Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27054 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 63-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5972/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/12/2006 r.g.n, 874/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per estinzione per cessata

materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 14.12.2006, in accoglimento dell’appello proposto del G.A. ed in riforma della sent. impugnata, dichiarava la inefficacia del termine apposto al contratto stipulato con la s.p.a. Poste Italiane il 10.5.2002 e l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data suindicata, condannando la società alla riammissione in servizio dell’appellante e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3.12.2002.

Rilevava la Corte del merito che il contratto non ricadeva sotto la disciplina dell’art. 25 ccnl 11.1.2001, avente scadenza il 31.12.2001 e che lo stesso era, ratione temporis, disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001 attuativo della Direttiva del Consiglio Europeo n. 70/99;

che la nuova disciplina non riservava più alla legge il compito di indicare i casi tassativi in cui era ammissibile l’apposizione del termine, ma che le ragioni erano ancorate alla sussistenza di motivi di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo, con onere per il datore di dimostrare non solo l’effettiva ricorrenza di dette esigenze ma anche lo stretto nesso causale tra le stesse e la specifica assunzione. Affermava ancora il giudice del merito che i molteplici accordi intervenuti con le OO.SS, relativi ai processi di mobilità del personale non valevano a giustificare le ragioni enunciate nel contratto individuale e che, pertanto, il richiesto onere probatorio non era stato adempiuto. Riteneva che le conseguenze fossero quelle della sanzione civilistica della inefficacia della clausola illegittima, con sopravvivenza del rimanente contenuto contrattuale dell’accordo tra le parti.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la società, con cinque motivi attinenti alle seguenti violazioni:

1) violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., art. 244 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2, art. 253 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11; violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e ss. (art. 360 c.p.c., n. 3); contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5); 3) omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio per la mancata ammissione di prova orale dedotta e di approfondimento del tema offerto; 4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 68 del 2001, art. 5, art. 12 disp. gen., art. 1362 c.c., art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 2094 e 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il G. è rimasto intimato. La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 23.5.2006, concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessata, oltre che dal procuratore speciale della società e che il difensore della società ricorrente, alla udienza svoltasi dinanzi a questa Corte, ha confermato l’accordo con il quale si è raggiunto la conciliazione e la mancanza di alcun fatto sopravvenuto idoneo ad incidere sulla portata dello stesso. Con l’indicato verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del giudizio nei confronti della parti sopra indicate, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29.11.2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo il G. rimasto intimato e valendo la regolamentazione convenuta nell’accordo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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