Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27053 del 15/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 15/12/2011), n.27053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 62-2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1799/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2006 r.g.n. 1805/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega EMILIO MASCHERONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 21.12.2006, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato a nullità del termine apposto al contratto stipulato con D.M. con decorrenza 3.10.2000 e l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla stessa data e condannato la società alla riammissione in servizio della ricorrente.

La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non essendo stato reputato il tempo trascorso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’iniziativa giudiziaria idoneo a far presumere la rinuncia della lavoratrice a far valere la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, rilevava, in sintesi, l’illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato con l’appellata in quanto introdotta in un periodo in cui la contrattazione collettiva non consentiva le assunzioni a tempo determinato per i motivi e con le modalità previste fino al maggio 1998, osservando che non potevano richiamarsi nè l’art. 25 del c.c.n.l. dell’11.1.2001, nè l’accordo successivo del 18 1.2001, a fondamento della valida stipulazione dei contratti di lavoro con l’appellata.

Per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso la società Poste Italiane con sei motivi, illustrati anche con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La D. è rimasta intimata. La Corte ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 2697 1427 e 1431 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo l’erroneità della decisione in ordine all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n 239, artt. 1 e 2 nonchè della L. 56 del 1987, n. 56, art. 23 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo la possibilità di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine da parte dei contraenti collettivi, in aggiunta a quelle normativamente previste dalla legge 56/87 e l’esercizio di tale facoltà senza limiti di tempo.

Coni il terzo, si duole della violazione e della falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 c.c.n.l del 1994, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998 del 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e ss., sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo l’efficacia non negoziale, ma ricognitiva, degli accordi successivi e l’inesistenza di un diritto quesito dei lavoratori.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che gli accordi attuativi richiamati si riferiscono ad una sola delle ragioni poste a base dell’accordo del 25.9.1997 e che, quindi, le altre non possono ritenersi temporalmente limitate, richiamando la necessità di valutare anche il comportamento posteriore delle parti ed, in particolare, quanto stabilito con l’accordo del 18.1.2001.

Con il quinto, denunzia la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, affermando l’alternativa possibilità di ricondurre la previsione posta a fondamento dell’assunzione a termine ad una delle ipotesi di legittima apposizione del termine di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1.

Infine, con il sesto motivo, la società rileva la violazione e la falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett e), degli artt. 1362 e 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che non era stato valutato che l’assunzione era stata effettuata per fare fronte all’attuazione di un'”opera” di ristrutturazione aziendale temporalmente definita.

In ordine al primo motivo, deve rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Paola, ha osservato, con motivazione immune da vizi logico giuridici, che nella specie non vi era stato alcun comportamento della lavoratrice che potesse far presumere una sua acquiescenza alla risoluzione del rapporto e che il solo decorrere del tempo tra la cessazione di quest’ultimo e la contestazione e messa in mora da parte della lavoratrice non potesse essere in alcun modo interpretato come volontà di accettazione della risoluzione per mutuo consenso.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono trattarsi congiuntamente, per ta evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, devono essere respinti.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove, però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo. Nè a diverse conclusioni può giungersi dall’esame dell’accordo del 18.1.2001, ovvero della disposizione di cui all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.

Si ha riguardo ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza dall’ultima proroga – che non potrebbe coprire mai il “vuoto” normativo creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi nel periodo intermedio (cfr. in termini Cass. n. 15331 del 7.8.2004).

Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia perchè esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perchè la possibilità di procedere ad assunzioni a termine ” per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione” è subordinata all’esito di confronto con la controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale tipo di assunzioni.

Infine, il quinto e sesto motivo devono ritenersi inammissibili, in ragione della considerazione che le questioni risultano prospettate per la prima volta, in modo non consentito, nella presente sede di legittimità e peraltro le deduzioni sono prive della specificità richiesta per la denunzia di ciascuno dei vizi dedotti, al cospetto di una coerente e corretta motivazione della pronunzia impugnata, che aveva espressamente escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie ad una delle ipotesi di cui alla L. n. 230 del 1962, trattandosi di ipotesi rigidamente tipizzate nelle quali non poteva farsi rientrare quella in esame.

Alla stregua delle esposte motivazioni, il ricorso va rigettato, laddove nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio, essendo la D. rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011

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