Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27054 del 27/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.27/12/2016),  n. 27054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26059-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI,63, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGIO RICCIO giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55,

presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GERMANA RODO e MARIA CRISTINA CAROTA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1601/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 18/09/2014 e depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE;

udito l’Avvocato Claudia Del Pozzo (delega Avvocato Maria Cristina

Carota), per la controricorrente, che si riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 29 settembre 2015, la Corte d’appello di Bologna, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) SrL, avverso la propria dichiarazione di fallimento data dal Tribunale di Reggio Emilia, in quanto: a) la notifica del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare era stata ritualmente eseguita in data 11 marzo 2015 (ore 13.52) all’indirizzo pec della società ed essa si era perfezionata indipendentemente dalla effettiva lettura del messaggio; b) trattandosi di notifica a una società non rilevavano gli impedimenti del suo rappresentante legale; c) nel merito, l’ammontare dei debiti sociali era di tale entità da dar ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, lett. c).

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso (OMISSIS) SrL, con atto notificato il 28 ottobre 2015, sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 15 (oltre che dell’art. 354 c.p.c.).

Il creditore procedente (ma non la Curatela) resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè:

a) Con riguardo all’unico mezzo di cassazione ed alla questione da esso posta riguardante l’impossibilità di esaminare l’avviso dell’udienza di comparizione delle parti, in sede prefallimentare, data con invio telematico, il ragionamento svolto dal giudice distrettuale è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22352 del 2015), a proposito della notificazione del ricorso di fallimento, ossia che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dalla L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 – occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente”;

b) che, tale principio, non può soffrire deroga in ragione del fatto che l’amministratore unico (e pure unico socio della società) fosse, nel giorno in cui ha avuto luogo l’esecuzione della notificazione e per tutto il periodo successivo, fino alla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, in stato di detenzione cautelare atteso che, come ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato L. Fall., art. 15, comma 3, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale”, “giustificano che il tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorchè normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico”;

c) che, del resto, non è neppure prevista dalla legge la (necessaria) acquisizione di un riscontro di ricezione dell’avviso trasmesso a mezzo della pec, ove il destinatario non provveda ad assicuralo, in via volontaria, essendo il sistema basato esclusivamente sul riscontro di avvenuta consegna ella casella del destinatario, indipendentemente dalla sua effettiva lettura;

d) che, in ultimo, come ha osservato la sentenza n. 146 della Corte costituzionale, a garanzia delle ragioni sostanziali di difesa del debitore intimato, va considerato che “la riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dalla L. Fall., art. 18, nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 7, (Disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonchè al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 5, 5-bis e 6) – consente al fallito, benchè non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)”;

e) che, invece, nella specie la ricorrente non allega nè fatti e nè prove a sostegno della ingiustizia sostanziale della pronuncia dichiarativa di fallimento.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5″.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto in ossequio al principio di diritto sopra richiamato;

che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, oltre che il raddoppio del contributo unificato;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese giudiziali con riferimento alla parte rimasta intimata (la Curatela fallimentare).

PQM

La Corte,

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, che liquida – in favore della parte controricorrente – in complessivi 3.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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