Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27053 del 03/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27053 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 28080-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente 4
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2576

contro
NUNZIATA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GOLAMETTO, 2, presso lo studio dell’avvocato
GIACHI FAUSTO MARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato AUTIERI FRANCESCO, giusta delega in

Data pubblicazione: 03/12/2013

atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 8480/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/11/2010 r.g.n. 3668/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAROTTA;
udito l’Avvocato GALLUZZO GIANNA (AVVOCATURA DELLO
STATO);
udito l’Avvocato AUTIERI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. CATERINA

R. Gen. N. 28080/2011
Udienza 17/9/2013
Agenzia delle Entrate c/ Nunziata
Vincenzo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma, decidendo sull’impugnazione
proposta da Vincenzo Nunziata nei confronti della Agenzia delle Entrate, in riforma

intimato al Nunziata e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le
conseguenze in termini di risarcimento del danno. La vicenda traeva origine da un
primo provvedimento datoriale del 3 novembre 2006 con il quale, sulla base delle
risultanze di una indagine conoscitiva condotta dalla direzione Centrale Audit e
Sicurezza di concerto con gli Audit manager regionali (evidenzianti gravi episodi di
aggressione verbale e fisica nei confronti di alcuni dipendenti dell’Ufficio di
Frosinone e del precedente titolare della struttura, episodi cui la stampa locale aveva
dato ampia rilevanza e che avevano contribuito a determinare un insostenibile clima
di tensione all’interno dell’ufficio), era stato conferito al Nunziata, già immesso
provvisoriamente nelle funzioni di direzione dell’ufficio di Frosinone – nelle more
del perfezionamento dell’atto di conferimento della titolarità dell’ufficio stesso -,
l’incarico di studio e ricerca da espletare presso il CAM di Roma, esonerandosi, così,
lo stesso dalle precedenti funzioni. Quindi, a seguito di ulteriori comportamenti del
Nunziata, in reazione alla comunicazione del provvedimento di conferimento del
nuovo incarico, comportamenti consistiti in veri e propri atti al limite della violenza
fisica (come ad esempio l’aver strappato dalle mani del direttore regionale il
provvedimento oggetto di notifica) e culminati con il chiudersi per lungo tempo in
una stanza in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine e del pronto soccorso
(chiamati dallo stesso Nunziata), era stato adottato in data 15 dicembre 2006
dall’Agenzia delle Entrate, previa precedente sospensione per trenta giorni, il

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della sentenza del Tribunale di Frosinone, dichiarava l’illegittimità del licenziamento

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Agenzia delle Entrate c/ Nunziata
Vincenzo

provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 41 del
c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell’Area VI. La Corte territoriale, superate le
eccezioni di genericità della contestazione e di nullità del licenziamento per mancata

valutazioni agli episodi specificamente dedotti nella memoria di costituzione
dell’Agenzia, fosse emersa una rinuncia datoriale a sanzionare i comportamenti del
Nunziata e che, in ogni caso, i fatti contestati non fossero risultati provati.
Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato
a nove motivi.
Resiste con controricorso l’intimato Giuseppe Nunziata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
formulata dall’intimato per la ritenuta inosservanza del requisito richiesto ex art. 366,
co. 1 n. 3, cod. proc. civ. che risulterebbe violato quando, come nella specie, nel
corpo del motivo risultino riportati (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio
di merito (es., la memoria di costituzione dell’Agenzia delle Entrate in primo grado
ed in sede di appello, la comunicazione di avvio del procedimento di recesso, il
processo verbale di audizione del Nunziata, il provvedimento di recesso per giusta

acquisizione del parere del Comitato dei Garanti, riteneva che, limitate le proprie

causa, la sentenza di primo grado) in contrasto con lo scopo della disposizione di
agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza
impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un.,
17/7/2009, n. 16628). Pur in presenza della suddetta tecnica redazionale non può,
infatti, negarsi che il ricorso, con riguardo a tutti i motivi in cui è articolato, riporti
anche riassuntivamente (anche se, come meglio si vedrà più avanti, non sempre

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esaustivamente) gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità e la
rappresentazione ed interpretazione dei fatti giuridici in ordine ai quali è richiesto
l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte del Giudice di legittimità,

“troppo e del vano”. E’, dunque, consentito a questa Corte di individuare, senza
alcuna ricerca negli atti del giudizio di merito, ciò che possa servire per pervenire
alla decisione da adottare.
2. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Violazione o falsa
applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ.”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di tener conto soltanto
degli episodi specificamente dedotti nella memoria di costituzione di primo grado
dell’Agenzia, con ciò escludendo dalla propria cognizione tutte quelle condotte che,
pur imputate al Nunziata, non erano state da questi contestate e rispetto alle quali la
stessa Corte di merito aveva ritenuto tardiva l’eccezione di genericità formulata per
la prima volta in grado di appello, con ciò, di fatto violando il principio del divieto
dell ‘ius novorum.
3. Il motivo è inconferente rispetto al decisum.
La limitazione dell’interesse valutativo della Corte territoriale ai soli fatti di cui
alla memoria di costituzione dell’Agenzia (che è diversa da una limitazione della
cognizione) non è stata posta in relazione ad una ritenuta genericità degli “ulteriori
episodi” essendo, invece, dipesa dal fatto che si era trattato di “episodi riportati da
alcuni testi, peraltro privi di riscontri, su cui l’appellante non ha potuto difendersi
neppure in giudizio”.

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risultando con ciò salvaguardato il principio della necessaria eliminazione del

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4. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Violazione o falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ.”. Si duole dell’omessa considerazione di tutti i fatti sottesi al procedimento

memoria difensiva meramente improntata alle esigenze di difesa in relazione alle
censure del ricorrente.
5. Il motivo non è fondato.
A ben guardare, infatti, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha
incentrato il proprio giudizio sui fatti di cui alla memoria di costituzione
dell’Agenzia ed il riferimento operato alla mancanza di riscontri in ordine ad episodi
riferiti da alcuni testi ed alla circostanza che questi ultimi non avessero mai formato
oggetto di analitica contestazione è significativo di una pienezza della cognizione.
Peraltro, pur con la salvezza di cui al punto sub 1, non si evince dalla
ricostruzione fattuale dell’Agenzia quali siano stati gli ulteriori episodi “sottesi al
procedimento disciplinare” ritualmente dedotti ed in concreto pretermessi dalla Corte
capitolina e soprattutto la decisività degli stessi al fine di delineare un quadro
incompatibile con la costruzione logico-giuridica fatta propria dai giudici di appello.
6. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Si duole del passaggio motivazionale nel quale la
Corte territoriale ha ritenuto di non poter tener conto di ulteriori episodi riferiti da
alcuni testi atteso che in relazione agli stessi il Nunziata non aveva potuto difendersi,
senza precisare di quali episodi si trattasse e senza tener conto del fatto che, in sede
di audizione, il predetto avesse mostrato di esserne pienamente a conoscenza.

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disciplinare e della indebita limitazione della valutazione a quelli oggetto della

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7. Il motivo è infondato.
Oltre a richiamarsi le ragioni già espresse al punto che precede, va ricordato che
la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza

della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica
e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non
essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma
valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di
motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze
processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass.
20 aprile 2011, n. 9043; id. 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre
2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005,
n. 8718).
Né è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della
ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della
parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento
dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento (così Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).
In buona sostanza, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito
dall’art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., non equivale alla revisione del
“ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad
una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione,

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impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito

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in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente
in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità.

sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale
nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare
tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; id. 26
febbraio 2007, n.4391; 27 luglio 2007, n. 16346).
Tanto precisato, va osservato che, nella specie, le valutazioni delle risultanze
probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logicoargomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non
presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
Nella specie, la Corte territoriale, come già sopra evidenziato, ha compiutamente
esposto le ragioni per cui ha ritenuto di non attribuire rilevanza agli “ulteriori episodi
riportati da alcuni testi” così da non meritare le censure della parte ricorrente.
Quest’ultima, peraltro, non ha specificato in modo chiaro ed esaustivo, tale da
consentire a questa Corte di considerare la decisività del rilievo, quali episodi
avrebbero richiesto un maggiore e più pregnante approfondimento valutativo.

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La valutazione, poi, delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio

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8. Con il quarto motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Violazione o falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”. Si duole della già censurata limitazione della

dell’onere probatorio e di quello di non contestazione ed evidenzia che degli episodi
asseritamente pretermessi andava tenuto conto in ragione del fatto che, in sede di
ricorso introduttivo, il Nunziata non aveva svolto alcuna contestazione, con la
conseguenza che gli stessi andavano ritenuti cristallizzati come fatto storico.
9. Anche tale motivo è infondato per le ragioni sopra illustrate dovendosi in ogni
caso aggiungere che, ai fini del riscontro della ritenuta sussistenza di fatti non
contestati, non solo andavano indicati gli specifici episodi dedotti e sulla cui
ricostruzione la controparte avesse, appunto, convenuto ma andava altresì riportato il
relativo passaggio della difesa successiva alla suddetta deduzione asseritamente
integrante l’eccepita non contestazione. Il riferimento operato dall’Agenzia ricorrente
ad episodi emersi dalle deposizioni testimoniali resta, così, fuori del binomio
deduzione-contestazione, senza dire che è comunque assorbente la notazione della
Corte territoriale secondo la quale si trattava di episodi mai contestati al Nunziata e
sui quali quest’ultimo non si era potuto difendere.
10. Con il quinto motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Violazione o falsa
applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc.
civ.”. Si duole del fatto che, a fronte di fatti emersi dalle deposizioni dei testi, la
Corte non abbia ritenuto di disporre tutti i mezzi di prova utili per la decisione.
11. Il motivo, nella parte in cui la ricorrente lamenta il mancato esercizio dei
poteri d’ufficio del giudice, presenta profili di inammissibilità, non evincendosi

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cognizione della Corte sotto il diverso profilo della violazione del principio

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quando ed in che termini i suddetti poteri siano stati sollecitati alla Corte di merito,
ed è comunque infondato per avere il giudice di appello, con una motivazione
corretta sul piano logico-giuridico, ritenuto, dopo che le parti avevano esplicitato le

riuscita a provare la sussistenza di comportamenti idonei a sorreggere la massima
sanzione disciplinare nella specie adottata.
12. Con il sesto motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Lamenta la ritenuta mancanza di rilievo
disciplinare di taluni episodi, desunta dalla Corte territoriale dalla circostanza che
l’Amministrazione non aveva ritenuto di procedere con l’adozione di provvedimenti
sanzionatori preferendo una soluzione diversa e si duole altresì della ritenuta rinuncia
alla potestà punitiva ricavata dalla medesima circostanza. Rileva che la stessa
Amministrazione aveva evidenziato che si era in presenza di elementi atti a
giustificare l’irrogazione di gravi, incisivi provvedimenti sul piano sanzionatorio e
deduce che una pregressa tolleranza del datore di lavoro non si traduce, laddove il
dipendente persegua in comportamenti inaccettabili, nell’impossibilità di adottare
sanzioni disciplinari.
13. Anche questo motivo è infondato.
Valga, al riguardo, quanto evidenziato al punto sub 7.
La motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha interpretato il
comportamento datoriale, tratto dal tenore della lettera del 15/11/2006, come
espressivo di una rinuncia a sanzionare i comportamenti del Nunziata appare congrua
e logica in relazione al passaggio contenuto nella lettera suddetta (“Pur in presenza di

lo

loro posizioni reciproche e dopo le acquisizioni processuali, che l’Agenzia non fosse

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elementi atti a giustificare l’irrogazione di gravi, incisivi provvedimenti sul piano
sanzionatorio, l’Amministrazione riteneva in quel momento di dare soluzione alla
vicenda….”) e rispetto ad essa le censure della ricorrente, lungi dall’evidenziare una

risolvono nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella
criticata.
14. Con il settimo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Violazione o falsa
applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per insufficiente e
contraddittoria motivazione relativamente alle conclusioni tratte dalle risultanze
istruttorie”. Deduce che la valutazioni della Corte territoriale in ordine agli esiti
della prova testimoniale non sono sostenute da alcun apparato motivazionale e che
non è possibile ricostruire l’iter logico giuridico seguito in sentenza. Lamenta, in
particolare, il giudizio espresso in ordine all’attendibilità del teste Ponza, la mancata
valutazione della deposizione del teste Felici (in reazione all’episodio Bellini-Di
Fazio) e l’omessa valutazione della non contestazione delle circostanze relative agli
“episodi di aggressione ed intimidazione nei confronti, tra gli altri, del precedente
responsabile della struttura” e cioè del dott. Datti.
15. Il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate al punto sub 7.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’esposizione delle ragioni
della sentenza impugnata è idoneamente ancorata alle risultanze istruttorie ritenute
significative e rilevanti e l’iter logico del percorso motivazionale chiaramente
ricostruito attraverso l’esame dei singoli episodi oggetto di contestazione
disciplinare. La Corte, inoltre, ha dato pieno conto del ridimensionamento della
portata aggressiva delle frasi e dei gesti attribuiti al Nunziata e ciò ha fatto, da un

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obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, si

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lato, valorizzando la circostanza che i testi sulle cui dichiarazioni le contestazioni
principalmente si fondavano non avevano confermato le violenze verbali ed i gesti
inconsulti (così il teste Bellini il quale aveva fatto solo riferimento ad una

contrario, tanto in sede civile quanto in sede penale (si veda il richiamo alla
testimonianza resa dalla teste Campoli con riguardo alle dichiarazioni del Ponza), e,
dall’altro, rimarcando l’esistenza di un contesto caratterizzato da atteggiamenti
provocatori degli stessi soggetti indicati quali vittime (si veda il riferimento alla
testimonianza resa dalla teste Stipe con riguardo alle parole pronunciate dal Ponza).
Per quanto attiene, poi, all’episodio relativo al dott. Datti, oltre a richiamarsi la
valutazione della Corte territoriale (invero assorbente) già considerata al punto sub
13, va rilevato che i giudici capitolini sono pervenuti alla conclusione che le
emergenze di causa non avessero in alcun modo confermato i suddetti “gravi episodi
di aggressione verbale e fisica” correttamente valorizzando il contenuto delle
deposizioni deponenti, anche in questo caso, nel senso di una discussione con toni
elevati da entrambe i soggetti coinvolti (così il teste Gravier) ed al pronunciamento
da parte del Nunziata di frasi (così io teste Martino) “certamente non eleganti” ma
prive di rilievo disciplinare oltre che non specificamente contestate.
16. Con l’ottavo motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Lamenta l’immotivata esclusione del dovuto rilievo
ad alcune circostanze decisive con riferimento all’episodio del 9 novembre 2006,
relativo alla consegna da parte del direttore De Mutiis dei documenti riguardanti

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discussione animata) ovvero erano stati smentiti da altre deposizioni di segno

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l’attribuzione al Nunziata del nuovo incarico di studio e conseguente rimozione da
quello di direttore dell’ufficio di Frosinone.
17. Anche questo motivo è infondato.

ha, al contrario, valutato l’episodio cui la ricorrente fa riferimento in tutti i suoi
aspetti (tra l’altro escludendo, sulla base dell’istruttoria svolta, che il Nunziata avesse
danneggiato volontariamente gli occhiali del De Mutiis, avendo il primo, in un
momento sicuramente concitato, solo cercato di “mettere le mani” sui documenti
oggetto di notifica “forse cercando di prenderli” ed altresì escludendo che il
medesimo si fosse chiuso successivamente “per lungo tempo in una stanza della
direzione” con un comportamento ostruzionistico e provocatorio, a tal fine
evidenziando che si era sentito male ed era rimasto in attesa dei soccorsi) ed ha
doverosamente contestualizzato la reazione del Nunziata, il quale si era trovato a
prendere atto di essere stato improvvisamente estromesso dall’incarico di direzione.
Lungi, dunque, dal ricostruire i fatti in un modo non corrispondente a come si erano
verificati, la Corte ne ha proposto una lettura che, senza indulgere ad improprie
formule assolutorie, evidenziasse il profilo di una “reazione istintiva di limitata
portata ad un atto ritenuto ingiusto”.
18. Con il nono motivo l’Agenzia ricorrente denuncia: “Insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Si duole dell’apoditticità delle considerazioni
sull’insubordinazione, sulla proporzionalità della sanzione e sulla lesione del vincolo
fiduciario.
19. Il motivo non è fondato.

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La Corte territoriale, lungi dall’omettere di considerare determinate circostanze,

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Alla stregua degli accertamenti svolti (rispetto ai quali le circostanze sottolineate
dalla ricorrente sono, per quanto già detto, prive di autonoma forza esplicativa o
dimostrativa), la Corte di merito, cui non può imputarsi di aver omesso l’esplicita

giudizio ritenuti non significativi, giacché né l’una né l’altra le sono richieste, ha
concluso, con motivazione logica e coerente, nel senso della insussistenza degli
estremi dell’insubordinazione nei termini di cui alla contestazione (pronuncia di
parole offensive o aggressive ovvero atteggiamento intimidatorio), essendovi stata,
nella specie, una reazione “forse scomposta, ma comprensibile”; in conseguenza ha
ritenuto (con un giudizio espresso tenendo conto della natura e della qualità del
rapporto, del vincolo di fiducia a questo connesso, dell’entità della violazione
commessa e dell’intensità dell’elemento soggettivo) che il licenziamento non fosse
giustificato dall’assunta lesione del vincolo fiduciario. Trattasi di giudizio
adeguatamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. ex multis
Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; id. 21 maggio 2009, n. 11846; 27 settembre 2007, n.
20221; 13 aprile 2006, n. 8679).
20. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
21. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in
favore di Vincenzo Nunziata, delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.

confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di

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