Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27054 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. I, 26/11/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 26/11/2020), n.27054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6453/2019 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Bardi Leonardo,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 448/2019 depositato il 12-01-2019 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di M.G., cittadino della -Nigeria-, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere orfano di entrambi i genitori e di essere fuggito dal suo Paese per lo stato di costante abbandono in cui dichiarava di aver vissuto in -Nigeria-. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della -Nigeria- e dell’-Edo State-, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, lett. a e b in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Con il secondo motivo lamenta la “contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”. Nell’illustrare congiuntamente i motivi, il ricorrente si duole dell’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e dell’omessa sua audizione, deducendo che non era disponibile la video registrazione dell’audizione avanti alla C.T. e che aveva allegato fatti nuovi con l’impugnazione. Censura la valutazione del Tribunale sulla situazione generale della -Nigeria-, caratterizzata da grave instabilità politica e sociale, nonchè dal clima di violenza indiscriminata e diffusa. Deduce, in ogni caso, di avere diritto alla protezione umanitaria, in considerazione della grave situazione di violazione di diritti umani esistente in -Nigeria- e agli importanti contrasti con i suoi concittadini a causa della sua decisione di sposarsi con una coetanea appartenente al clan rivale (pag. n. 5 ricorso). Assume la mancata valutazione delle sue condizioni di salute, documentate.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili sotto plurimi profili.

2.1. In primo luogo alcune delle censure non si confrontano con il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato. In particolare il ricorrente deduce che non sia stata fissata udienza di comparizione delle parti ed invece nel decreto impugnato (pag. n. 2) si dà atto della fissazione dell’udienza di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11. Inoltre si duole della sua mancata audizione, ma fornisce una ricostruzione della vicenda personale e delle ragioni di fuga (pag. n. 5 ricorso) che non corrisponde a quella descritta nel decreto impugnato (pag. n. 3 del decreto, in cui si legge che teme il rientro in -Nigeria- perchè è solo e non ha nessuno), senza peraltro specificamente censurare i fatti riportati dal Tribunale, nè il relativo giudizio di non credibilità, nonchè senza specificare quali chiarimenti avrebbe potuto fornire in sede di audizione personale avanti al Tribunale. Deduce, ancora, di aver allegato fatti nuovi con l’impugnazione, ma non indica quali siano, nonchè di aver avuto vari problemi di salute, non meglio precisati, come da documenti allegati al ricorso dei quali non indica il contenuto, sicchè ricorre anche il difetto di autosufficienza.

2.2. Del tutto generiche sono le doglianze riferite al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 142, 1ett. e). Anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c), citato, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Nel caso di specie, il diniego è stato motivato più che adeguatamente dal Tribunale, con indicazione delle fonti di conoscenza, e il ricorrente si limita a sostenere che sussistono gravi fattori locali ostativi al rimpatrio, ancora una volta senza confrontarsi con il percorso argomentativo del Tribunale.

2.3. Circa le doglianze sulla protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, non è minimamente specificata in ricorso quale sia la condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, che è stata esclusa con motivazione adeguata dal Tribunale, rispetto alla quale, ancora una volta, il ricorrente non si confronta. Le deduzioni svolte in ricorso, limitate al richiamo della normativa di riferimento e della giurisprudenza di questa Corte, sono del tutto generiche. Il ricorrente neppure indica elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019). Inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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