente
sottolineato nella sentenza impugnata, che la presunzione di nullità riguarda ogni recesso che sia
stato “deciso” nell’arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la
” decisione ” di recesso sia stata attuata. Una diversa interpretazione porterebbe del resto a
soluzioni in contrasto non solo con la formulazione letterale della norma ma anche con ratio
della disciplina finendo con il consentire abusi e l’aggiramento della normativa in parola. Non
sussiste alcune diversità di ratio rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 1204/1971 in materia
di tutela della lavoratrice madre interpretata da questa Corte con la sentenza n. 1526/1998 (
richiamata nella sentenza impugnata ) nel senso dell’irrilevanza del momento di operatività del
recesso ( e quindi del periodo di preavviso) , essendo prevalente la data in cui questo è stato
deciso. Si tratta di provvedimenti legislativi che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela
della lavoratrice in momenti di passaggio “esistenziale” particolarmente importanti da
salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti che sgravi la
lavoratrice dall’onere della prova di una discriminazione addossando al datore di lavoro l’onere
di allegare e documentare l’esistenza di una legittima causa di scioglimento del rapporto. I due
provvedimenti legislativi sono palesemente accumunati da questo medesimo scopo di ordine
costituzionale ed anche dalle stesse tecniche di tutela. Pertanto sul piano della interpretazione
analogica il precedente di questa Corte è applicabile anche al caso di esame. Da ultimo non
emerge che la lavoratrice abbia mai rinunciato all’impugnazione del recesso perché intimato per
ragioni di matrimonio.
Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, anche in
relazione all’art. 41 Cost. a ragione della pacifica sussistenza di un giustificato motivo
oggettivo anche nell’applicazione che ne fa l’art. 54 comma III lettera b) d.lgs. 151/2001 per
come richiamato nell’art. 7 /1963 e dunque del’illegittima interferenza da parte dei giudicanti in
sede di appello delle scelte aziendali ed organizzative di parte datoriali. Vi era stata “cessazione
dell’attività dell’azienda” come richiesto dalla norma come motivo giustificato di recesso. Era,
infatti, cessato il ramo aziendale ex art. 54 terzo comma d.lgs 54/2001 ove era addetta la
lavoratrice e quindi il recesso appariva legittimo essendo in sostanza finita l’attività dell’azienda
ove era addetta la lavoratrice. La Manna era stata spostata dalla portineria al centralino, settore
2

l’azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo
profilo, la disposizione di cui al citato art 6 legge n. 604/66 è da considerarsi di carattere
eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in ■Itsit analogica, ad ipotesi di nullità del
licenziamento che non rientrino nella previsione di cui alla citata legge n. 604/66.” ( cass. n.
3022/2003; n. 610/2000).

11 terzo motivo appare infondato in quanto già la Corte di appello ha osservato che, anche a dare
per ammesso che l’ipotesi prevista di cessazione dell’attività dell’azienda possa, in quanto
legittimante il recesso nel periodo sospetto, valere anche per mere ipotesi di cessazione del
ramo di azienda, nel caso in esame si era solo dimostrato una complessa operazione di
ristrutturazione organizzativa attraverso il ridimensionamento e la diversa organizzazione dei
Reparti ricevimento e portineria e quindi l’esistenza di ragioni inerenti l’attività produttiva e
l’organizzazione del lavoro che la itegge non ritiene possano giustificare un recesso nel periodo
sospetto. Peraltro ha osservato la Corte territoriale la cessazione del Reparto del centralino è
stata fatta valere in giudizio tardivamente. Si tratta di questioni comunque non rilevanti per
giustificare un recesso nel periodo sospetto in quanto il eegislatore a monte ha ritenuto, come
già detto, pertinente solo la cessazione dell’attività, non una sua ristrutturazione, giudicando in
via presuntiva prevalente sul punto la necessità della tutela rafforzata della lavoratrice- donna
rispetto al diritto di cui all’art. 41 Cost., in un bilanciamento tra interessi costituzionali in gioco
in coerenza con quanto previsto dal capoverso dello stesso articolo della Carta costituzionale.
Non vi è stata alcuna intromissione dell’Autorità giudiziaria nella sfera di libertà imprenditoriale
essendosi il Giudice limitato ad accertare che i motivi addotti dall’imprenditore per il recesso
erano già stati giudicati dal legislatore non sufficienti per giustificare il provvedimento di
recesso adottato. Nel motivo si finisce, poi, per sollevare questioni di merito, non pertinenti in
questa sede, in quanto la Corte territoriale ha accertato che non vi è stata alcuna cessazione di
attività, ma solo una ristrutturazione produttivo-organizzativa.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese clqg

giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché
in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2013

poi soppresso in quanto esternalizzato. Si trattava di scelte imprenditoriali non sindacabili da
parte dei Giudice ex art. 41 della Costituzione.

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