Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27053 del 27/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2016, (ud. 05/07/2016, dep.27/12/2016),  n. 27053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28291-2014 proposto da:

R.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

MASSIGNANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE MURITI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO

CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO D’ANDREA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso

in appello;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1298/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

26/06/2014, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato GIANNI MASSIGNANI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato LUCIANO D’ANDREA, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 28291 del 2014, è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2008, il Tribunale di Alessandria pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. V. e dalla sig.ra R., condannando il primo a versare in favore della ex moglie un assegno divorzile nella misura di Euro 619,75 mensili. Il Tribunale dichiarava altresì inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il 40% del trattamento di fine rapporto, essendo tale trattamento maturato prima della proposizione della domanda di divorzio e non avendo il coniuge titolo per richiedere la suddetta indennità.

In sede d’Appello, il sig. V. impugnava la decisione chiedendo la riforma della sentenza e formulando le seguenti conclusioni:

1) Dichiarazione dell’improponibilità e/o dell’inaccoglibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti;

2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la disposizione che nulla deve il sig. V. alla sig.ra R. a titolo di assegno divorzile;

3) L’ammissione delle prove articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 2, n. 6 e non ammesse in primo grado.

Il sig. V. deduceva l’improponibilità della domanda di divorzio rilevando come il matrimonio fosse stato dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico della Rota Romana a causa della riserva apposta dalla sig.ra R. all’atto della manifestazione del consenso matrimoniale. Inoltre, censurava l’accoglimento della domanda di assegno di divorzio sia in relazione alla nullità del vincolo coniugale, sia in quanto la sentenza impugnata ha del tutto trascurato l’esame di ulteriori elementi con particolare riferimento al patrimonio immobiliare della moglie. La sig.ra R. si costituiva in giudizio, opponendosi all’appello e chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di 1.500,00 mensili e della quota del 40% del trattamento di fine rapporto dell’ex marito.

Il giudice d’Appello respingeva l’appello principale e incidentale e riformava parzialmente la sentenza impugnata, pertanto:

1) Confermava la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quando la Suprema Corte, adita dalla sig.ra R. nelle more del giudizio di primo grado, aveva disposto con sentenza che la sentenza di annullamento ecclesiastico non può essere delibata nel caso in cui la convivenza si sia protratta per un periodo considerevole (nel caso di specie, per più diventi anni) e rideterminava in Euro 300,00 l’importo dell’assegno divorzile a carico del sig. V. in favore della sig.ra R., con decorrenza dalla domanda di secondo grado;

2) Dichiarava inammissibile la domanda di condanna al versamento del 40% del TFR proposta dalla convenuta, in quanto, secondo il giudice di secondo grado, il diritto alla quota di TFR spetta all’altro coniuge solo nel caso in cui tale emolumento sia maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio e prima della sentenza di divorzio;

3) Confermava per il resto la sentenza appellata.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla sig. R. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3: il ricorrente ha contestato la sentenza impugnata in quanto il giudice d’Appello avrebbe applicato erroneamente il principio di garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto avrebbe omesso di trarne le conseguenze a fronte di una enorme disparità di redditi fra i coniugi, avendo il sig. V. nel 2011 percepito un reddito di Euro 122.000,00, un trattamento pensionistico elevatissimo a conclusione di una carriera nella pubblica amministrazione presso la Presidenza della Repubblica. Tale determinazione dell’assegno non sarebbe conforme al disposto della L. n. 898 del 1970, art. 5 nella costante interpretazione giurisprudenziale di garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

2) Violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il ricorrente ha evidenziato che la norma dell’art. 12 bis non prevedrebbe alcuna distinzione fra le ipotesi di pagamento del trattamento di fine rapporto prima o dopo l’avvio della causa di divorzio.

Il sig. V. resisteva con controricorso.

Il primo motivo è inammissibile perchè rivolto a censurare l’operato della Corte d’Appello basato su elementi sufficienti e fondati. L’accertamento del giudice d’Appello in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed al reddito di entrambi è stato compiuto in maniera concreta, basando la propria decisione su un apprezzamento fondato su dati realmente esistenti. Inoltre, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. Civ. n. 21603 del 2013).

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto interpretazione della norma sostenuta dalla Corte d’Appello corrisponde a quella che costituisce orientamento consolidato di questa Corte: Pertanto la L. n. 898 del 1970, art. 12 bis laddove attribuisce al coniuge titolare dell’assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest’ultimo solo dopo l’instaurazione del giudizio divorzile. (ex multis Cass. 24421 del 2013).

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata, rilevando la tardività della memoria di parte ricorrente, pervenuta il 1/7/2016 oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza camerale stabilito nell’art. 378 c.p.c..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi; Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2016

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